Cassazione Civile, Sentenza n. 26718/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProcedimento in fase di valutazione: non è stata emessa decisione definitiva. L'autorità/il giudice ha preso in esame l'istanza e la documentazione, ha avviato accertamenti istruttori e non ha disposto un oscuramento immediato; è stata richiesta integrazione probatoria o sono state valutate misure meno restrittive (es. deindicizzazione). In assenza di decisione, permane lo status quo fino al provvedimento definitivo.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di oscuramento di contenuti online per presunta violazione della privacy/diritto all'oblio o per contenuti illeciti. La controversia verte sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per disporre l'oscuramento: verifica della rilevanza pubblica dell'informazione, della gravità della lesione del diritto alla riservatezza, della proporzionalità dell'intervento rispetto alla libertà di espressione e informazione, e della responsabilità del provider/possessore del contenuto.
Norme richiamate
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Il diritto alla cancellazione (art.17) deve essere bilanciato con la libertà di espressione e informazione; il giudice valuta proporzionalità, interesse pubblico e liceità del trattamento originario dei dati
Costituzione Italiana, art.21
Il principio della libertà di manifestazione del pensiero è richiamato come limite alla rimozione di contenuti; l'oscuramento può essere giustificato solo se necessario e proporzionato rispetto alla tutela di altri diritti
Direttiva 2000/31/CE (e Direttiva sul commercio elettronico) / D.lgs. 70/2003
Stabilisce limiti di responsabilità per i prestatori di servizi: il provider non è automaticamente responsabile salvo che, una volta informato o a conoscenza, non agisca tempestivamente per rimuovere o rendere inaccessibile il contenuto illecito
Principio di bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto all'informazione (giurisprudenza consolidata)
I giudici applicano un test di bilanciamento considerando ruolo pubblico della persona, natura dell'informazione, tempo trascorso, gravità della lesione e interesse pubblico alla conoscenza
Massime di principio
- Quando si chiede l'oscuramento, attendersi una valutazione caso per caso: nessun diritto assoluto alla rimozione, serve prova della lesione e analisi di proporzionalità
- Il principio dello status quo favorisce il resistente fino a quando il ricorrente non dimostra il requisito per l'intervento (es. danno grave e irreparabile)
- Valutare alternative meno invasive: deindicizzazione nei motori di ricerca o limitazioni di accesso anziché rimozione totale
- Se il contenuto è stato pubblicato da terzi, la responsabilità del provider dipende dalla sua conoscenza e dalla tempestività dell'azione una volta informato
- Per casi che coinvolgono figure pubbliche o fatti di rilevanza storica/sociale, il diritto all'informazione prevale più frequentemente rispetto al diritto all'oblio
- In fase istruttoria è utile produrre documentazione probatoria sulla lesione subita, sul carattere obsoleto o erroneo dell'informazione e proporre misure specifiche e proporzionate di tutela
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