Ordinanza ingiunzione o revoca n. 106 del 22/02/2024
Provvedimento del 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Airone società consortile a r.l. ha utilizzato, presso il cantiere di Ardea, un sistema di riconoscimento facciale per la rilevazione delle presenze dei dipendenti in assenza di idonea base giuridica e senza rispettare vari obblighi del GDPR. Sono state rilevate violazioni in materia di liceità del trattamento, dati biometrici, informativa, responsabile del trattamento, valutazione d'impatto, registro dei trattamenti e sicurezza. L’Autorità ha ordinato la cancellazione dei dati biometrici raccolti e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento e un obbligo di riscontro documentato sulle attività di cancellazione.
Airone società consortile a r.l.: trattamento illecito di dati biometrici dei dipendenti per la rilevazione presenze con riconoscimento facciale
Airone società consortile a r.l. - trattamento illecito di dati biometrici per la rilevazione presenze
Il provvedimento riguarda Airone società consortile a r.l., destinataria di reclami di dipendenti e di accertamenti ispettivi dell’Autorità in relazione all’uso di un sistema di riconoscimento facciale per la timbratura e il controllo delle presenze presso il cantiere di Ardea. Il Garante ha accertato molteplici violazioni del GDPR e ha disposto la cancellazione dei dati biometrici, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il procedimento origina dai reclami presentati il 24 ottobre 2022 da alcuni dipendenti, secondo i quali, a partire da febbraio 2022, per accedere al cantiere e rilevare la presenza in servizio era necessario utilizzare un rilevatore biometrico basato sul riconoscimento facciale. L’Autorità ha delegato il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza per gli accertamenti ispettivi ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice.
Nel corso degli accessi del 19 gennaio 2023 presso il cantiere di Ardea, è stato verificato che:
- era presente un dispositivo di riconoscimento facciale per la rilevazione delle presenze;
- il sistema era utilizzato da circa 63 dipendenti delle società operanti nel cantiere;
- la registrazione dei dipendenti era avvenuta tramite inserimento dell’ID associato al nominativo e successivo riconoscimento del volto;
- i dati delle timbrature e dell’anagrafica erano esportabili dal dispositivo e dal sistema JuniorWeb;
- il sistema era gestito nell’ambito dell’ATI composta dalle società operanti nel sito.
Ulteriori dichiarazioni sono state rese il 16 e 27 gennaio 2023 presso la sede di L’Igiene Urbana Evolution s.r.l., soggetto che aveva materialmente predisposto e attivato il sistema, con prime timbrature datate 27 dicembre 2021. Sono stati accertati anche il collegamento dei dispositivi a server dedicati, l’uso di account Admin e la gestione da parte di DM Technology s.r.l. e di altri soggetti esterni. In data 30 maggio 2023 sono stati svolti ulteriori accertamenti presso Unica s.r.l.s. e DM Technology s.r.l.
Trattamento dei dati biometrici e illiceità della base giuridica
Il Garante ha qualificato come trattamento di dati biometrici sia la fase di registrazione degli utenti nel sistema sia la fase di riconoscimento facciale al momento della timbratura. Ha ritenuto che Airone, pur negando inizialmente la propria qualità di titolare, avesse in concreto determinato finalità e mezzi del trattamento, avendo fornito l’elenco dei lavoratori e avendo accesso al database JuniorWeb per il controllo delle presenze.
La società aveva trattato i dati biometrici dei propri dipendenti dal dicembre 2021 fino al gennaio 2023, quando il sistema è stato disattivato in seguito all’avvio dell’istruttoria. Il trattamento è stato giudicato privo di idonea base giuridica e quindi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 9 GDPR. Il Garante ha richiamato il divieto generale di trattamento dei dati biometrici ex art. 9, par. 1, e ha osservato che, nel contesto lavorativo, l’art. 9, par. 2, lett. b), non consente comunque tale trattamento per la rilevazione delle presenze nelle condizioni del caso concreto.
L’Autorità ha ribadito che, per la misurazione delle presenze e il controllo dell’orario, erano disponibili strumenti meno invasivi, come badge o verifiche dirette, e che il ricorso al riconoscimento facciale non rispettava i principi di minimizzazione e proporzionalità. È stato inoltre richiamato il quadro normativo e di prassi che conferma la particolare problematicità di tali tecnologie, compresi i provvedimenti del Garante n. 369/2022, n. 16/2021, il d.l. n. 51/2023 convertito in l. n. 87/2023, le linee guida EDPB sulla facial recognition e le linee guida 3/2019 sui trattamenti tramite dispositivi video.
Estensione del trattamento ai dipendenti di altre società
Dalla documentazione acquisita è emerso che l’elenco dei dipendenti sottoposti a verifica era unico per le società operanti nel cantiere e comprendeva non solo i dipendenti di Airone, ma anche quelli di L’Igiene Urbana Evolution s.r.l., Blue Work s.r.l., Unica s.r.l.s. e DM Technology s.r.l. I fogli firma e i report del sistema JuniorWeb riportavano un elenco condiviso con indicazione della società di appartenenza.
Il Garante ha quindi contestato ad Airone anche il trattamento dei dati relativi alla presenza in servizio dei dipendenti delle altre società coinvolte, sempre in assenza di una base giuridica tra quelle previste dall’art. 9, par. 2, GDPR. Anche tali trattamenti sono stati dichiarati illeciti per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 9 GDPR.
