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Legge

L.R. Calabria 18/2007

Norme in materia di usi civici.

Normativa regionaleL.R. Calabria 18/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria le funzioni amministrative, la programmazione e i procedimenti relativi a usi civici, terre civiche, liquidazione, verifica demaniale, legittimazione, affrancazione, reintegrazione e gestione dei beni. Sono previsti ruolo dei Comuni, controlli regionali, elenchi di tecnici demaniali, piani comunali e norme transitorie. Molte procedure semplificate e termini speciali sono stati abrogati o resi non più applicabili.

Disciplina regionale degli usi civici e delle terre civiche in Calabria

Disciplina regionale degli usi civici e delle terre civiche in Calabria

La legge regionale Calabria n. 18/2007 disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e gestione delle terre civiche nel territorio regionale. L’impianto vigente valorizza la funzione dei Comuni, mantiene un ruolo di indirizzo, programmazione e controllo in capo alla Regione e tutela i terreni di uso civico come risorsa produttiva, ambientale, culturale e paesaggistica.

Finalità e principi generali

La legge è finalizzata a:

  • tutelare e valorizzare i terreni di uso civico e i domini collettivi;
  • assicurare la partecipazione dei Comuni alla programmazione e al controllo dell’uso del territorio;
  • salvaguardare le potenzialità produttive delle terre civiche;
  • preservare il patrimonio forestale, agricolo e pastorale della Calabria.

Gli usi civici sono qualificati come diritti della comunità locale aventi carattere inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile. Ai beni gravati si applicano, per quanto compatibili, le regole proprie dei beni demaniali; sui terreni gravati è inoltre imposto il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. 42/2004, vincolo che permane anche dopo la liquidazione.

Organizzazione delle competenze amministrative

L’attuale disciplina affida ai Comuni le funzioni amministrative in materia di usi civici, nel rispetto della normativa statale vigente. Se le terre interessano più Comuni, ciascun ente è competente per la parte di territorio di propria spettanza. I Comuni possono e, nei casi necessari, devono organizzarsi in forme associative per una migliore efficienza amministrativa.

La Regione conserva funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, oltre ai compiti riservati dalla normativa vigente. Il testo consolidato non mantiene più le precedenti previsioni di dettaglio sulle province e sulle vecchie funzioni regionali di accertamento generalizzato, ormai abrogate o sostituite.

Regolamentazione regionale e regolamenti comunali

Le norme di attuazione sono rimesse a un regolamento regionale approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente. I Comuni nei cui territori esistono terre di uso civico devono adottare o adeguare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale, il proprio regolamento organizzativo e gestionale.

Il regolamento locale può disciplinare:

  • l’esercizio collettivo degli usi civici;
  • le concessioni onerose per uso esclusivo a fini produttivi;
  • canoni e corrispettivi per coprire i costi delle funzioni amministrative;
  • vigilanza e sanzioni per la corretta osservanza della disciplina.

Ricognizione, registro e pianificazione

La ricognizione generale degli usi civici è svolta dalla Regione d’intesa con i Comuni, mediante un piano straordinario di accertamento da comunicare al ministero competente. Il piano deve definire i criteri di identificazione dei diritti di uso civico su terre private e del demanio civico, i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni dai Comuni, nonché la distinzione delle terre per destinazione agricola, forestale e pastorale.

È inoltre previsto il Registro generale degli usi civici, con funzioni di mera pubblicità notiziale, pubblicato sui siti istituzionali regionali e comunali. Il regolamento sulla sua tenuta disciplina modalità di formazione e aggiornamento, struttura regionale competente e accesso agli atti.

Piano comunale di valorizzazione e recupero

I Comuni devono predisporre e approvare con deliberazione consiliare un piano di valorizzazione e recupero delle terre di uso civico presenti sul proprio territorio. Il piano contiene le linee programmatiche su gestione, utilizzo e destinazione dei beni e diritti di uso civico, in funzione dello sviluppo socio-economico, della tutela ambientale e della salvaguardia idrogeologica.

Il piano va depositato per almeno 30 giorni presso il Comune o i Comuni interessati; del deposito va data notizia nell’albo pretorio. Nei 30 giorni successivi all’avviso possono presentare osservazioni cittadini, associazioni ed enti.

Elenco regionale degli istruttori e periti demaniali

La Giunta regionale cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici. La disciplina attuativa riguarda formazione, tenuta, accesso e vigilanza sull’elenco, con una Commissione presso il Dipartimento regionale competente.

Per l’iscrizione è richiesto, in alternativa, almeno dieci anni di anzianità di iscrizione a determinati ordini o collegi professionali oppure una comprovata esperienza professionale in materia di usi civici. La Regione promuove anche corsi di formazione o qualificazione professionale tramite convenzioni con Università o ordini professionali.

Gli incarichi per accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazioni, occupazioni e permute sono conferiti a professionisti iscritti nell’elenco; i compensi sono a carico del richiedente. Per le richieste private su beni non ancora completamente ricogniti, è previsto un meccanismo di riduzione del 30% dei compensi per le verifiche richieste dai privati.

Procedimento amministrativo e controllo regionale

L’atto finale del procedimento è adottato dal Comune con deliberazione della Giunta comunale, sulla base dell’istruttoria del perito o istruttore demaniale. Il provvedimento diviene efficace solo dopo il controllo del dipartimento competente, che svolge un esame di legittimità.

I provvedimenti comunali devono essere trasmessi alla Regione completi di allegati e atti istruttori entro 90 giorni. Il dipartimento può chiedere una sola volta chiarimenti o integrazioni; in tal caso il termine si interrompe e riprende per intero alla ricezione degli atti richiesti. Se il provvedimento è illegittimo, il visto è negato e gli atti sono restituiti al Comune.

