Ordinanza ingiunzione o revoca n. 112 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accerta numerose violazioni commesse da Italiaonline S.p.A. nella gestione dei portali Libero e Virgilio. Al centro del provvedimento vi sono il servizio di ricerca in Internet basato su Google, trattato come operazione in contitolarità senza adeguata informativa, il registro dei trattamenti incompleto, la raccolta di consensi per marketing e profilazione non validi, la gestione dei dati dei minori e la procedura eccessivamente gravosa per la cancellazione dell’account. Viene irrogata una sanzione pecuniaria di 100.000 euro, ordinata la modifica dell’informativa per il motore di ricerca e disposta la pubblicazione del provvedimento.
Italiaonline S.p.A.: trattamento illecito nei portali Libero e Virgilio per motore di ricerca Google, marketing/profilazione, minori e gestione cancellazione account
Italiaonline S.p.A. - trattamenti illeciti nei portali Libero e Virgilio
Il provvedimento riguarda Italiaonline S.p.A. e i trattamenti di dati personali effettuati attraverso i portali Libero e Virgilio, con particolare attenzione al servizio di ricerca in Internet basato su componenti di Google, ai trattamenti di marketing e profilazione, alla gestione dei dati dei minori e alla procedura di cancellazione dell’account di posta elettronica. L’istruttoria trae origine da reclami di interessati ed è stata approfondita mediante richieste di informazioni e accertamenti ispettivi svolti nel 2022.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’Autorità aveva inizialmente chiesto chiarimenti a Italiaonline in relazione alle istanze di deindicizzazione proposte da utenti che cercavano di rimuovere risultati associati al proprio nominativo nei motori di ricerca accessibili dai portali. La Società aveva sostenuto di non avere alcun ruolo nel trattamento svolto da Google e di limitarsi a rendere accessibile il servizio di ricerca. Le ulteriori verifiche hanno però fatto emergere un quadro più complesso, con trattamenti non adeguatamente descritti nelle informative e con una gestione dei dati personali che, secondo il Garante, richiedeva una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla Società.
Servizio di ricerca in Internet e flussi di dati verso Google
Nel corso dell’ispezione è stato accertato che la ricerca nei portali Libero e Virgilio avviene tramite componenti JavaScript forniti da Google, con invio delle query agli server della stessa e restituzione dei risultati di ricerca. I log conservati da Italiaonline registrano anche indirizzo IP, data e ora, parole chiave, browser e sistema operativo. Il Garante osserva che questi dati, specie se combinati tra loro, integrano dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR.
L’Autorità ritiene che Italiaonline partecipi alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento, quanto meno in contitolarità con Google LLC, poiché decide di incorporare nei propri portali il componente tecnico che rende possibile la raccolta e la trasmissione dei dati degli utenti. La valutazione si fonda sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla sentenza Fashion ID, e sulle linee guida EDPB in materia di titolare e responsabile del trattamento.
Informativa, trasparenza e diritti degli interessati
Secondo il Garante, l’informativa resa da Italiaonline non descriveva in modo adeguato il trattamento connesso al motore di ricerca né i ruoli rispettivamente svolti da Italiaonline e da Google. Mancava, inoltre, una chiara indicazione su chi dovesse ricevere le richieste degli interessati, specie quelle di deindicizzazione. Anche l’informativa di Google, richiamata dalla Società, è stata ritenuta insufficiente a sostituire quella dovuta da Italiaonline, perché resa solo dopo che la comunicazione dei dati era già avvenuta.
Il Garante conclude quindi per la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché dell’accountability e della protezione dei dati fin dalla progettazione, con riferimento agli artt. 5, parr. 1, lett. a) e b), e 2; 6; 9; 12, parr. 1 e 2; 13, parr. 1, lett. c), d), e), e 2, lett. a); 24; 25, par. 1, GDPR.
Registro dei trattamenti
L’Autorità contesta anche la mancata descrizione nel registro dei trattamenti dell’attività di ricerca in Internet resa disponibile dai portali. Pur avendo Italiaonline sostenuto che il trattamento fosse ricompreso in una voce più ampia del registro e avendo successivamente integrato il documento, il Garante ritiene la descrizione originaria non idonea a soddisfare gli obblighi dell’art. 30, par. 1, GDPR.
