L.R. Sardegna 18/2006
Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce la programmazione, il sostegno e il monitoraggio delle attività di spettacolo in Sardegna, istituendo Documento triennale, Comitato regionale, Osservatorio e Registro degli organismi. Regola contributi correnti e in conto capitale, funzioni di Regione ed enti locali, e abroga precedenti norme di settore; opera nel territorio sardo e, per alcune abrogazioni, con effetti collegati all’approvazione dei nuovi atti di programmazione.
Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna
Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna
La legge stabilisce il quadro regionale per tutela, valorizzazione, promozione e finanziamento delle attività di spettacolo in Sardegna. La disciplina riguarda teatro, musica, danza, spettacolo di strada e viaggiante, circo e figura, con attenzione alla qualità artistica, alla cultura identitaria e al patrimonio linguistico e tradizionale sardo.
Finalità e principi generali
La Regione autonoma della Sardegna interviene per:
- promuovere la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo;
- riconoscere lo spettacolo come fattore di espressione artistica, crescita culturale, integrazione sociale e sviluppo economico;
- programmare, promuovere e monitorare il settore nel rispetto della normativa statale e dei principi di pluralismo culturale;
- valorizzare il patrimonio culturale e linguistico e le tradizioni della Sardegna. È prevista la cooperazione con Stato, altre regioni, enti territoriali, istituzioni culturali e di ricerca, soggetti pubblici e privati anche internazionali, con particolare riferimento all’ambito europeo e mediterraneo.
Funzioni della Regione e strumenti di intervento
La Regione sostiene il settore mediante azioni di promozione, formazione, diffusione e finanziamento. In particolare mira a:
- valorizzare il patrimonio della cultura identitaria;
- favorire percorsi formativi per profili artistici, progettuali, gestionali, organizzativi e divulgativi;
- promuovere pari opportunità e imprenditoria giovanile;
- sostenere la formazione del pubblico e le attività con finalità sociali;
- diffondere lo spettacolo nelle scuole e nelle università;
- incentivare la circuitazione della produzione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale;
- sostenere ogni altra iniziativa utile allo sviluppo del settore. Tra i compiti regionali rientrano anche finanziamento dei progetti, valutazione ex ante e monitoraggio, registro regionale degli organismi, censimento delle strutture, archivio storico dello spettacolo, rapporti annuali sullo stato del settore, supporto alla progettazione su fondi regionali, nazionali e comunitari, pubblicazione dei calendari delle attività finanziate, strumenti di credito agevolato e garanzia, partenariati, gemellaggi, residenze multidisciplinari e coproduzioni.
Programmazione regionale e criteri di finanziamento
Il fulcro della disciplina è il Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, approvato dalla Giunta su proposta dell’Assessore competente, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali e acquisiti i pareri del Comitato regionale e della Commissione consiliare competente. Il Documento:
- ha durata triennale ed è articolato in piani annuali;
- deve essere predisposto entro i primi sei mesi dall’entrata in vigore della legge;
- definisce obiettivi triennali, riparto annuale delle risorse, termini per presentazione dei progetti e concessione dei contributi, criteri di valutazione e direttive attuative. La valutazione considera, tra gli altri, qualità artistica, innovazione, valorizzazione delle tradizioni regionali, internazionalizzazione, equilibrio territoriale dell’offerta, coinvolgimento sociale, circuitazione degli eventi e finalità educative e sociali.
Soggetti locali e cooperazione istituzionale
La Regione e i comuni agiscono secondo il principio di cooperazione. Le unioni di comuni promuovono lo spettacolo, la formazione del pubblico, la gestione di soggetti stabili, la distribuzione territoriale delle produzioni, la diffusione nelle scuole e le manifestazioni di operatori privati non professionisti. Ai comuni spettano le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per spettacoli di arte varia, attività circensi e viaggianti, la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali e la cura delle strutture di loro proprietà per inserirle nel sistema regionale dell’offerta.
