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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 115 del 22/02/2024

Provvedimento del 22 febbraio 2024

Garante Privacy115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante decide su un reclamo relativo alla permanenza online di articoli che riportavano una vicenda giudiziaria del reclamante, con richiesta di cancellazione o, in subordine, deindicizzazione. Per la maggior parte dei destinatari prende atto dell’avvenuta rimozione, anonimizzazione o deindicizzazione e non adotta ulteriori misure. Nei confronti di FarodiRoma dichiara infondata la richiesta di cancellazione dell’articolo per la finalità di cronaca e archivio storico-documentaristico, ma ordina la deindicizzazione dai motori esterni. Inoltre ammonisce FarodiRoma e Rete L’Abuso per il mancato riscontro alle istanze dell’interessato ex artt. 15 e 17 GDPR, senza irrogare sanzione pecuniaria.

FarodiRoma e Rete L’Abuso: deindicizzazione e mancato riscontro a richiesta di cancellazione/oblio su articolo relativo a vicenda giudiziaria penale

FarodiRoma e altri soggetti: oblio, deindicizzazione e riscontro alle richieste dell’interessato

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto dal soggetto interessato in relazione alla persistente reperibilità online di articoli di cronaca su una vicenda giudiziaria conclusa con patteggiamento. Il Garante esamina le posizioni di più titolari del trattamento, alcuni dei quali hanno rimosso, anonimizzato o deindicizzato spontaneamente i contenuti, e si pronuncia in modo differenziato sulle misure da adottare.

Origine del procedimento e richieste formulate

Il reclamante lamenta che numerose testate online, blog e associazioni abbiano pubblicato o ripreso la notizia della vicenda giudiziaria diffondendo in chiaro i suoi dati identificativi, senza anonimizzazione, con possibile travisamento della portata dei fatti. Sostiene che, per effetto del tempo trascorso e della definizione del procedimento nel 2018, la notizia abbia ormai perso interesse pubblico e che la sua permanenza online arrechi un pregiudizio alla reputazione e alla vita privata.

Invoca, in particolare:

  • la rimozione dell’articolo dalle pagine web;
  • in subordine, la deindicizzazione dai motori di ricerca esterni;
  • il riscontro alle istanze presentate ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 18 GDPR, ritenendo violato anche l’art. 12 GDPR.

Riscontri dei titolari e interventi spontanei

Nel corso dell’istruttoria, diversi soggetti comunicano di aver già adottato misure correttive:

  • una testata dichiara di aver rimosso il contenuto;
  • un editore riferisce di aver cancellato l’articolo;
  • altri soggetti dichiarano di aver anonimizzato il testo, eliminato i riferimenti alla persona o cancellato collegamenti verso articoli di terzi;
  • un blog afferma di non conservare più dati riferibili all’interessato.

Il Garante prende atto di tali interventi e, in relazione a questi destinatari, ritiene non necessari ulteriori provvedimenti.

Valutazione sulla richiesta di cancellazione nei confronti di FarodiRoma

Con riferimento all’articolo ancora presente sul sito di FarodiRoma, il Garante ritiene che la pubblicazione originaria fosse lecita in quanto effettuata nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, in presenza di un interesse del pubblico alla conoscenza della vicenda. Richiama altresì la funzione dell’archivio online di un giornale, assimilabile a quella dell’archivio cartaceo, e la compatibilità della conservazione per finalità storico-documentaristiche con il GDPR, in particolare:

  • art. 5, par. 1, lett. b), GDPR;
  • art. 17, par. 3, lett. d), GDPR;
  • art. 89, par. 1, GDPR.

Alla luce di ciò, considera infondata la domanda di cancellazione dell’articolo dall’archivio di FarodiRoma.

Accoglimento della richiesta di deindicizzazione

Diversamente, il Garante ritiene fondata la richiesta di deindicizzazione. La vicenda giudiziaria risale al 2017 e si è conclusa nel 2018 con applicazione della pena su richiesta delle parti; il provvedimento evidenzia anche che, secondo l’art. 24, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 313/2002, il patteggiamento non superiore a due anni non è iscritto nel certificato del casellario giudiziale.

