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Legge

L.R. Calabria 19/2007

Servizi di vigilanza ecologica – Guardie ecologiche volontarie.

Normativa regionaleL.R. Calabria 19/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava in Calabria il servizio volontario di vigilanza ecologica tramite GEV, con requisiti, formazione, esami, nomina, compiti, tutele e organizzazione tra Regione, Province ed enti gestori. È stata abrogata dal 24 maggio 2023, quindi non è più applicabile.

Servizi di vigilanza ecologica e guardie ecologiche volontarie in Calabria

Servizi di vigilanza ecologica e Guardie Ecologiche Volontarie in Calabria

La legge istituiva e disciplinava il servizio volontario di vigilanza ecologica nella Regione Calabria, affidandolo alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV). Il testo è oggi privo di applicazione pratica perché la legge è stata espressamente abrogata dal 24 maggio 2023.

Finalità e ambito del servizio

La disciplina riconosceva il ruolo del volontariato nella salvaguardia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e paesistico. Il servizio era orientato a promuovere una coscienza civica di rispetto per natura e territorio e a supportare la tutela e la razionale gestione delle risorse ambientali.

Le attività previste comprendevano, in particolare:

  • informazione sulla normativa ambientale e sui comportamenti idonei alla tutela dell’ambiente;
  • vigilanza sui fattori e componenti ambientali per prevenire, segnalare o accertare violazioni della normativa ambientale;
  • collaborazione con le autorità competenti per raccolta dati, monitoraggio ambientale, pronto intervento e soccorso in caso di emergenze o disastri ecologici;
  • collaborazione in materie quali inquinamento idrico, atmosferico, elettromagnetico e acustico, smaltimento rifiuti, cave, escavazione di materiali litoidi, pulizia idraulica, biodiversità, difesa del patrimonio naturale e paesistico, prevenzione di incendi ed episodi di inquinamento, nonché danno ambientale.

Il servizio era organizzato in forma unitaria su tutto il territorio regionale e svolto da volontari operanti presso gli enti individuati dalla legge. Era prestato a titolo personale e gratuito, salvo rimborso delle spese autorizzate, e non costituiva rapporto di lavoro.

Requisiti per diventare GEV

Per accedere alla qualifica di guardia ecologica volontaria occorreva:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea e maggiorenne;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • non aver riportato condanne penali definitive;
  • possedere requisiti fisici, tecnici e morali di idoneità;
  • frequentare corsi di formazione e svolgere addestramento pratico;
  • superare un esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale;
  • ottenere la nomina a guardia giurata.

Organizzazione del servizio e ruoli istituzionali

La Regione esercitava funzioni di indirizzo e coordinamento, individuava gli ambiti normativi di competenza, emanava direttive per i corsi di formazione e aggiornamento, verificava l’idoneità delle aspiranti GEV tramite commissione regionale, curava pubblicazioni e materiale divulgativo, forniva gli schemi di tesserini, distintivi e caratteristiche dell’abbigliamento e garantiva la copertura assicurativa contro infortuni, malattie e responsabilità civile. Poteva inoltre assegnare contributi al servizio sulla base dei programmi presentati dalle Province e dagli enti gestori dei parchi regionali.

Le Province svolgevano funzioni di coordinamento e vigilanza sul territorio provinciale, promuovevano la costituzione del servizio presso gli enti competenti, programmavano il numero dei volontari, consegnavano tesserini e distintivi, adottavano eventuali provvedimenti sulle singole GEV, approvavano annualmente programma e rendiconto, e trasmettevano alla Giunta regionale una relazione annuale entro il 31 marzo.

Gli enti organizzatori designavano un responsabile del servizio, approvavano annualmente programma e rendiconto, garantivano la cooperazione con le autorità per il trasferimento dei dati e la gestione delle emergenze e articolavano il servizio in gruppi territoriali provinciali.

Formazione, esami e nomina a guardia giurata

Al termine dei corsi di formazione le aspiranti GEV sostenevano un esame davanti a una commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione era composta da rappresentanti del Dipartimento ambiente, della pubblica sicurezza, del Corpo forestale dello Stato, della protezione civile, dei dipartimenti regionali competenti e dell’Autorità di bacino.

Il Dipartimento regionale competente presentava istanza al Prefetto per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi del TULPS. I decreti di approvazione erano trasmessi al Presidente della Giunta regionale.

