L.R. Sardegna 20/2006
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna guide turistiche, guide ambientali-escursionistiche, guide turistiche sportive e direttori tecnici di agenzie di viaggio, definendone funzioni, requisiti, registri, esami, tirocinio, aggiornamento e sanzioni. Prevede regimi transitori per iscrizioni e abilitazioni pregresse; alcune disposizioni risultano modificate nel 2023 e non sono più attuali nella parte relativa alla durata dell’iscrizione e ad altri profili.
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e del direttore tecnico di agenzia di viaggio in Sardegna
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e del direttore tecnico di agenzia di viaggio in Sardegna
La legge regionale disciplina, per il territorio della Sardegna, le professioni turistiche di accompagnamento e la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. L’obiettivo è razionalizzare accesso, funzioni, requisiti abilitativi, registri, formazione continua e regime sanzionatorio, lasciando libere le attività turistiche non espressamente regolate.
Ambito di applicazione e figure professionali riconosciute
La disciplina riguarda le professioni turistiche di accompagnamento e riconosce tre figure:
- guida turistica;
- guida ambientale-escursionistica;
- guida turistica sportiva.
È inoltre disciplinata la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, cui è affidata la responsabilità tecnica dell’agenzia.
Le attività finalizzate all’offerta turistica non espressamente definite o disciplinate dalla legge restano libere.
Funzioni delle figure professionali
La legge definisce in modo puntuale le mansioni delle singole figure.
La guida turistica illustra, con competenza a carattere regionale, beni culturali, artistici, monumentali, archeologici, urbanistici e demo-etno-antropologici nel corso di visite guidate a persone singole o gruppi.
La guida ambientale-escursionistica accompagna persone singole o gruppi in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi e aree protette, illustrandone le caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche.
La guida turistica sportiva accompagna persone singole o gruppi in attività turistico-sportive che richiedono specifiche tecniche individuate con direttive, linee guida e tabelle di specializzazione regionali; rientrano in tale categoria anche guide subacquee e istruttori subacquei richiamati dalla normativa regionale del 1999.
Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sovraintende alle attività aziendali, cura organizzazione, programmazione e promozione e svolge le funzioni tecnico-specialistiche inerenti produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e prodotti turistici.
Requisiti abilitativi e accesso alla professione
L’esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento è subordinato all’iscrizione nel registro professionale regionale.
Per la guida turistica, i requisiti minimi comprendono:
- laurea almeno triennale in discipline turistiche, umanistiche, storico-artistiche o architettoniche;
- tre mesi di tirocinio operativo certificato in Sardegna, riferito al patrimonio storico-archeologico-monumentale regionale.
Per i diplomati con almeno un anno di comprovata esperienza nel settore è previsto un esame bandito ogni due anni.
Per la guida ambientale-escursionistica sono richiesti, in alternativa:
- laurea triennale in discipline biologiche, naturali, ambientali, geologiche, agrarie o forestali, più titoli di corsi riconosciuti sulle attività tecniche connesse all’escursionismo ambientale e tre mesi di tirocinio operativo;
- oppure titoli di corsi riconosciuti sulle attività tecniche connesse all’escursionismo ambientale, tre mesi di tirocinio operativo e superamento di un esame biennale.
Per la guida turistica sportiva occorrono titoli rilasciati da organismi riconosciuti, individuati nelle direttive regionali, e tre mesi di tirocinio operativo certificato per ciascuna specialità richiesta.
Sono validi anche i titoli equipollenti, aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.
Per il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo l’abilitazione è rilasciata dalla Regione previa verifica dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dalla normativa statale vigente; i direttori tecnici già iscritti restano abilitati.
Registri professionali e controlli sulle iscrizioni
I registri degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento sono tenuti dalla Regione. Presso ciascuna provincia opera una segreteria dei registri, incaricata di verificare titoli e documentazione e di trasmettere l’esito all’interessato e alla Regione.
Per l’iscrizione sono richiesti anche requisiti soggettivi minimi:
- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea, con equiparazione degli extra-comunitari regolarmente soggiornanti;
- godimento dei diritti civili;
- idoneità psico-fisica.
Le guide turistiche abilitate in altre regioni o in altri Stati UE, per iscriversi in Sardegna, devono superare un esame integrativo sulle peculiarità storiche, archeologiche, monumentali, museali e naturalistiche della Sardegna. Le materie, le prove e le commissioni d’esame sono disciplinate con decreto assessoriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
La Regione decide i ricorsi relativi alle iscrizioni ai registri e alle abilitazioni dei direttori tecnici, se presentati entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
L’iscrizione nel registro regionale non richiede rinnovo. La segreteria può però chiedere l’esibizione del certificato di idoneità psico-fisica in corso di validità; la mancata esibizione è equiparata all’esercizio abusivo.