I procedimenti possono essere definiti mediante conferenza di servizi, ove applicabile. Le spese istruttorie e i compensi dei tecnici sono posti a carico delle parti private interessate.

Poteri sostitutivi e vigilanza

Se gli enti locali non attuano le funzioni conferite, la Regione può esercitare il potere sostitutivo. Il dipartimento competente assegna prima un termine di 60 giorni; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale dispone l’intervento sostitutivo mediante commissario ad acta, che provvede entro ulteriori 60 giorni. Gli oneri dell’intervento gravano sull’ente inadempiente.

Per vigilanza, accertamento e tutela, i Comuni si avvalgono della polizia municipale e del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri; la Giunta regionale promuove le necessarie convenzioni o l’integrazione di accordi esistenti.

Liquidazione degli usi civici

La liquidazione è di competenza comunale e può essere avviata su istanza del proprietario privato o d’iniziativa del Comune. L’attuale testo rinvia alla normativa statale vigente; le previgenti regole regionali di dettaglio sulla liquidazione semplificata, sui criteri di calcolo e sulle forme alternative sono state abrogate.

Verifica demaniale

La verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, d’ufficio o su impulso di privati, enti o associazioni. Il Comune accerta confini, eventuali occupazioni abusive, stato dei terreni e danni al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all’equilibrio idrogeologico.

L’istruttoria si conclude con un provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto e con le proposte per la sistemazione dei terreni. Se ne ricorrono i presupposti, il Comune promuove anche le azioni giudiziarie a tutela del demanio civico e l’eventuale ingiunzione per indennità da occupazione abusiva.

Legittimazione delle occupazioni abusive

L’occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione solo se ricorrono congiuntamente alcune condizioni:

  • apporti sostanziali e permanenti miglioramenti agricoli, forestali, ambientali o idrogeologici;
  • la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
  • l’occupazione duri da oltre dieci anni;
  • non vi sia abuso edilizio.

Per i terreni agricoli, il valore della legittimazione è ancorato al Valore Agricolo Medio della coltura presente, diminuito delle migliorie e aumentato di almeno dieci annualità di interessi, con correttivi per accessibilità, esposizione e pendenza. Per i terreni edificabili il valore è pari a quello usato dal Comune per l’IMU, rivalutato ISTAT. Il canone enfiteutico per terreni, fabbricati rurali o diruti è determinato in base al reddito dominicale riferito al pascolo di prima classe o, in mancanza, alla classe unica.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale o da idonea certificazione notarile. La qualità edificatoria del suolo o l’esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale.

Affrancazione

L’affrancazione del canone è concessa dall’ente concedente su richiesta dell’avente diritto, nei termini e condizioni della legge statale. Devono permanere i requisiti richiesti per la legittimazione.

Per i terreni agricoli e per quelli edificabili l’affrancazione dei canoni relativi ai rapporti legittimi è fissata, in via generale, in una somma pari a quindici volte il valore del canone. Se il valore non è individuabile, si fa riferimento rispettivamente al reddito dominicale risultante dalla visura cartacea dell’impianto o dalla visura catastale digitale, secondo la tipologia del bene. La qualità edificatoria del suolo o la presenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale.

Reintegrazione

Quando il Comune accerta occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene all’uso collettivo. L’occupante è invitato a rilasciare il bene entro un termine, decorso il quale si procede all’esecuzione d’ufficio.

Il Comune può anche ordinare al responsabile del danno l’esecuzione, a sue spese, delle opere necessarie alla reintegrazione secondo la normativa sui beni culturali e paesaggio e le corrispondenti norme regionali. Il dettaglio procedimentale è rimesso al regolamento regionale.

Gestione dei beni di uso civico

Il Comune adotta gli atti di gestione dei beni di uso civico per ottenere la migliore utilizzazione economica compatibile con le finalità della legge. L’ente titolare approva gli atti di variazione dell’uso in atto nell’ambito della destinazione collettiva.

È inoltre possibile la concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o imprese, con durata e canone stabiliti nel rispetto del regolamento regionale.

Cessazione dei diritti, declassificazione e alienazione

La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è deliberata dal Consiglio comunale quando i terreni abbiano irreversibilmente perso la loro conformazione fisica o la destinazione funzionale agricola, boschiva o pascolativa, secondo il piano comunale di valorizzazione e recupero.

Lo stesso atto consiliare provvede alla declassificazione dei beni del demanio civico e stabilisce la futura destinazione, in coerenza con lo strumento urbanistico e sulla base dell’interesse collettivo e della convenienza economica per l’ente. Le stesse forme si applicano a alienazioni e permute.

Regime transitorio

Per le istanze presentate, si applica la normativa vigente alla data di presentazione. Inoltre, il testo consolidato conserva una disciplina transitoria ormai superata che in origine consentiva, per aree urbane o urbanizzate, procedure semplificate di legittimazione, affrancazione e liquidazione; tali disposizioni e i relativi termini sono oggi abrogati, insieme alle norme speciali sui prezzi e sulle riduzioni correlate.

Aspetti finanziari

La legge originaria prevedeva una copertura finanziaria per il 2007, con risorse di parte corrente e di investimento e con stima di oneri a regime per gli esercizi successivi. Si tratta di previsioni legate all’avvio della disciplina, prive oggi di autonoma rilevanza operativa.

Valutazione di attualità

La legge è ancora formalmente vigente come quadro normativo regionale sugli usi civici in Calabria, ma il testo consolidato contiene molte disposizioni ormai abrogate o superate, incluse varie procedure transitorie e i previgenti meccanismi semplificati. Permangono invece attuali i principi generali, il ruolo dei Comuni, la pianificazione, la gestione, i controlli e la disciplina dei procedimenti ordinari.

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