L.R. Calabria 20/2007
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria disciplina il sostegno ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza, finanziando progetti presentati da enti locali e associazioni con esperienza specifica. Prevede servizi gratuiti di accoglienza, assistenza legale/psicologica, ospitalità temporanea, inserimento lavorativo e riserva di alloggi ERP. È stata abrogata dalla l.r. 30 giugno 2025, n. 34.
Promozione e sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà in Calabria
Promozione e sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà
La legge regionale Calabria n. 20 del 2007 disciplina un sistema di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, con sostegno economico e organizzativo ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza sul territorio regionale. La disciplina è oggi superata, poiché la legge risulta abrogata dall’art. 24, comma 1, l.r. 30 giugno 2025, n. 34.
Principi e finalità dell’intervento regionale
La Regione Calabria riconosce la violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne come lesione dell’inviolabilità della persona e della libertà individuale. L’intervento pubblico è orientato a garantire alle donne vittime di violenza, eventualmente con i figli, un sostegno temporaneo volto a consentire il recupero dell’autonomia, nel rispetto di riservatezza e anonimato.
L’obiettivo generale è promuovere e coordinare iniziative contro ogni forma di violenza e maltrattamento, in attuazione della normativa statale richiamata dalla legge, valorizzando esperienze autonome e autogestite delle donne e il contributo di enti, associazioni di volontariato e ONLUS con specifica esperienza nel settore.
Soggetti destinatari e modelli di rete
La legge si rivolge alle donne vittime di violenza, italiane o straniere, anche con figli minori, indipendentemente dallo status giuridico o dalla cittadinanza. La Regione favorisce interventi di rete tra istituzioni pubbliche e private, associazioni, organizzazioni e professionalità diverse, così da offrire risposte integrate alle diverse tipologie di violenza e ai danni prodotti.
Sono valorizzate le realtà che abbiano come scopo essenziale la lotta alla violenza contro donne e minori, la prevenzione e la solidarietà alle vittime, purché dispongano di personale adeguato e di almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.
Progetti antiviolenza e soggetti che possono presentarli
Il finanziamento regionale è veicolato attraverso “progetti antiviolenza”, che possono essere presentati:
- da enti locali singoli o associati;
- da associazioni operanti nella Regione con specifiche competenze nella tutela delle donne vittime di violenza;
- congiuntamente da enti locali e associazioni femminili operanti in regione.
I progetti possono svilupparsi anche su più annualità e devono prevedere il sostegno, l’attivazione e la gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.
Centri antiviolenza: funzioni e caratteristiche
I centri antiviolenza svolgono attività di prima accoglienza e sostegno personalizzato. In particolare offrono:
- colloqui preliminari per individuare bisogni e fornire prime informazioni;
- percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, fondati sull’analisi del caso concreto e sul rafforzamento dell’autonomia della donna;
- colloqui informativi legali e colloqui orientativi con psicologi;
- affiancamento nella fruizione di servizi pubblici o privati, su richiesta della donna, nel rispetto della sua identità culturale e della libera scelta.
I centri devono mantenere rapporti stabili con le case di accoglienza della regione e con strutture pubbliche e servizi del territorio, come pronto soccorso, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, servizi di assistenza legale e abitativa, scuole e centri per l’impiego, sempre rispettando la volontà della donna che vi si rivolge.
Devono inoltre disporre di personale e strutture con competenze professionali adeguate, di numeri telefonici di pubblica utilità adeguatamente pubblicizzati e di un centralino operativo 24 ore su 24. Le prestazioni sono gratuite.
Case di accoglienza: ospitalità, tutela e durata
Le case di accoglienza sono strutture di ospitalità temporanea per donne in situazioni di necessità o emergenza e devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza. Le finalità sono quelle di sostenere donne in difficoltà per violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia, costruire spazi di libertà e valorizzare le relazioni tra donne anche in condizioni di grave disagio.
L’accesso avviene di regola tramite i centri antiviolenza, previa valutazione del caso. Le strutture devono avere personale e organizzazione adeguati e, ove necessario, garantire consulenza legale, psicologica e orientamento al lavoro.
