L.R. Sardegna 19/2006
Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna la pianificazione e gestione unitaria delle risorse idriche e dei bacini idrografici, istituisce l’Autorità di bacino e l’Agenzia del distretto idrografico, trasforma l’EAF in ENAS quale gestore del sistema idrico multisettoriale regionale e regola recupero dei costi, trasparenza contabile, trasferimenti di personale e misure transitorie. Molte previsioni operative sono oggi superate o legate a fasi iniziali.
Governo delle risorse idriche e dei bacini idrografici in Sardegna
Governo delle risorse idriche e dei bacini idrografici in Sardegna
La legge disciplina in modo organico la tutela, l’uso e la programmazione delle risorse idriche e della difesa del suolo nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. Definisce un modello di governo unitario del distretto idrografico regionale, istituisce l’Autorità di bacino e l’Agenzia tecnica di supporto, e affida all’ENAS la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale.
Finalità e principi generali
Il provvedimento riconosce l’acqua come patrimonio da tutelare, risorsa limitata di valore ambientale, culturale ed economico, e ne afferma l’accesso come diritto umano individuale e collettivo. La disciplina mira a garantire un uso responsabile e sostenibile della risorsa, la priorità del consumo umano, la tutela degli ecosistemi e il recupero dei costi dei servizi idrici, tenendo conto delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.
Sul versante della difesa del suolo, la legge persegue la prevenzione del rischio idraulico e di frana, la difesa e regolazione dei corsi d’acqua, la protezione delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri, nonché il consolidamento dei versanti e dei litorali.
Distretto idrografico regionale e definizioni
L’intero territorio regionale è delimitato come unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il distretto idrografico della Sardegna. La legge definisce inoltre, tra gli altri concetti rilevanti, il bacino idrografico, il distretto idrografico, il sistema idrico multisettoriale regionale, il sistema regionale di opere idrauliche e le categorie di utenza:
- usi civili;
- usi agricoli;
- usi industriali;
- usi ambientali, riferiti ai deflussi minimi vitali.
Competenze della Regione
Alla Regione competono, oltre alle funzioni già conferite dalla normativa sul conferimento di funzioni agli enti locali, la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale, la regolazione economica dei servizi idrici, il coordinamento delle attività di pianificazione e attuazione in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo, nonché il potere di vigilanza e sostituzione verso i soggetti responsabili della pianificazione regionale.
Autorità di bacino regionale
È istituita un’unica Autorità di bacino per l’insieme dei bacini regionali. Essa indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, programmazione e attuazione finalizzate alla conservazione e difesa del suolo, al mantenimento della qualità delle acque, alla tutela e razionale utilizzazione delle risorse idriche e alla salvaguardia degli ecosistemi.
L’Autorità opera in collaborazione con enti locali ed altri enti pubblici e di diritto pubblico presenti nel bacino idrografico.
Organi dell’Autorità di bacino
Gli organi dell’Autorità sono il Comitato istituzionale e l’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Regione, è composto da quattro Assessori regionali competenti e da tre amministratori locali rappresentativi di province e comuni di diversa dimensione.
Il Comitato definisce criteri, metodi, tempi e modalità per il Piano di bacino distrettuale, approva i programmi attuativi, adotta il Piano per il recupero dei costi dei servizi idrici, adotta il Piano di gestione del distretto idrografico e può emanare normative omogenee su standard, limiti e divieti. Cura inoltre indirizzi per la valutazione degli effetti ambientali e promuove informazione e partecipazione pubblica.
Piano di bacino distrettuale
Il Piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo con cui si pianificano e programmano le azioni per la conservazione, difesa, valorizzazione e corretta utilizzazione del suolo e delle acque. Ha valore di piano territoriale di settore e costituisce il quadro di riferimento per i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti al bacino.
Il piano ha i contenuti e l’efficacia previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e può essere redatto, adottato e approvato per sottobacini o per stralci funzionali.
Procedura di formazione
La procedura prevede:
- convocazione, entro 60 giorni dalla prima adunanza del Comitato, di una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali;
- predisposizione dello schema preliminare da parte dell’Agenzia;
- adozione e pubblicazione dello schema nel Bollettino ufficiale della Regione, con contestuale invio a province e comuni interessati;
- presentazione di osservazioni entro 60 giorni dall’ultima pubblicazione;
- istruttoria pubblica articolata per province;
- adozione della proposta definitiva da parte del Comitato e trasmissione al Consiglio regionale per il parere della Commissione competente entro 30 giorni;
- approvazione definitiva del piano da parte del Comitato.
Entro un anno dall’approvazione del Piano di bacino, Regione ed enti locali devono adeguare i propri strumenti di piano e programmatici.
Misure di salvaguardia
Dall’adozione e fino all’approvazione del Piano di bacino o di un suo stralcio si applicano le misure di salvaguardia previste dal comma 7 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Utilizzazione delle risorse idriche
La legge disciplina il subentro della Regione nella titolarità delle concessioni di acqua pubblica e delle domande di concessione in istruttoria relative, in particolare, a infrastrutture e impianti trasferiti o realizzati con finanziamenti pubblici, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
Agli utilizzatori è garantita, come utenti del soggetto gestore, la possibilità di continuare a prelevare quantità equivalenti a quelle già assentite, nei limiti della compatibilità con la revisione dei titoli di utilizzazione.
