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Legge

L.R. Calabria 17/2007

Istituzione Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro CREL – art. 56 Statuto.

Normativa regionaleL.R. Calabria 17/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il CREL quale organo consultivo e di partecipazione delle rappresentanze sociali ed economiche calabresi su atti di programmazione, indirizzo e rilevanza economico-sociale. Disciplina composizione, durata, nomina, funzioni, funzionamento, compensi e dotazione finanziaria. È però espressamente abrogata dalla L.R. Calabria 10 agosto 2011, n. 28, allegato A, quindi non è più applicabile.

Istituzione del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL) della Calabria

Istituzione del CREL della Calabria

La legge regionale istituisce, in attuazione dell’articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL) della Calabria. L’organismo è configurato come sede di partecipazione e consultazione delle rappresentanze sociali ed economiche regionali, oltre che come organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale. La legge è espressamente abrogata dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Finalità e ruolo istituzionale

Il CREL è pensato per rendere più efficaci gli interventi regionali in materia economica e più aderenti alle esigenze del sistema economico e sociale locale. Il suo ruolo è prevalentemente consultivo: interviene sugli atti di programmazione, sugli indirizzi e sulle decisioni regionali aventi rilievo economico e sociale, senza poteri deliberativi propri sui contenuti delle politiche regionali.

Composizione e rappresentanza

Il CREL ha sede presso il Consiglio regionale ed è composto da rappresentanti designati dalle principali componenti economiche, sociali e istituzionali della Calabria. In particolare vi partecipano:

  • cinque componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL;
  • otto componenti designati dalle associazioni di settore, così ripartiti tra industria e artigianato, turismo e commercio, agricoltura, ABI regionale, cooperative sociali e consumatori;
  • un rappresentante della Commissione regionale per le Pari opportunità;
  • quattro rappresentanti delle università calabresi, di cui uno dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”;
  • un rappresentante dell’Unione delle Camere di Commercio della Calabria.

Durata in carica, costituzione e rinnovo

Il CREL dura quanto la legislatura regionale e deve essere rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni. Per la costituzione iniziale, il Presidente del Consiglio pubblica un avviso entro trenta giorni dalla prima seduta consiliare. Le organizzazioni interessate designano congiuntamente i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i designati devono rivestire incarichi direttivi di vertice e le organizzazioni maggiormente rappresentative sono quelle con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.

Se le designazioni non arrivano nei termini, il Presidente del Consiglio può comunque individuare i rappresentanti sulla base delle designazioni pervenute, purché superino i due terzi di quelle previste, e convoca la seduta di insediamento. I componenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre la scadenza del termine di rinnovo.

Funzioni consultive e attività istruttorie

Il CREL esprime pareri al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su:

  • bilancio di previsione e altri atti di programmazione economico-finanziaria, compresi tributi e tariffe regionali;
  • atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
  • atti di particolare rilevanza economico-sociale di competenza regionale diversi da quelli di programmazione generale e settoriale.

Può inoltre essere sentito sulle proposte di legge e sugli atti diversi da quelli sopra indicati. Di propria iniziativa o su richiesta degli organi regionali può svolgere studi, ricerche e relazioni nelle materie di competenza, nonché partecipare alla valutazione degli effetti delle politiche regionali in materia di economia e lavoro. È previsto anche un rapporto annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

Organi interni, sedute e funzionamento

Nella prima seduta, presieduta dal componente più anziano, il CREL elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’organo, convoca le riunioni e compie gli atti necessari al suo funzionamento.

Le modalità di convocazione, svolgimento delle sedute, organizzazione interna, uffici, servizi e eventuali sezioni specializzate sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti entro 60 giorni dall’insediamento. Le sedute sono pubbliche e le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti. I pareri non unanimi devono essere trasmessi con l’indicazione delle posizioni diverse emerse.

È prevista la decadenza automatica del componente che, senza adeguata giustificazione, non partecipi a due sedute consecutive.

Partecipazione alle riunioni e raccordo istituzionale

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori competenti, il Presidente del Consiglio regionale e i consiglieri regionali. Possono altresì essere invitati rappresentanti delle strutture produttive regionali, funzionari dell’amministrazione regionale e rappresentanti di enti e associazioni pubblici e privati.

Il CREL può chiedere l’intervento di dirigenti della Regione e degli enti dipendenti per acquisire informazioni utili. Sono inoltre possibili riunioni congiunte con il Consiglio delle Autonomie Locali, su richiesta dei rispettivi Presidenti, per l’esame di questioni di interesse comune.

Procedimento consultivo e termini per i pareri

Le proposte rientranti nella programmazione generale e settoriale sono trasmesse al CREL contestualmente all’assegnazione alle Commissioni consiliari competenti. Il parere va reso entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.

Il termine può essere:

  • ridotto eccezionalmente dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente della Commissione competente, per motivate ragioni di urgenza;
  • prorogato eccezionalmente, su richiesta motivata del Presidente del CREL, fino a un massimo di 30 giorni.

Decorso il termine senza parere, si prescinde dallo stesso. Regole analoghe si applicano, per quanto compatibili, anche agli altri pareri previsti dalla legge. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina inoltre le modalità di consultazione del CREL, l’esame dei pareri e l’eventuale audizione dei suoi rappresentanti.

Programmazione dell’attività e relazioni periodiche

Entro il 15 settembre di ogni anno il CREL presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del fabbisogno finanziario. L’Ufficio di Presidenza verifica la compatibilità finanziaria e sottopone il programma al Consiglio regionale unitamente al bilancio.

Entro il 31 marzo di ogni anno il CREL trasmette al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta, con osservazioni e proposte. La relazione è iscritta all’ordine del giorno del Consiglio entro i successivi 30 giorni per le eventuali determinazioni del Consiglio e della Giunta.

Struttura amministrativa e risorse umane

Il Consiglio regionale assicura al CREL le risorse e la struttura burocratica necessarie al suo funzionamento. La dotazione organica è coperta mediante ricorso al personale previsto dalla L.R. n. 25/2001, in deroga alle norme di tale legge, secondo quanto scaturisce dal regolamento interno del CREL.

La struttura opera alle dipendenze funzionali del CREL e può essere integrata, previo accordo tra il Presidente del Consiglio e il Presidente del CREL, da altre strutture del Consiglio regionale.

Trattamento economico e rimborso spese

Al Presidente del CREL spetta un’indennità mensile di funzione pari al 40% della retribuzione del Direttore Generale del Consiglio, al netto delle indennità accessorie. Ai componenti del CREL spetta un gettone di presenza di 200 euro per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa vigente per i dirigenti regionali. Le riunioni non possono superare quattro sedute mensili.

Regime transitorio, finanziamento ed entrata in vigore

Per la prima applicazione, l’avviso per la costituzione del CREL deve essere pubblicato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La copertura finanziaria è assicurata tramite la dotazione prevista nel bilancio del Consiglio regionale per il capitolo dedicato al finanziamento del Consiglio regionale economia e lavoro.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Obsolescenza dell’atto

L’atto è oggi privo di applicazione pratica perché espressamente abrogato dalla L.R. Calabria 10 agosto 2011, n. 28, allegato A. Di conseguenza non è più utile come disciplina vigente del CREL.

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