La permanenza è gratuita per tre mesi ed è rinnovabile in relazione all’effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l’accoglienza, sulla base della valutazione del centro antiviolenza.
Attività ulteriori delle strutture
Oltre alle funzioni principali di accoglienza e ospitalità, centri antiviolenza e case di accoglienza svolgono anche attività di sistema e di supporto, tra cui:
- raccolta e analisi dei dati sull’accoglienza e sull’ospitalità;
- diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati coinvolti;
- formazione e aggiornamento degli operatori dei centri, delle case e dei servizi sociali istituzionali;
- iniziative culturali di prevenzione, sensibilizzazione, pubblicizzazione e denuncia del fenomeno;
- raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singoli e gruppi interessati.
Tali strutture devono inoltre essere disciplinate da un regolamento interno che definisca il rapporto con le donne ospiti e garantire anonimato e segretezza.
Interventi alloggiativi, formazione e lavoro
La legge prevede misure di sostegno accessorie per favorire il reinserimento sociale ed economico delle donne vittime di violenza.
I Comuni possono utilizzare la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevista dalla normativa regionale richiamata per garantire assistenza alloggiativa alle donne, con i figli minori, che abbiano necessità documentata di lasciare il nucleo familiare e non possano rientrare nell’abitazione originaria.
In materia formativa, le donne destinatarie della legge sono ammissibili ai corsi di formazione professionale nella Regione anche in deroga al numero di posti e alle date di avvio dei corsi.
Per favorire l’inserimento lavorativo, la Regione può istituire borse lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore a un anno.
Convenzioni, requisiti organizzativi e garanzie per la continuità dei servizi
Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con una o più associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la progettazione e realizzazione dei progetti antiviolenza e per definire le modalità di erogazione dei servizi.
Gli enti locali devono comunque garantire:
- strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- una copertura finanziaria pari almeno al 10% delle spese di gestione;
- adeguate e periodiche campagne informative sui servizi offerti dal centro antiviolenza;
- posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza per i bambini ospitati nelle case di accoglienza.
Le convenzioni devono inoltre prevedere forme idonee a garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.
Contributi regionali e criteri di finanziamento
La Regione concede contributi per i progetti antiviolenza e, separatamente, contributi ai Comuni per la ristrutturazione e l’adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da destinare ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza.
I finanziamenti concessi ai sensi della legge sono cumulabili con altri finanziamenti comunitari, statali o regionali, salvo diversa previsione delle norme di riferimento.
Le domande di contributo devono essere presentate secondo il bando regionale, con progetto allegato, alla Direzione regionale competente entro il 30 settembre di ogni anno; l’istruttoria si conclude entro 30 giorni da tale termine. In sede di prima applicazione, la scadenza era fissata a 30 giorni dalla pubblicazione della legge.
La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, tenendo conto soprattutto di:
- bacino di utenza non inferiore a 80.000 abitanti;
- funzionalità e sicurezza delle strutture;
- esperienza nel settore;
- professionalità presente nelle strutture;
- capacità ricettiva e livello di ospitalità.
I contributi sono erogati per il 90% al momento della concessione; il restante 10% è corrisposto dopo la rendicontazione finale, entro il termine stabilito nel decreto di concessione.
Monitoraggio, relazioni e rendicontazione
I soggetti promotori dei progetti devono presentare ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’andamento e sulla funzionalità dei centri e delle case.
La Giunta regionale, sulla base dei dati dei beneficiari, trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione contenente:
- il numero delle domande non ammesse e le ragioni dell’esclusione;
- il numero dei progetti finanziati e le relative risorse;
- il numero e le condizioni delle donne assistite;
- le richieste di assistenza rimaste senza riscontro e le motivazioni;
- i casi di completamento del percorso di affiancamento;
- la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di formazione, prevenzione, sensibilizzazione e documentazione.
Profili finanziari e decorrenza
Per l’esercizio 2007 la copertura degli oneri era quantificata in 250.000 euro, con riduzione di pari importo dello stanziamento disponibile nel bilancio regionale; per gli anni successivi la copertura era quantificata a regime in 800.000 euro, mediante bilancio di previsione annuale e legge finanziaria collegata.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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