Violazione dell’obbligo di informativa
La società ha dichiarato di aver fornito l’informativa solo oralmente. Il Garante ha ritenuto ciò insufficiente, poiché l’art. 13 GDPR richiede che le informazioni siano fornite per iscritto o con altri mezzi idonei e, se rese oralmente, che ciò avvenga solo su richiesta dell’interessato e con prova dell’identità.
Non essendo stata prodotta alcuna evidenza dell’effettiva consegna dell’informativa, è stata accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Responsabili del trattamento non designati
Il provvedimento evidenzia che Airone si avvaleva di servizi esterni per la gestione delle buste paga e dell’applicativo JuniorWeb, servizi che consentivano l’accesso ai dati relativi alle presenze e la loro elaborazione. Nonostante ciò, la società non aveva formalizzato la designazione dei fornitori quali responsabili del trattamento, in violazione dell’art. 28 GDPR.
Il Garante ha richiamato il principio per cui il responsabile del trattamento può trattare dati solo su istruzione documentata del titolare e con un rapporto contrattuale o atto giuridico adeguato.
Mancata valutazione d’impatto e assenza del registro
Considerata la natura del trattamento, basato su nuove tecnologie e su dati biometrici di lavoratori, il Garante ha ritenuto obbligatoria la valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR. La società non l’aveva però effettuata prima dell’avvio del sistema.
È stata inoltre accertata la mancata istituzione del registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR, con conseguente mancata registrazione del trattamento biometrico.
Misure di sicurezza inadeguate
L’istruttoria ha mostrato che, accedendo al terminale Anviz, le credenziali Admin erano quelle di default indicate nel manuale di utilizzo e non risultavano mai modificate, con password facilmente intuibile e reperibile. Il Garante ha ritenuto tale situazione incompatibile con l’art. 32 GDPR, che impone misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza e un livello di sicurezza proporzionato al rischio.
Valutazioni finali del Garante
L’Autorità ha concluso che il trattamento era illecito e non poteva essere considerato minore, trattandosi di violazioni che investivano i principi generali e le condizioni di liceità del trattamento di dati particolari, con particolare gravità per l’uso del riconoscimento facciale nel rapporto di lavoro.
Il Garante ha dato atto che la società aveva sospeso il trattamento dopo l’avvio dell’attività ispettiva, ma ciò non è stato sufficiente a evitare l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.
Provvedimenti correttivi, sanzione e adempimenti successivi
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), GDPR, il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati biometrici raccolti. Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 83 GDPR, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.
Nella quantificazione sono stati considerati:
- la natura, gravità e durata della violazione;
- la persistenza delle condotte per oltre un anno;
- il grado di responsabilità della società;
- la cooperazione con l’Autorità e la sospensione del trattamento dopo l’avvio dell’ispezione;
- le condizioni economiche del contravventore e gli importi sanzionatori in casi analoghi.
Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, con facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e richiesto ad Airone di comunicare, entro 90 giorni, le iniziative adottate per la cancellazione dei dati biometrici, con riscontro documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti ispettivi
Il procedimento nasce da reclami di alcuni dipendenti che lamentavano l’uso, dal febbraio 2022, di un rilevatore biometrico basato sul riconoscimento facciale per accedere al cantiere e per accertare la presenza sul luogo di lavoro. L’Autorità ha svolto accessi ispettivi presso il cantiere di Ardea e presso le sedi delle società coinvolte, acquisendo dichiarazioni e documentazione tecnica sui dispositivi, sull’applicativo JuniorWeb e sulle modalità di gestione delle presenze.
Trattamento di dati biometrici e assenza di base giuridica
Il Garante ha ritenuto che il sistema di riconoscimento facciale integrasse trattamento di dati biometrici già nella fase di enrolment e poi nella fase di verifica delle presenze. Ha accertato che Airone, quale titolare, aveva fornito l’elenco dei lavoratori e aveva accesso al database JuniorWeb per il controllo delle timbrature. Il trattamento è stato giudicato illecito perché effettuato in assenza di un’idonea base giuridica ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 9 GDPR; in ambito lavorativo, infatti, il trattamento biometrico per rilevare le presenze non è consentito dall’ordinamento vigente alle condizioni date.
Violazioni ulteriori: informativa, responsabili, DPIA, registro e sicurezza
È stata contestata la mancata informativa scritta agli interessati ex art. 13 GDPR, essendo stata addotta solo una comunicazione orale. È stata inoltre rilevata la mancata designazione di responsabili del trattamento per i fornitori coinvolti nella gestione paghe e dell’applicativo JuniorWeb, in violazione dell’art. 28 GDPR. La società non aveva effettuato la valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR, pur trattando dati biometrici in un contesto lavorativo. Mancava anche il registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR. Sul piano della sicurezza, il Garante ha evidenziato l’uso di credenziali Admin di default non modificate, in violazione dell’art. 32 GDPR.
Misure adottate e sanzione
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ordinato la cancellazione dei dati biometrici raccolti ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), GDPR e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro ex art. 58, par. 2, lett. i), e art. 83 GDPR. Nella quantificazione ha valorizzato la natura e la gravità della violazione, la durata superiore a un anno, la pluralità degli obblighi violati, ma anche la cooperazione della società e la sospensione del trattamento dopo l’avvio dell’istruttoria. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e richiesto un riscontro documentato entro 90 giorni sull’avvenuta cancellazione dei dati biometrici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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