L.R. Abruzzo 27/2010
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.7.1998, n. 64 recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna l’assetto organizzativo, i controlli, le funzioni e il personale dell’ARTA Abruzzo, rafforzando gli obiettivi di tutela ambientale e i meccanismi di vigilanza regionale. Prevede anche adeguamenti regolamentari entro 180 giorni. Un articolo di modifica sul contributo annuale è oggi superato dall’abrogazione dell’art. 29 della L.R. 64/1998.
Modifiche alla disciplina dell’ARTA Abruzzo
Modifiche e integrazioni alla disciplina dell’ARTA Abruzzo
La legge regionale dell’Abruzzo riorganizza e integra la disciplina dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA), incidendo su obiettivi, funzioni, governance, controlli, assetto organizzativo e trattamento del personale. L’intervento consolida il ruolo dell’Agenzia come supporto tecnico-scientifico degli enti territoriali e rafforza i collegamenti con la programmazione e la vigilanza regionale.
Obiettivi istituzionali e finalità ambientali
La legge amplia gli obiettivi dell’ARTA, chiarendo che l’Agenzia deve perseguire il miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini contro l’inquinamento acustico ed elettromagnetico.
Tali finalità assumono rilievo anche sul piano finanziario e organizzativo, poiché una quota vincolata del contributo annuale regionale deve essere destinata al potenziamento o all’aggiornamento dei sistemi di controllo, rilevazione e monitoraggio funzionali al perseguimento di questi obiettivi.
Funzioni tecnico-scientifiche e rapporti con gli enti pubblici
L’ARTA svolge le attività tecnico-scientifiche connesse alle funzioni di interesse regionale, secondo il quadro statale di riferimento sui controlli ambientali. Le attività vengono ampliate e precisate, includendo il supporto tecnico alle istruttorie per l’approvazione di progetti e il rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, oltre a ogni altra attività demandata da norme nazionali o regionali.
Nei rapporti con Regione, Province, Comuni, Comunità montane e Aziende USL, le attività istituzionali rese dall’Agenzia sono obbligatorie e senza oneri. Il regolamento dell’ARTA deve definire le prestazioni e i servizi che l’Agenzia è tenuta ad assicurare in tale ambito.
L’Agenzia non può detenere partecipazioni azionarie, rilasciare fideiussioni o svolgere attività che non costituiscano pubblico servizio.
Vigilanza, controllo e approvazione degli atti
Il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo sull’Agenzia tramite la Commissione consiliare competente per materia. L’ARTA deve trasmettere alla Commissione:
- ogni due mesi, l’elenco delle deliberazioni del Direttore generale con indicazione dell’oggetto;
- ogni sei mesi, una relazione sull’attività svolta e sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo.
La Commissione può richiedere documentazione e, se necessario, convocare gli organi dell’Agenzia. Presenta al Consiglio regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dall’ARTA e una relazione sul controllo esercitato; copia delle relazioni è trasmessa anche all’Agenzia.
Nel controllo la Commissione non può impartire direttive agli uffici né sindacare l’attività degli organi al di fuori delle relazioni previste.
Sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo. Sono invece sottoposti all’approvazione della Giunta regionale il programma pluriennale di attività, le variazioni di bilancio e gli impegni di spesa pluriennali, il regolamento di organizzazione, la pianta organica e le relative modifiche.
Gli atti da approvare dalla Giunta devono essere inviati entro 10 giorni dall’adozione; per programma pluriennale, regolamento e pianta organica la Giunta decide entro 90 giorni, mentre per variazioni di bilancio e impegni pluriennali entro 20 giorni. I termini si interrompono una sola volta se sono richiesti chiarimenti o integrazioni.
Direttore generale: ruolo, nomina, durata e compenso
Il Direttore generale ha i più ampi poteri di amministrazione e rappresentanza legale dell’ARTA, sovrintende al funzionamento dell’Ente, definisce direttive e atti di indirizzo e verifica la coerenza della gestione con gli obiettivi della programmazione regionale e con le direttive dell’Assessore competente.
