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Legge

L.R. Sardegna 17/2006

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 17/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 17/2006 modifica la legge regionale n. 5/2006 su requisiti, tipologie di esercizi, orari di vendita, vendite straordinarie, sanzioni e somministrazione. Introduce limiti orari e chiusure festive con deroghe comunali, disciplina le vendite promozionali/liquidazioni, prevede direttive per i circoli privati e norme transitorie per Cagliari e per la direttiva sui circoli.

Modifiche alla disciplina sarda delle attività commerciali e di somministrazione

Modifiche alla disciplina regionale delle attività commerciali e di somministrazione

La legge regionale Sardegna n. 17 del 2006 interviene in modo puntuale sulla legge regionale n. 5 del 2006, aggiornando la disciplina delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale. Le modifiche riguardano requisiti, orari di vendita, vendite straordinarie, sanzioni e alcuni profili transitori.

Requisiti e tipologie di esercizi commerciali

Viene precisato il riferimento ai requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, specificando che il richiamo concerne un’attività di commercio alimentare.

In materia di tipologie di esercizi commerciali, la disciplina delle deroghe relative a determinate fattispecie viene estesa anche agli accessori relativi alle merci ingombranti. Inoltre, il parere favorevole del rappresentante della Regione deve essere espresso secondo gli obiettivi richiamati dalla legge regionale ai fini della programmazione commerciale.

Orari di vendita e chiusure festive

La nuova formulazione della disciplina sugli orari di vendita stabilisce che gli esercizi possono restare aperti al pubblico:

  • dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
  • per un massimo di tredici ore giornaliere.

Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.

Il comune, previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, può consentire:

  • l’apertura oltre le ore 22,00;
  • l’apertura domenicale e festiva;
  • tali deroghe nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, oppure per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

Il sindaco deve attivare preventivamente un tavolo di concertazione con le principali organizzazioni di categoria e sindacali, tenendo conto di principi quali:

  • tutela dei lavoratori;
  • necessità di servizi idonei all’utenza anche tramite turnazione;
  • periodi di maggiore afflusso turistico;
  • tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

I comuni, anche mediante accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali è consentita la deroga alla chiusura domenicale e festiva.

Restano non derogabili le chiusure per:

  • 1° gennaio;
  • Pasqua;
  • 25 aprile;
  • 1° maggio;
  • 25 dicembre;
  • 26 dicembre.

Per il 1° maggio è prevista una deroga specifica per l’area metropolitana di Cagliari in corrispondenza della festività di Sant’Efisio.

Vendite straordinarie e promozionali

Per il solo settore non alimentare sono introdotte restrizioni alle vendite promozionali e straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d’attività o rinnovo locali.

In particolare:

  • tali vendite sono vietate nei quaranta giorni antecedenti l’inizio delle vendite di fine stagione;
  • le vendite straordinarie di liquidazione per cessazione, cessione o rinnovo locali possono essere effettuate solo dopo venti giorni dalla presentazione al comune di un’apposita comunicazione.

La comunicazione deve indicare:

  • termini iniziali e finali della vendita;
  • tipologia di vendita straordinaria;
  • ubicazione precisa dell’esercizio;
  • soggetto titolare dell’impresa.

Centri di assistenza tecnica

La disciplina dei centri di assistenza tecnica viene modificata sul piano redazionale, prevedendo la partecipazione non più come eventuale ma come presenza di “altri soggetti interessati”.

Sospensioni, chiusure e sanzioni

Le autorizzazioni previste dalla disciplina commerciale possono essere sospese, oppure può essere ordinata la chiusura dell’esercizio attivato con comunicazione, nei seguenti casi:

  • cinque giorni in caso di seconda violazione delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni sulla chiusura domenicale e festiva;
  • quindici giorni in caso di violazioni successive.

Sul piano sanzionatorio, per le violazioni delle regole sugli orari di vendita sono previste sanzioni amministrative pecuniarie pari a:

  • da euro 1.000 a euro 6.000 per la violazione delle disposizioni sulla chiusura domenicale e festiva;
  • da euro 500 a euro 3.000 per la violazione dei limiti ordinari di orario.

Somministrazione al pubblico e circoli privati

Viene abrogata una disposizione sulla programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico.

Per gli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico, si introduce una specifica direttiva regionale per l’attività svolta nei circoli privati, che deve essere approvata dalla Giunta regionale.

Attività non soggette ad autorizzazione

Tra le attività escluse da autorizzazione preventiva viene precisato che rientrano anche le attività di somministrazione previste dalla legislazione regionale sull’agriturismo.

Inoltre, il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando locali e arredi dell’azienda e senza servizio assistito di somministrazione, non è soggetto ad autorizzazione preventiva. Il comune può vietarlo solo se mancano i requisiti igienico-sanitari.

Incentivi e priorità per le agevolazioni

La legge interviene anche sulla disciplina degli incentivi, eliminando un richiamo normativo specifico ormai superato.

Quanto alle priorità per le agevolazioni, viene precisato che il riferimento alle piccole e medie imprese riguarda quelle inserite nei centri.

Norme transitorie

In fase di prima applicazione, e fino alla definizione giuridica dell’area metropolitana di Cagliari, l’individuazione dei comuni interessati alla deroga sulle chiusure festive è effettuata con decreto dell’Assessore competente.

Sempre in prima applicazione, la direttiva per i circoli privati deve essere approvata dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

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