Tirocinio operativo certificato
Il tirocinio operativo certificato è definito come un periodo di formazione intensiva in affiancamento presso soggetti pubblici o privati che erogano servizi turistici e/o culturali oppure presso un professionista già abilitato e iscritto.
Per le guide turistiche e ambientali-escursionistiche il tirocinio deve attestare la pratica dell’attività per il periodo richiesto dalla legge e almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento a un professionista.
Per la guida turistica sportiva il tirocinio deve essere rilasciato, per ciascuna specialità, da un istruttore abilitato e iscritto nel registro e attestare la pratica dell’attività di istruzione per il periodo previsto, in affiancamento all’istruttore professionista.
La lettera relativa al tirocinio del direttore tecnico di agenzia è stata abrogata nel 2023.
Regime transitorio e prime iscrizioni
La legge ha previsto un ampio regime transitorio per l’iscrizione di diritto nei registri.
In prima applicazione, potevano essere iscritti di diritto coloro che operavano professionalmente e regolarmente nel settore turistico con specializzazioni non coperte dal previgente albo, oppure con albo esistente ma senza esami regolarmente svolti, purché documentassero almeno tre anni di esperienza regolare e professionale e presentassero domanda entro il termine fissato dalla norma transitoria. Dovevano inoltre risultare posseduti i requisiti alla data indicata dalla legge.
Potevano accedere al medesimo regime anche coloro che avessero frequentato corsi di almeno 600 ore, con stage ed esame finale, riconosciuti dalla Regione, dal Ministero della pubblica istruzione o dall’Unione europea nel settore ambientale.
Per tali domande la segreteria verifica i requisiti e la Regione procede all’iscrizione o al diniego entro novanta giorni dalla domanda. La prova dell’esperienza può essere data con contratti, partita IVA, lettere d’incarico, fatture, dichiarazioni fiscali, ricevute di versamenti contributivi e altri atti idonei.
È prevista anche una sessione straordinaria di esami, da indire entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo, per chi non possedeva i requisiti ordinari ma aveva almeno un anno di esperienza comprovata nel settore. Il superamento dell’esame attribuisce il diritto all’iscrizione.
Esami e modalità di accertamento dell’idoneità
La Regione è competente a svolgere le prove d’esame previste per l’accesso alle professioni e per il regime transitorio.
Le modalità attuative dell’esame sono disciplinate con decreto dell’Assessore regionale competente, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Aggiornamento professionale e provvedimenti disciplinari
I professionisti iscritti devono frequentare periodicamente corsi di aggiornamento e perfezionamento inerenti l’attività esercitata.
La Regione, sentite le province, disciplina con decreto assessoriale le modalità di certificazione della formazione continua.
In caso di inadempienza, la Regione può disporre:
- la sospensione dall’iscrizione al registro o dell’abilitazione per un periodo da uno a sei mesi;
- in caso di reiterazione, la cancellazione dal registro o la decadenza dell’abilitazione.
Esercizio abusivo, sanzioni e vigilanza
L’esercizio delle professioni in assenza di iscrizione nel registro o di abilitazione è considerato abusivo e vietato.
L’abusivo esercizio è punito con sanzione pecuniaria da 520 a 3.200 euro.
Le sanzioni sono irrogate dai comuni e comunicate alle segreterie dei registri o alla Regione, per le infrazioni relative al direttore tecnico di agenzia. L’importo deve essere graduato in base alla gravità della violazione e alla reiterazione.
I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune.
Per la vigilanza, l’Assessore regionale competente emana linee di indirizzo omogenee a livello regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
Abrogazioni e coordinamento con la normativa previgente
La legge abroga la precedente disciplina regionale sulle attività di interesse turistico e alcune disposizioni delle leggi regionali sulle agenzie di viaggio e sul turismo subacqueo.
Aggiorna inoltre la terminologia della normativa sul turismo subacqueo, sostituendo il riferimento all’“elenco regionale” con “registro regionale” e modificando i riferimenti organizzativi alle segreterie dei registri.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Gli oneri per l’attuazione sono quantificati per gli esercizi 2006-2008 e coperti mediante variazioni di bilancio, con ripartizione tra trasferimenti agli enti locali e promozione turistica.
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
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