L.R. Calabria 15/2007
Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Calabria a concedere a SO.RI.CAL. S.p.A. contributi quindicennali per gli investimenti del programma 2005/2009, prevedendo la prioritaria destinazione delle tariffe idriche alla restituzione delle anticipazioni. Le modifiche successive disciplinano la convenzione di restituzione, la cessione gratuita di azioni ai comuni e agli enti locali dell’ambito ottimale e gli adeguamenti statutari della società.
Finanziamento degli investimenti di SO.RI.CAL. S.p.A. e disciplina connessa
Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009
La legge regionale disciplina il sostegno finanziario agli investimenti di SO.RI.CAL. S.p.A. previsti dal programma 2005/2009 e, nelle modifiche successive, regola la restituzione delle anticipazioni, il riassetto societario e gli adempimenti funzionali all’individuazione della società quale gestore unico del servizio idrico integrato in Calabria.
Finanziamento degli investimenti e restituzione delle anticipazioni
Per consentire la realizzazione degli investimenti del programma 2005/2009, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a SO.RI.CAL. S.p.A., in via di anticipazione, contributi quindicennali costanti fino a:
- euro 1.500.000 per l’anno 2008;
- euro 1.000.000 per l’anno 2009;
- euro 1.000.000 per l’anno 2010.
Le somme riscosse da SO.RI.CAL. S.p.A. sulle tariffe idriche, a decorrere dall’inizio delle attività svolte dopo la sua istituzione, sono destinate in via prioritaria alla restituzione di tali anticipazioni.
Coordinamento con la disciplina sulla gestione del servizio idrico
La legge interviene anche su norme regionali previgenti:
- viene eliminato, nell’art. 14, comma 3, della l.r. 9/2007, il riferimento alla “materiale riscossione del credito derivante dal titolo esecutivo”;
- nell’art. 37-bis, comma 1, della l.r. 12/1997, si precisa che il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorta capitale.
Convenzione per la regolazione dei rapporti finanziari con SO.RI.CAL. S.p.A.
Al fine di assicurare l’ottimale gestione del servizio idrico integrato regionale, in coerenza con la normativa statale sul gestore unico, e tenuto conto delle obbligazioni derivanti dall’accordo di ristrutturazione dei debiti del 3 ottobre 2014, il dipartimento competente in materia di risorse idriche è autorizzato a stipulare con SO.RI.CAL. S.p.A. una specifica convenzione.
La convenzione deve regolare:
- l’erogazione delle risorse finanziarie residue previste dal comma 1;
- la restituzione di tutte le anticipazioni erogate.
Individuazione di SO.RI.CAL. S.p.A. come gestore unico e rapporti con il socio privato
Successivamente all’acquisizione da parte di SO.RI.CAL. S.p.A. delle azioni proprie detenute dal socio privato, al prezzo complessivo di un euro, la Regione Calabria è tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti di propria competenza, sia come soggetto concedente sia come socio della società, per arrivare all’individuazione di SO.RI.CAL. S.p.A. quale gestore unico del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006.
Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive gli atti di propria competenza necessari a tale finalità, compresi quelli utili a definire ogni rapporto con il socio privato, previa verifica degli uffici competenti.
Cessione gratuita di azioni agli enti locali
Per le finalità connesse al riconoscimento di SO.RI.CAL. S.p.A. come gestore unico, è autorizzata la cessione gratuita, anche ai fini dell’art. 5 del d.lgs. 175/2016, di azioni della società fino al limite massimo del 40% del capitale sociale in favore dei comuni e degli altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale di cui alla l.r. 10/2022.
I criteri di partecipazione degli enti locali al capitale sociale sono definiti con atto dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria.
Adeguamenti statutari della società
Per dare attuazione alle finalità indicate dalla disciplina statale sul servizio idrico integrato, SO.RI.CAL. S.p.A. è autorizzata ad approvare le necessarie modifiche statutarie previste dall’art. 149-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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