Successivamente, il Presidente della Giunta conferiva l’incarico di GEV con decreto, individuando territorio di competenza e norme oggetto del potere di accertamento. L’esercizio delle funzioni era subordinato al giuramento davanti al pretore.

Poteri, tesserino e uniforme

La GEV era qualificata come agente di polizia amministrativa ed era titolare dei poteri previsti dall’art. 13 della legge n. 689/1981. Doveva essere dotata di tesserino personale con matricola, distintivo e uniforme conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto; nell’esercizio dei compiti doveva esibire il tesserino. Era inoltre tenuta a portare il distintivo provinciale con gli elementi identificativi richiesti dalla legge.

La Regione doveva fornire alle Province, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, lo schema del distintivo, il materiale e le dimensioni.

Doveri operativi delle GEV

Nell’esercizio del servizio le GEV dovevano:

  • assicurare almeno 36 ore di servizio nei mesi di utilizzo, comunicando con 15 giorni di anticipo disponibilità di giornate e orari;
  • svolgere le funzioni nei modi, orari e località indicati nell’ordine di servizio;
  • operare con prudenza, diligenza e perizia;
  • compilare formulari, rapporti e verbali in modo chiaro e completo e trasmetterli entro 48 ore al responsabile zonale;
  • qualificarsi esibendo tesserino e distintivo;
  • usare con cura mezzi e attrezzature;
  • collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli organi di polizia giudiziaria;
  • partecipare ai corsi di aggiornamento.

Era espressamente vietato l’uso di armi, anche se la guardia era autorizzata al porto d’armi. I lavoratori dipendenti avevano diritto, nei limiti della normativa vigente, a flessibilità oraria o turnazioni compatibili con l’organizzazione del datore di lavoro.

Sospensione, revoca e restituzione dei titoli

Le irregolarità nello svolgimento dei compiti dovevano essere segnalate dal Dipartimento regionale al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto, anche ai fini della sospensione o, nei casi più gravi, della revoca dell’incarico, di competenza provinciale. I procedimenti garantivano contraddittorio e difesa tecnica; dall’avvio alla conclusione, la guardia era sospesa cautelarmente.

I provvedimenti di sospensione o revoca adottati dal Presidente della Giunta regionale erano comunicati immediatamente al Prefetto. In caso di dimissioni, revoca o decadenza, la GEV doveva restituire tesserino, distintivo e gli altri mezzi personali ricevuti.

Elenco regionale e guardie ecologiche onorarie

Era istituito presso la Regione un elenco regionale delle GEV abilitate. Le variazioni dell’elenco erano disposte dal Presidente della Giunta regionale e le GEV delle associazioni di protezione ambientale operanti nel territorio regionale, se in possesso dei requisiti, erano iscritte di diritto su semplice richiesta. Copia dell’elenco e delle variazioni era trasmessa alla Prefettura competente.

Era prevista anche la figura delle Guardie Ecologiche Onorarie: le GEV che avessero svolto servizio continuativo per almeno dieci anni potevano rinunciare al servizio e chiedere l’iscrizione nell’elenco provinciale delle guardie onorarie. La Provincia conferiva l’incarico su richiesta dell’ente di appartenenza. Le guardie onorarie potevano collaborare in attività di informazione ambientale e di raccolta dati e monitoraggio.

Rendicontazione, controlli e finanziamento

La Giunta regionale stabiliva con deliberazione modalità e tempi di rendicontazione dei contributi concessi alle associazioni per il funzionamento del servizio, nonché le modalità dei controlli regionali.

La copertura finanziaria per l’anno 2007 era posta a carico delle risorse indicate nel bilancio regionale; per gli anni successivi era demandata al bilancio di previsione annuale, alla legge finanziaria e alle entrate derivanti dai verbali delle GEV.

Regime transitorio ed entrata in vigore

Alle GEV già operanti alle dipendenze delle Province alla data di entrata in vigore della legge continuavano a provvedere le medesime amministrazioni provinciali per lo svolgimento delle funzioni previste.

La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Stato attuale

La legge è stata espressamente abrogata dall’art. 83, comma 1, lettera b), della l.r. 24 maggio 2023, n. 22. Pertanto non è più applicabile e, ai fini pratici, deve considerarsi obsoleta.

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