Secondo il Garante, la permanenza del contenuto tra i risultati dei motori di ricerca esterni vanificherebbe, di fatto, il bilanciamento effettuato dall’ordinamento per limitare la conoscibilità della condanna e non risulta più sorretta da specifiche ragioni di attuale interesse pubblico. Per questo ordina a FarodiRoma, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di adottare misure tecniche idonee a impedire l’indicizzazione del contenuto, richiamando come esempi:

  • la compilazione del file robots.txt;
  • l’utilizzo del Robots Meta Tag.

Mancato riscontro alle richieste dell’interessato e ammonimento

Il Garante rileva inoltre che FarodiRoma e l’Associazione Rete L’Abuso non hanno fornito un riscontro tempestivo e adeguato alle istanze dell’interessato presentate ai sensi degli artt. 15 e 17 GDPR. Ricorda che l’art. 12, par. 3, GDPR impone di rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, salvo proroga giustificata.

Pur ravvisando la violazione, l’Autorità decide di non applicare una sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della complessità della vicenda e di precedenti specifici, e dispone invece l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Esito finale

Il provvedimento conclude quindi che:

  • per molti titolari, le misure già adottate sono sufficienti e non richiedono ulteriori interventi;
  • la richiesta di cancellazione nei confronti di FarodiRoma è infondata;
  • la richiesta di deindicizzazione nei confronti di FarodiRoma è accolta e viene imposto l’adeguamento tecnico;
  • FarodiRoma e Rete L’Abuso sono ammoniti per il mancato riscontro alle richieste dell’interessato;
  • è disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019.

Punti principali

Origine del reclamo e contenuto della doglianza

Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, riguarda la pubblicazione online di notizie su una vicenda giudiziaria del 2017 conclusa nel 2018 con sentenza di patteggiamento. Il reclamante lamenta la diffusione non anonimizzata dei suoi dati personali e la perdurante reperibilità della notizia tramite testate online, blog e altri soggetti, chiedendo la rimozione dell’articolo o, in subordine, la deindicizzazione dai motori di ricerca.

Riscontri dei titolari e interventi successivi

Diversi titolari comunicano di aver già rimosso o modificato i contenuti: alcuni hanno cancellato l’articolo, altri hanno anonimizzato il testo o eliminato i collegamenti, altri ancora hanno deindicizzato i contenuti. Il Garante prende atto di tali interventi e considera sostanzialmente soddisfatte le richieste del reclamante per questi soggetti, senza adottare misure ulteriori.

Valutazione su FarodiRoma: cronaca e archivio storico

Per FarodiRoma il Garante ritiene lecita, all’epoca della pubblicazione, la diffusione della notizia nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, in quanto riferita a vicende di interesse pubblico. Ritiene altresì legittima la conservazione nell’archivio online dell’editore, richiamando la finalità storico-documentaristica e l’art. 17, par. 3, lett. d) GDPR, che limita il diritto alla cancellazione in tali ipotesi.

Ordine di deindicizzazione a FarodiRoma

Pur respingendo la richiesta di cancellazione dell’articolo, il Garante accoglie la domanda di deindicizzazione: la vicenda risale al 2017-2018 e non emergono specifiche ragioni di attuale interesse pubblico che giustifichino la reperibilità del contenuto tramite motori di ricerca esterni. Ordina quindi a FarodiRoma, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g) GDPR, di adottare misure tecniche idonee a impedire l’indicizzazione, come file robots.txt e Robots Meta Tag.

Mancato riscontro alle istanze dell'interessato e ammonimento

Il Garante rileva che FarodiRoma e l’Associazione Rete L’Abuso non hanno fornito riscontro adeguato e tempestivo alle richieste dell’interessato ex artt. 15 e 17 GDPR, in violazione dell’art. 12, par. 3 GDPR. Considerata la complessità del caso e precedenti specifici, decide di non applicare una sanzione amministrativa pecuniaria e dispone invece l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b) GDPR.

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