La Regione conserva la titolarità delle concessioni scadute che utilizzino impianti inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale, salvo i procedimenti di rinnovo e le eventuali proroghe per impianti non compresi nel sistema, nel rispetto della concorrenza e della disponibilità della risorsa.
L’Agenzia propone alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative sui titoli di utilizzazione delle acque pubbliche, in funzione dell’equilibrio del bilancio idrico, del deflusso minimo vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d’uso compatibili. Tali misure non danno luogo a indennizzi, salvo la riduzione del canone demaniale.
La Giunta regionale deve emanare direttive sul procedimento di concessione per l’approvvigionamento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, acque sotterranee e sorgenti.
Le amministrazioni pubbliche sono esentate dal pagamento di canoni, spese istruttorie, spese di controllo e cauzioni per concessioni finalizzate esclusivamente ad alimentare riserve idriche destinate al servizio antincendio e di protezione civile.
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
L’Agenzia è istituita quale direzione generale della Presidenza della Giunta, con funzione di segreteria tecnico-operativa e struttura di supporto dell’Autorità di bacino, oltre che di struttura tecnica per l’applicazione della direttiva 2000/60/CE.
Le sue finalità sono orientate alla protezione e al miglioramento degli ecosistemi acquatici e terrestri, all’uso sostenibile dell’acqua, alla riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee, alla mitigazione di alluvioni e siccità e alla garanzia di una fornitura sufficiente di acque di buona qualità.
Funzioni dell’Agenzia
L’Agenzia cura gli adempimenti dell’Autorità di bacino e predispone, per i successivi provvedimenti:
- i progetti di Piano di bacino, dei Piani stralcio e del Piano di gestione del distretto;
- l’analisi del distretto idrografico e l’analisi economica dell’uso idrico;
- gli elaborati per i registri delle aree protette;
- l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti;
- gli indirizzi per i programmi di intervento e il piano finanziario del soggetto gestore;
- la carta dei servizi del sistema idrico multisettoriale regionale e le attività di verifica e controllo sugli standard;
- il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura dell’acqua grezza all’ingrosso;
- le attività operative e istruttorie sul servizio idrico integrato;
- i programmi di monitoraggio della qualità delle acque, d’intesa con l’ARPAS;
- i pareri sulle concessioni idriche di particolare rilevanza, nonché sui dispositivi di misura, sul risparmio idrico e sulle prescrizioni per la tutela delle acque destinate al consumo umano;
- i pareri in materia di tutela delle acque previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
L’Agenzia assicura inoltre l’integrazione delle informazioni sulle acque interne, la condivisione dei dati tra gli enti competenti, la raccolta omogenea per le banche dati nazionali ed europee, strumenti informatici di supporto alle decisioni, servizi informativi e raccordo con il sistema informativo regionale dell’ARPAS.
Direttore generale dell’Agenzia
Il direttore generale è scelto tra dirigenti regionali o soggetti esterni dotati di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi. Redige una relazione annuale sulle attività svolte e un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, delle acque e dell’assetto idrogeologico della Sardegna, in collaborazione con l’ARPAS per le materie di competenza. Svolge anche le funzioni di segretario generale dell’Autorità di bacino e partecipa al Comitato istituzionale senza diritto di voto.
Piano di gestione del distretto idrografico
Il Piano di gestione è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell’uso delle acque. Individua misure e interventi per la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici, contiene il programma di tutela e uso delle acque e integra la valutazione ambientale strategica. È qualificato come piano stralcio di bacino e segue le procedure di approvazione del Piano di bacino.
Recupero dei costi dei servizi idrici
Il Comitato istituzionale stabilisce annualmente i criteri per il recupero dei costi dei servizi idrici all’ingrosso, tenendo conto di conservazione e risparmio della risorsa, investimenti infrastrutturali, unificazione dei criteri tariffari, impatti sociali, ambientali ed economici e graduale adattamento delle variazioni tariffarie.
L’Agenzia elabora il Piano per il recupero dei costi, che ripartisce i costi tra i diversi settori di impiego almeno secondo le categorie di utenza. Il Piano è adottato dal Comitato e approvato dalla Giunta regionale. I corrispettivi all’ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore, mentre i soggetti della distribuzione settoriale adeguano i propri recuperi economici verso gli utenti.
Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale: ENAS
L’Ente autonomo del Flumendosa è trasformato in Ente acque della Sardegna (ENAS), ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale. L’ENAS realizza, gestisce e manutiene infrastrutture, impianti e opere affidati in concessione, utilizzando i beni e le risorse regionali e quelli già in capo all’EAF.
La titolarità delle reti, delle infrastrutture e delle concessioni resta alla Regione, mentre la gestione è attribuita all’ENAS. L’ente assume gli oneri di sicurezza e protezione civile e provvede al pagamento dei sovracanoni previsti dalle norme statali sulle acque, utilizzando i proventi della produzione idroelettrica.