Tra i suoi compiti rientrano:
- adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- adozione dei regolamenti interni;
- adozione della pianta organica e delle variazioni;
- nomina dei dirigenti delle aree funzionali e dei distretti provinciali;
- stipula di contratti e convenzioni;
- definizione degli obiettivi dei dirigenti;
- mobilità del personale;
- approvazione dei piani di intervento;
- trasmissione annuale alla Giunta di una relazione programmatica, entro il 30 ottobre, con gli obiettivi da perseguire, compresi quelli di miglioramento ambientale e tutela della salute;
- presentazione della relazione sulla gestione in occasione del conto consuntivo;
- raccordo con il sistema dei controlli interni regionali.
La nomina avviene da parte della Giunta regionale, previa pubblicazione di avviso pubblico e valutazione comparativa dei curricula, con motivazione della scelta. Sono richiesti il diploma di laurea o laurea specialistica e almeno cinque anni di esperienza in direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale e con autonomia gestionale.
L’incarico richiede anche la considerazione delle qualità morali e dell’assenza di condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione. Il rapporto è a tempo pieno, esclusivo e incompatibile con altri rapporti di lavoro o cariche elettive pubbliche; per i dipendenti pubblici comporta l’aspettativa senza assegni, con conservazione del posto e utilità del periodo ai fini previdenziali.
L’incarico è regolato da contratto di diritto privato, dura da un minimo di tre a un massimo di cinque anni ed è rinnovabile. In caso di gravi e persistenti irregolarità o di difformità rispetto alle finalità istituzionali e alle direttive regionali, l’Assessore competente può proporne la revoca alla Giunta, che provvede con atto motivato e nomina un commissario straordinario per massimo sei mesi, prorogabile una sola volta.
Il compenso è pari al 70% di quello dei Direttori della Giunta regionale, con una quota variabile fino a un ulteriore 30% legata ai risultati, in particolare ai miglioramenti ambientali e alla tutela della salute.
Collegio dei revisori dei conti
Ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese e una indennità annua lorda pari al 10% della quota fissa della retribuzione del Direttore generale; al Presidente spetta una maggiorazione del 50%.
Il Collegio collabora con il servizio regionale di controllo di gestione e con gli uffici interni di controllo dell’Agenzia, e deve mettere a disposizione informazioni e documenti richiesti dalla Commissione consiliare competente. Ha inoltre l’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate.
Se viene accertato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta e previo parere urgente della Commissione competente, può disporne lo scioglimento con provvedimento motivato.
Controllo di gestione e responsabilità interne
La legge introduce una disciplina espressa del controllo di gestione. Gli organi di amministrazione e i dirigenti dell’Agenzia rispondono dei risultati dell’attività in relazione agli obiettivi programmati, ai programmi affidati e ai risultati della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e del personale.
L’Agenzia deve adottare misure organizzative, sulla base di direttive della Giunta regionale, per rilevare e analizzare costi, rendimenti e risultati, anche tramite specifici uffici raccordati con gli omologhi uffici regionali.
Direttore tecnico e Direttore amministrativo
Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, assunti con atto motivato del Direttore generale e responsabili nei suoi confronti. Anche questi incarichi sono a tempo pieno e regolati da contratto di diritto privato, di durata pari a quella del Direttore generale.
Il Direttore tecnico deve essere laureato in discipline tecnico-scientifiche e avere almeno cinque anni di esperienza qualificata nella direzione tecnico-scientifica di strutture o servizi complessi. Coordina le attività tecniche, i distretti provinciali, le linee di programmazione tecnico-scientifica, l’aggiornamento del personale tecnico, esercita poteri delegati, esprime pareri e propone gli standard qualitativi dei servizi.
Il Direttore amministrativo deve essere laureato in discipline giuridiche o economiche e avere almeno cinque anni di esperienza qualificata nella direzione di strutture o servizi complessi. Verifica la legittimità degli atti e dei contratti, è responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, sovrintende a patrimonio, approvvigionamenti e risorse umane, supporta il Direttore generale nei rapporti con revisori e sindacati, cura l’aggiornamento del personale ed esprime pareri sugli atti del Direttore generale.
Il compenso complessivo del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo non può superare l’80% del trattamento economico del Direttore generale; il 70% è quota fissa e il 30% quota variabile legata agli obiettivi.
