L.R. Abruzzo 24/2010
Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge 2010 finanzia la valorizzazione e internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo, autorizza la ricapitalizzazione della S.A.G.A. S.p.A. per il solo 2010 e modifica alcune previsioni di bilancio e di finanziamento del diritto allo studio universitario. Contiene anche un articolo sui contratti di collaborazione, poi dichiarato incostituzionale, quindi non applicabile.
Interventi finanziari a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo e della S.A.G.A. S.p.A., con modifiche a disposizioni di bilancio regionali 2010
Interventi a sostegno dell’Aeroporto d’Abruzzo
La legge regionale dell’Abruzzo disciplina un pacchetto di misure straordinarie, concentrate sull’esercizio 2010, per sostenere lo sviluppo dello scalo di Pescara e per adeguare alcune poste del bilancio regionale connesse a interventi già programmati.
Finanziamento della valorizzazione e internazionalizzazione dell’aeroporto
La Regione Abruzzo destina risorse agli interventi di valorizzazione e internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo, richiamando la precedente disciplina regionale sulla valorizzazione dello scalo. Il finanziamento complessivo previsto per tali interventi è pari a 3,5 milioni di euro.
Le coperture indicate sono articolate in più componenti:
- 2,25 milioni di euro, per il solo anno 2010, mediante quota parte del fondo richiamato dalla normativa regionale sul sostegno alle imprese turistiche e attraverso i rientri previsti dalla normativa regionale del 1980;
- 1,25 milioni di euro mediante riprogrammazione di economie vincolate e loro reiscrizione sul bilancio di previsione 2010, in competenza e cassa, sul capitolo dedicato alla valorizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo.
Ricapitalizzazione della S.A.G.A. S.p.A.
La Regione Abruzzo è autorizzata a partecipare nel corso del 2010 alla ricapitalizzazione della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.A.G.A. S.p.A., in base alla disciplina regionale sulla partecipazione a società pubbliche operanti nel settore dei trasporti.
La Giunta regionale può intervenire secondo le modalità previste dallo statuto sociale della società fino al limite massimo di 550.000 euro.
La copertura dell’onere è assicurata con:
- lo stanziamento già iscritto nel bilancio 2010 sul capitolo relativo agli interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento;
- la riprogrammazione di economie vincolate per 550.000 euro, con reiscrizione sul bilancio 2010 in competenza e cassa.
Modifiche alla legge finanziaria regionale 2010
La legge ridetermina alcuni importi già previsti dalla legge finanziaria regionale 2010. In particolare, vengono ridotti gli stanziamenti indicati in un articolo della legge finanziaria, con sostituzione di importi originariamente più elevati con importi più contenuti.
Finanziamento delle Aziende per il Diritto allo Studio universitario
Viene sostituita integralmente la disciplina relativa alle Aziende per il Diritto allo Studio universitario di Teramo, Chieti e L’Aquila per l’esercizio 2010.
La norma:
- approva i bilanci allegati per il 2010 delle tre Aziende;
- autorizza l’iscrizione nel bilancio regionale di 5 milioni di euro per spese correnti e di zero euro per spese in conto capitale;
- prevede che la Giunta regionale ripartisca i fondi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge;
- impone alle Aziende di adottare entro i 30 giorni successivi le variazioni di bilancio necessarie;
- consente l’intervento sostitutivo in caso di inadempimento.
Contratti di collaborazione e provvedimenti urgenti
L’articolo relativo alla proroga dei contratti di collaborazione in corso alla data di entrata in vigore della legge è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale. Di conseguenza, tale disciplina non è utilizzabile.
Decorrenza e attualità della legge
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma le principali misure finanziarie erano espressamente riferite al 2010. Considerato il loro carattere puntuale e l’irrilevanza pratica attuale, l’atto deve ritenersi sostanzialmente obsoleto ai fini operativi odierni.
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