Compiti dell’ENAS
L’attività dell’ENAS comprende:
- gestione unitaria diretta o indiretta del sistema idrico multisettoriale regionale;
- progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti;
- predisposizione dei programmi di intervento e del piano finanziario del servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale;
- riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico all’ingrosso;
- svolgimento di ulteriori compiti e funzioni conferiti dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati;
- collaborazione, quale struttura operativa di protezione civile, nella gestione dei rischi connessi alle grandi dighe e negli interventi urgenti per criticità da deficit idrico.
Le assunzioni avvengono nel rispetto delle procedure della disciplina regionale sul personale; per alcune categorie il reclutamento avviene tramite richiesta di avviamento ai centri per l’impiego competenti.
Organo di governo e disciplina statutaria
L’ENAS è amministrato da un amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta. Il compenso è parametrato alla retribuzione del direttore generale dell’ente.
Lo statuto originario e le norme transitorie prevedono l’approvazione delle norme statutarie entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e la conservazione provvisoria della disciplina previgente fino alla loro approvazione. La normativa successiva ha però modificato tale assetto, e il testo consolidato conserva solo le parti vigenti.
Entrate e incentivi al soggetto gestore
Le entrate dell’ENAS derivano dai contributi al recupero dei costi, da finanziamenti per attività commissionate, da prestazioni rese ad altri enti, da fondi statali e comunitari e da ogni altro finanziamento conforme alla disciplina applicabile.
La Regione può concedere incentivi e contributi:
- a parziale copertura dei costi del servizio idrico multisettoriale, tenendo conto degli impatti sociali, ambientali ed economici del recupero dei costi;
- per progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali, ricerche e studi.
Le priorità di concessione riguardano investimenti e adeguamenti di impianti e reti, attivazione di risorse pubbliche con minori costi, progetti di risparmio e recupero della qualità idrica e tecnologie innovative orientate al risparmio idrico.
Trasparenza dei costi e separazione contabile
Il capo dedicato alla trasparenza dei costi impone ai soggetti che gestiscono sistemi di approvvigionamento idrico una separazione amministrativa e contabile tra gli oneri del servizio idrico e quelli di altre attività o servizi, comprese le attività di difesa idraulica del territorio.
Le attività oggetto di separazione includono produzione, adduzione, trattamento, distribuzione, misura e controllo della qualità delle risorse idriche, articolate in specifici comparti. I servizi comuni comprendono pianificazione, contabilità, gestione finanziaria, organi societari, personale, acquisti, ricerca e sviluppo, ingegneria, immobili, informatica e telecomunicazioni.
I costi vengono imputati direttamente quando possibile; in caso contrario sono ripartiti tra le attività o tra le categorie di utenza in proporzione al volume annuo di acqua movimentato. Il soggetto gestore deve organizzare tali attività come se fossero svolte da imprese separate.
Norme transitorie sul personale e sul trasferimento di gestione
La legge disciplina il passaggio di personale e funzioni nella fase iniziale di operatività dell’Agenzia e dell’ENAS.
Per l’Agenzia, è previsto l’utilizzo prioritario di personale già trasferito ai soggetti gestori dei servizi idrici regionali, oltre al possibile ricorso a personale dell’Amministrazione e degli enti regionali. È poi prevista la ricognizione del fabbisogno, la mobilità e, in ultima istanza, il reclutamento tramite concorsi pubblici.
Per l’ENAS, il personale di ruolo dell’EAF è assegnato all’ente mantenendo inquadramento, status giuridico, trattamento economico e anzianità. Eventuali carenze di organico sono coperte con le procedure di mobilità e concorso. Sono inoltre previste misure premiali nei concorsi per il personale già impiegato presso l’EAF alla data del 1° novembre 2006.
La legge regola anche il trasferimento delle opere del sistema multisettoriale da precedenti gestori al nuovo soggetto gestore unico regionale, stabilendo ricognizione, dichiarazione di competenza regionale, decreti presidenziali di trasferimento, garanzie ex articolo 2112 c.c. per il personale trasferito e possibilità di opzione previdenziale.
Relazione di verifica e profili finanziari
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle normative regionali sul governo della risorsa idrica e sui soggetti gestori, proponendo eventuali modifiche legislative.
La norma finanziaria quantifica gli oneri iniziali per il 2006 e dispone le variazioni di bilancio necessarie. La copertura grava sulle unità previsionali indicate dalla legge e, per gli esercizi successivi, sulle corrispondenti poste di bilancio.
Osservazioni sull’attualità della disciplina
La legge conserva un impianto strutturale ancora rilevante per l’assetto sardo del governo dell’acqua, ma alcune parti sono state modificate nel tempo, soprattutto in materia di procedimento di approvazione del Piano di bacino, denominazione e funzionamento dell’ENAS, esenzioni per le pubbliche amministrazioni e compiti ulteriori dell’ente. Le previsioni strettamente transitorie e finanziarie originarie risultano ormai esaurite; restano invece centrali le norme di sistema su distretto idrografico, pianificazione, gestione multisettoriale e recupero dei costi.
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