Organizzazione dell’Agenzia e articolazione territoriale
L’ARTA è organizzata in una struttura centrale con sede in Pescara e in strutture periferiche denominate Distretti provinciali e Distretti sub-provinciali.
La direzione centrale comprende un’area amministrativa e un’area tecnica. Quest’ultima costituisce il riferimento per la programmazione delle attività dell’Agenzia a livello centrale e periferico, offre assistenza tecnica al settore pubblico e privato, promuove ricerca e sviluppo in collaborazione con università e centri di ricerca abruzzesi, cura studi per l’aggiornamento della dotazione strumentale, e organizza documentazione, formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.
L’area tecnica coordina anche una rete regionale di centri di esperienza e laboratori territoriali di educazione ambientale coerenti con le competenze dell’ARTA.
Sono stati eliminati i riferimenti al centro GEI SPIGA di Atri e sostituita la denominazione dei “Dipartimenti provinciali” con “Distretti provinciali”, nonché quella di “Settori operativi” con “Sezioni operative”.
Regolamento di organizzazione e trasparenza dei dati ambientali
Il regolamento dell’ARTA deve definire le prestazioni e i servizi dovuti agli enti istituzionali, nonché misure organizzative per la rilevazione e l’analisi di costi, rendimenti e risultati, anche tramite uffici dedicati in raccordo con quelli della Giunta regionale.
Il regolamento deve inoltre prevedere misure idonee a garantire la pubblicazione e l’aggiornamento costante sul sito web di tutte le rilevazioni sulla qualità dell’aria, delle acque e dei suoli, nonché dell’inquinamento da rumore ed elettromagnetico.
Rapporti con gli enti istituzionali e con i soggetti privati
Regione, Province, Comuni, Comunità montane e Aziende USL devono avvalersi dell’ARTA per le attività tecnico-scientifiche necessarie all’esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di propria competenza, fatti salvi i compiti di sanità pubblica veterinaria.
La Giunta regionale stipula convenzioni con le Province per stabilire criteri e modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell’ARTA a supporto delle funzioni amministrative, in particolare autorizzative e di controllo, attribuite o delegate alle Province in materia ambientale.
La Giunta regionale individua inoltre, sentiti gli enti e organismi competenti, le strutture incompatibili con quelle dell’ARTA; agli enti territoriali e alle Aziende ASL non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature di controllo ambientale se dichiarati incompatibili.
L’Agenzia può stipulare convenzioni o accordi per prestazioni aggiuntive con Regione, Province, Comuni, Enti Parco, Comunità montane e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, a condizione che restino garantiti i compiti istituzionali. Può inoltre fornire prestazioni a privati solo per servizi analitici, tecnico-scientifici e informativi, con esclusione di consulenza e progettazione, secondo regolamento e tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale.
Trattamento giuridico del personale e incompatibilità
Al personale dell’ARTA si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in coerenza con la disciplina del pubblico impiego.
Nello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza negli impianti, il personale può richiedere dati, informazioni e documenti necessari; è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’Agenzia. Il segreto industriale non può essere opposto per impedire o ostacolare verifiche e controlli.
Il Direttore generale individua il personale che, per l’espletamento delle attività di istituto, deve essere dotato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne propone la nomina al Prefetto competente.
Il personale non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione o direzione lavori relativi ai compiti istituzionali. Altri incarichi sono ammissibili solo se compatibili con le esigenze d’ufficio e autorizzati dal Direttore generale secondo il regolamento, con idonee forme di pubblicità e comunicazione alla Giunta regionale. Il regolamento disciplina anche i divieti relativi all’attività libero-professionale, compresa quella intramoenia.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Le disposizioni regolamentari e amministrative che disciplinano il funzionamento dell’ARTA devono essere adeguate alla nuova legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
È inoltre abrogato il comma 29 dell’art. 1 della L.R. n. 33 del 2005.
Va segnalato che la modifica dell’art. 29 della L.R. 64/1998, richiamata dalla legge in materia di contributo annuale, risulta successivamente abrogata dalla L.R. 23 agosto 2011, n. 35; pertanto quella specifica parte della disciplina non ha attuale utilità applicativa.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; il testo consolidato indica poi l’efficacia vigente dal 1° settembre 2011 per le versioni coordinate successive.
Testo integrale
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