Comitato regionale per le attività di spettacolo
È istituito presso l’Assessorato competente il Comitato regionale per le attività di spettacolo, organo tecnico-consultivo della Giunta. Esso formula pareri e proposte sul Documento di programmazione e si pronuncia sui criteri di qualità degli interventi regionali. Il Comitato è istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, dura in carica tre anni dalla data di insediamento ed è presieduto dall’Assessore competente o da un dirigente delegato. La composizione comprende rappresentanti degli enti locali e delle principali componenti del settore spettacolo, oltre a rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali. Ai componenti si applica la disciplina regionale limitata ai rimborsi spese.
Osservatorio regionale dello spettacolo
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge è istituito l’Osservatorio regionale dello spettacolo, con funzioni di monitoraggio, analisi e indagine finalizzate allo sviluppo culturale, sociale ed economico del settore e alla valorizzazione dell’identità regionale. L’Osservatorio svolge le funzioni di monitoraggio, censimento, archivio storico e redazione dei rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna. Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato.
Registro regionale degli organismi di spettacolo
È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo, al quale si iscrivono, su domanda, i soggetti dotati di professionalità con sede legale e operativa in Sardegna. Il Registro si articola in:
- organismi di rilevanza regionale;
- organismi di rilevanza territoriale;
- compagnie a carattere professionale;
- altri organismi professionali con sede legale in Sardegna. Gli organismi di rilevanza regionale, territoriale e le compagnie professionali sono particolarmente valorizzati e possono ottenere contributi per progetti di sviluppo triennale da presentarsi prima della redazione del Documento di programmazione. Il Registro è soggetto a revisione triennale e requisiti, modalità di iscrizione e classificazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta.
Tipologie di intervento e spese ammissibili
L’intervento regionale copre spese correnti e di investimento di soggetti pubblici e privati operanti nel settore. Le spese correnti riguardano, tra l’altro:
- produzione e circuitazione di spettacoli;
- formazione e promozione;
- festival, manifestazioni, circuiti e rassegne;
- formazione e aggiornamento professionale degli operatori;
- ricerca e sostegno ai nuovi autori, con attenzione ai giovani;
- formazione del pubblico, soprattutto infanzia e adolescenza;
- mobilità del pubblico;
- pari opportunità e imprenditoria giovanile;
- partenariati, gemellaggi e consorzi;
- promozione della produzione artistica contemporanea fuori dalla Sardegna. Le spese di investimento riguardano acquisto, allestimento, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature, innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio storico e artistico limitata all’ambito dello spettacolo. La Regione sostiene inoltre l’accesso al credito mediante credito agevolato o fondi di garanzia e favorisce l’esportazione della produzione sarda fuori regione con convenzioni con compagnie di trasporto aereo e marittimo. L’intervento è ammesso solo sulla base di progetti coerenti con le tipologie previste e di convenzioni con soggetti pubblici e privati.
Erogazione dei contributi e limiti economici
Il Documento di programmazione disciplina modalità di richiesta, principi, priorità, concessione, erogazione e revoca dei contributi. L’entità dei contributi è fissata nel piano annuale in base alle disponibilità di bilancio; i termini di presentazione delle domande sono stabiliti contestualmente e l’accettazione della richiesta deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione. Per i contributi sulle spese correnti:
- è erogato il 75% entro trenta giorni dall’approvazione della richiesta;
- il saldo è liquidato dopo l’esecuzione delle attività e la rendicontazione, entro sessanta giorni. Per i contributi in conto capitale, il limite massimo è pari al 50% della spesa ammissibile per i privati e al 70% per i soggetti pubblici, entro i limiti e con le modalità del piano annuale. Gli aiuti di Stato sono concessi nel rispetto della normativa europea.
Regime transitorio e abrogazioni
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti fino alla loro conclusione. In prima attuazione, fino all’istituzione del Registro degli organismi, i componenti del Comitato sono designati dall’Assessore competente su proposta degli operatori dei singoli comparti, sentita la Commissione consiliare. Sono abrogate diverse disposizioni regionali previgenti in materia di finanziamenti e disciplina dello spettacolo; l’efficacia dell’abrogazione decorre dalla data di approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi della legge.
Aspetti finanziari
La legge quantifica la spesa in 18,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. La copertura è assicurata in parte con risorse già previste e in parte tramite variazioni di bilancio sul triennio 2006-2008, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base, poi destinata agli interventi per le attività di spettacolo.
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