Marketing e profilazione: consenso e informativa
Nel corso delle verifiche sui moduli di registrazione degli account è emerso che i consensi per marketing e profilazione venivano acquisiti con meccanismi non pienamente conformi. In particolare, l’utente si trovava a interagire con formule di consenso che accorpavano le finalità, talvolta riferite congiuntamente a Italiaonline e ai partner, e con caselle preselezionate che rendevano il consenso non sufficientemente libero e specifico. Le informative risultavano anche carenti quanto alla profilazione e ai tempi di conservazione dei dati.
Italiaonline ha poi rappresentato che alcune modalità erano state oggetto di test e che, al termine della sperimentazione, aveva ripristinato il precedente modulo. Il Garante, tuttavia, conferma la violazione degli artt. 6, 7 e 13 GDPR per i trattamenti già effettuati.
Trattamenti dei minori
Particolare rilievo assume la questione dei minori. Il Garante osserva che i trattamenti per marketing e profilazione erano effettuati senza una gradazione delle tutele in base all’età e, per gli infraquattordicenni, senza un meccanismo effettivo che coinvolgesse il genitore o il tutore nelle fasi successive alla registrazione, incluse le eventuali modifiche dei consensi. Il consenso espresso dal minore è quindi ritenuto non valido nei casi in cui non sia garantito il controllo del soggetto titolare della responsabilità genitoriale. Vengono confermate le violazioni degli artt. 6, 7, 8 e 22 GDPR e dell’art. 2-quinquies del Codice privacy.
Cancellazione dell’account e diritto alla semplificazione
Con riferimento alla cancellazione dell’account di posta elettronica di Libero, la procedura prevedeva la richiesta di copia del documento di identità dell’interessato. Il Garante ritiene che tale richiesta sia eccessiva e non proporzionata, soprattutto se l’utente è già autenticato per l’accesso al servizio, e richiama le linee guida EDPB sui diritti dell’interessato, secondo cui il titolare non deve raccogliere più dati del necessario per verificare l’identità del richiedente. Per questo viene confermata la violazione dell’art. 12, par. 2, GDPR. Invece, non viene confermata la contestazione relativa agli artt. 5, par. 1, lett. c), d) ed e), poiché la Società ha dichiarato di distruggere immediatamente i documenti raccolti senza conservarli o usarli per ulteriori finalità.
Difese della Società e valutazioni dell’Autorità
Italiaonline ha sostenuto di non essere titolare del trattamento rispetto al motore di ricerca, affermando che la comunicazione dei dati avvenisse direttamente dal browser dell’utente a Google senza passaggio dai propri server. L’Autorità non condivide questa impostazione e valorizza la raccolta e conservazione dei log, nonché la scelta deliberata di integrare il componente di Google nei propri portali. Anche le difese sui consensi e sulla cancellazione dell’account non sono state ritenute idonee a escludere le violazioni contestate, salvo l’archiviazione della specifica contestazione sui documenti d’identità conservati.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante applica l’art. 83, par. 3, GDPR, ritenendo che le molteplici violazioni siano connesse a trattamenti collegati e ricadano, ai fini sanzionatori, nell’alveo della violazione più grave. La sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro 100.000,00, pari a circa il 3,4% della sanzione massima edittale indicata nel provvedimento.
Nel determinare l’importo, l’Autorità considera come aggravanti:
- l’elevato numero degli interessati coinvolti;
- la difformità della condotta rispetto al dettato normativo e alla precedente attività provvedimentale del Garante.
Sono invece valorizzati come elementi attenuanti:
- l’adozione di misure correttive già durante il procedimento;
- la cooperazione prestata da Italiaonline;
- il carattere derivato di alcune violazioni rispetto alla errata qualificazione del trattamento di ricerca;
- la situazione economico-finanziaria generale.
Misure correttive e adempimenti
L’Autorità ingiunge a Italiaonline, con riferimento ai trattamenti connessi alla ricerca in Internet condivisi con Google LLC, di fornire un’informativa idonea a descrivere chiaramente il trattamento e i relativi ruoli, anche per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. La Società deve comunicare al Garante, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per dare attuazione alle misure disposte.
