Deliberazione n. 118 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in relazione a una segnalazione di possibile diffusione su piattaforma digitale di materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. Il dirigente competente aveva ordinato l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori. Il Garante ratifica l’atto d’urgenza ex art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019.
Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimento urgente su segnalazione di revenge porn nei confronti di Telegram FZ-LLC
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, in data 22 febbraio 2024, un provvedimento adottato in via d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la possibile diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento origina da una richiesta dell’interessato, che ha rappresentato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione del materiale tramite una piattaforma digitale senza il proprio consenso.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama innanzitutto l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
La stessa disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica da parte dell’Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante presso la piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 72 del 13 febbraio 2024, ha adottato un intervento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC.
In particolare, è stato disposto:
- l’ordine di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del provvedimento
Con il provvedimento del 22 febbraio 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente n. 72/2024 adottato il 13 febbraio 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Esito pratico
L’esito del procedimento è dunque la conferma dell’ordine urgente di blocco/prevenzione della diffusione del materiale segnalato e della correlata misura di conservazione probatoria limitata nel tempo, in un contesto di tutela rafforzata contro la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali.
Punti principali
Oggetto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram per impedire la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito che la riguardava.
Intervento urgente del dirigente
Con determinazione n. 72 del 13 febbraio 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza, che Telegram FZ-LLC adottasse misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a fini esclusivamente probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 22 febbraio 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 13 febbraio 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Base normativa richiamata
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire su segnalazioni relative alla possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso attraverso piattaforme digitali, nonché la previsione secondo cui l’Autorità deve decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica successiva.
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