L.R. Abruzzo 25/2010
Integrazioni alla L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la L.R. Abruzzo 12/2010, precisando il rispetto della procedura di informazione UE, il coinvolgimento dell’Università e di altri enti non regionali nell’aggiornamento e introducendo una clausola di cedevolezza: le norme regionali difformi si adeguano alle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni ex d.lgs. 81/2008 fino al relativo recepimento regionale. In vigore dal 31 luglio 2010.
Integrazioni alla disciplina regionale sugli apparecchi di sollevamento e automezzi con bracci aerei
Integrazioni alla disciplina sugli apparecchi di sollevamento e automezzi con bracci aerei
La legge regionale dell’Abruzzo interviene in modo puntuale sulla L.R. 5 maggio 2010, n. 12, che disciplina l’esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei. L’intervento non riscrive la materia, ma integra alcuni passaggi della legge originaria e introduce una clausola di adeguamento alla normativa statale e interregionale.
Profili di coordinamento e informazione preventiva
Nel definire l’ambito applicativo della legge regionale, viene precisato che le disposizioni contenute nella L.R. 12/2010 devono essere applicate nel rispetto della procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE. La norma rafforza quindi il coordinamento con gli obblighi europei di informazione sulle regole tecniche.
Aggiornamento delle disposizioni regionali
Per l’attività di aggiornamento prevista dalla legge del 2010, la Regione introduce un espresso vincolo di leale collaborazione. L’aggiornamento deve avvenire d’intesa con l’Università e con gli altri enti non regionali coinvolti, così da garantire un confronto tecnico-istituzionale più ampio nella definizione delle misure applicative e di revisione.
Clausola di cedevolezza e adeguamento alla disciplina statale
La novità più rilevante è l’inserimento di una clausola di cedevolezza. Le disposizioni della legge regionale, se difformi, devono essere adeguate a quanto stabilito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008.
In concreto:
- l’atto adottato in sede di Conferenza si applica in luogo delle disposizioni regionali contrastanti;
- tale applicazione opera fino all’entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
La disciplina regionale resta quindi subordinata, nelle parti difformi, all’evoluzione della regolazione concordata in sede conferenziale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 31 luglio 2010.
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