Pubblicazione del provvedimento e rimedi
Oltre alla sanzione pecuniaria, è disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR e dalla normativa nazionale richiamata nel dispositivo.
Punti principali
Origine dell'istruttoria e ambito dell'accertamento
Il procedimento nasce da reclami contro Italiaonline S.p.A. relativi alla rimozione di risultati di ricerca associati al nominativo di un interessato sui portali Libero e Virgilio. L’Autorità, dopo una prima richiesta di informazioni e a fronte di criticità non chiarite, ha avviato attività ispettive il 4 e 5 aprile 2022, estendendo gli accertamenti anche ai trattamenti connessi a marketing e profilazione, alla gestione dei minori e alla cancellazione degli account di posta elettronica.
Motore di ricerca nei portali e rapporto con Google
È emerso che la funzione di ricerca dei portali Libero e Virgilio opera mediante componenti JavaScript forniti da Google, che comportano l’invio a Google delle parole chiave inserite dagli utenti e la ricezione dei risultati. Nei log della Società sono registrati indirizzo IP, data e ora, query, browser e sistema operativo. Il Garante qualifica Italiaonline come titolare, in regime di contitolarità con Google LLC per le operazioni di raccolta e trasmissione dei dati connesse alla ricerca in Internet, richiamando la giurisprudenza Fashion ID e le linee guida EDPB sulla contitolarità.
Violazioni in materia di informativa, liceità, accountability e privacy by design
L’informativa dei portali non descriveva adeguatamente il servizio di ricerca né i ruoli dei soggetti coinvolti, né indicava in modo chiaro le modalità di esercizio dei diritti degli interessati rispetto alle richieste di deindicizzazione. Il Garante ravvisa violazioni degli artt. 5, parr. 1, lett. a) e b), e 2; 6; 9; 12, parr. 1 e 2; 13, parr. 1, lett. c), d), e), e 2, lett. a); 24; 25, par. 1, del GDPR, ritenendo compromessi i principi di trasparenza, accountability e protezione dei dati fin dalla progettazione.
Registro dei trattamenti e trattamenti di marketing/profilazione
Il registro dei trattamenti non descriveva in modo idoneo il trattamento relativo all’attività di ricerca in Internet, con violazione dell’art. 30, par. 1, lett. a), b), c), d) e f), GDPR. Quanto a registrazione e gestione degli account, il Garante rileva che i consensi per marketing e profilazione venivano raccolti con modalità non sufficientemente libere e specifiche, anche con formule uniche riferite a Italiaonline e ai partner, e con informative lacunose sui tempi di conservazione e sulla profilazione. Sono quindi confermate violazioni degli artt. 6, 7 e 13 GDPR.
Minori e cancellazione account
Per gli utenti minorenni, e in particolare infraquattordicenni, i consensi per marketing e profilazione non erano graduati in relazione all’età e mancavano meccanismi di verifica del genitore o tutore per eventuali modifiche successive del consenso. Il Garante conferma così le violazioni degli artt. 6, 7, 8 e 22 GDPR e dell’art. 2-quinquies del Codice privacy. In relazione alla cancellazione dell’account Libero, la richiesta sistematica di copia del documento di identità è ritenuta sproporzionata e contraria all’art. 12, par. 2, GDPR, pur non confermandosi l’ulteriore contestazione relativa alla conservazione dei documenti, che risultano distrutti senza uso ulteriore.
Sanzione, criteri di quantificazione e misure correttive
Tenuto conto dell’art. 83, par. 3, GDPR per le violazioni connesse allo stesso trattamento, il Garante applica la sanzione pecuniaria di 100.000 euro, richiamando come aggravanti l’elevato numero di interessati e la difformità rispetto agli orientamenti dell’Autorità, e come attenuanti la cooperazione della Società, le misure correttive già avviate, il carattere derivato di alcune violazioni e la situazione economica generale. È inoltre ordinata la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Italiaonline deve inoltre aggiornare l’informativa relativa ai trattamenti connessi alla ricerca in Internet e comunicare entro 30 giorni le misure adottate.
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