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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 97 del 22/02/2024

Provvedimento del 22 febbraio 2024

Garante Privacy97

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha configurato e gestito il dossier sanitario aziendale in modo non conforme ai principi del GDPR, consentendo accessi da parte di personale sanitario non coinvolto nel percorso di cura degli interessati e senza adeguati controlli sugli accessi anomali. Le criticità hanno riguardato in particolare i profili di autorizzazione, la profondità degli accessi, l'assenza iniziale di alert efficaci e l'utilizzo del dossier anche per finalità non coerenti con la sola cura. Pur prendendo atto delle misure correttive adottate nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha dichiarato l'illiceità dei trattamenti e ha irrogato una sanzione complessiva di 75.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.

Azienda sanitaria dell'Alto Adige: accessi non consentiti al dossier sanitario aziendale e carenze di sicurezza/limitazione degli accessi

Azienda sanitaria dell'Alto Adige: accessi non consentiti al dossier sanitario aziendale e carenze di sicurezza

Il provvedimento riguarda l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e il trattamento di dati sulla salute effettuato tramite il dossier sanitario aziendale. L'istruttoria è stata avviata a seguito di due reclami e due notifiche di violazione, relativi ad accessi da parte di personale sanitario non coinvolto nel percorso di cura degli interessati.

Origine del procedimento e trattamenti esaminati

Il Garante ha riunito più procedimenti concernenti accessi al dossier sanitario di diversi interessati. In un primo caso il reclamante lamentava numerosi accessi non coincidenti con i ricoveri o trattamenti; in un secondo caso l'Azienda ha notificato cinque accessi inappropriati al dossier di un interessato; in un'ulteriore notifica è stato segnalato l'accesso al dossier di un paziente da parte di una professionista sanitaria, anche con consultazione di esami del coniuge dell'interessato.

L'istruttoria ha riguardato, in particolare:

  • le modalità di autorizzazione all'accesso al dossier;
  • la profondità e l'estensione delle informazioni consultabili;
  • la presenza o meno di controlli automatici sugli accessi anomali;
  • l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dall'Azienda.

Attività istruttoria e difese dell'Azienda

Nel corso del procedimento l'Azienda ha rappresentato che molti accessi erano stati effettuati dall'interessato stesso, che era anche dipendente sanitario, e che alcuni accessi ripetuti erano dovuti a ragioni tecniche. Ha dichiarato di aver individuato accessi non giustificati e di avere avviato procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti coinvolti.

L'Azienda ha inoltre descritto il proprio modello di accesso al dossier sanitario, fondato inizialmente su più causali predefinite, tra cui:

  • pericolo di vita/emergenza;
  • prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione su paziente in carico ma non registrato nei percorsi informatizzati;
  • critical review;
  • processo di prelievi/trapianto;
  • adempimenti normativi/organizzativi della direzione medica;
  • consultazione del registro tumori.

Successivamente, a seguito dell'istruttoria, ha dichiarato di aver ristretto le causali, eliminato l'autodichiarazione come modalità autonoma di accesso, introdotto alert automatici, avviato formazione al personale e costituito un gruppo di lavoro per la revisione dei profili di accesso e del grado di profondità delle consultazioni.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato i principi generali del GDPR e le proprie Linee guida sul dossier sanitario del 4 giugno 2015, che continuano ad applicarsi se compatibili con il Regolamento. È stato inoltre richiamato il precedente provvedimento del 3 luglio 2014, con cui l'Autorità aveva già contestato criticità analoghe e prescritto misure per limitare l'accesso ai soli sanitari in cura del paziente.

Le norme richiamate in motivazione includono in particolare:

  • art. 5, par. 1, lett. a), c) e f), GDPR;
  • art. 9 GDPR;
  • art. 25 GDPR;
  • art. 32 GDPR;
  • art. 58, par. 2, GDPR;
  • art. 83 GDPR;
  • art. 166 del Codice privacy.

Valutazioni del Garante sui profili di autorizzazione

Il Garante ha ritenuto che, all'epoca dei fatti, la configurazione del dossier sanitario consentisse accessi eccessivamente ampi al personale sanitario dell'Azienda, anche in assenza di un effettivo rapporto di cura con l'interessato. In alcuni casi non risultavano neppure eventi clinico-amministrativi tracciati a favore dei reclamanti, segno che l'accesso non era sufficientemente legato a un percorso di cura in atto.

Secondo l'Autorità, l'accesso al dossier deve essere consentito solo al personale sanitario che interviene nel processo di cura e soltanto per il tempo in cui il percorso di cura si articola. La configurazione precedente non rispettava tale principio e non aveva recepito in modo adeguato le indicazioni del provvedimento del 2014 e delle Linee guida del 2015.

Valutazioni su finalità, profondità degli accessi e ruoli autorizzati

L'Autorità ha osservato che, prima dell'intervento istruttorio, erano consentiti accessi anche per finalità di direzione medica e consultazione del registro tumori. Ha ritenuto che tali utilizzi non fossero coerenti con il perimetro del dossier sanitario, che deve essere finalizzato esclusivamente alla cura dell'assistito.

Successivamente l'Azienda ha dichiarato di avere modificato le casistiche di accesso, limitandole alla sola prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, e di avere escluso alcuni profili professionali dall'accesso, tra cui:

  • logopedista;
  • assistente di oftalmologia/ortottista;
  • podologo;
  • igienista dentale;
  • massaggiatore e massofisioterapista;
  • tecnico audiometrista.

Il Garante ha preso atto delle modifiche, ma ha comunque valutato illecito il trattamento svolto nella fase antecedente agli adeguamenti.

Alert, sicurezza e privacy by design/by default

Un punto rilevante del provvedimento riguarda l'assenza, al momento dei fatti, di adeguati sistemi di controllo e di rilevazione automatica delle anomalie. Il Garante ha ritenuto che l'Azienda non avesse predisposto alert idonei a evidenziare accessi anomali per numero, tipologia o ambito temporale, strumenti invece richiesti per orientare successivi audit e per prevenire trattamenti illeciti.

L'Autorità ha quindi ravvisato una violazione degli obblighi di sicurezza e dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, considerando che il sistema era strutturato in modo da consentire accessi non sufficientemente circoscritti e non immediatamente intercettabili.

Esito del procedimento e sanzione

Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), 9, 25 e 32 GDPR.

Pur prendendo atto delle misure adottate nel corso del procedimento e dell'avvio di procedimenti disciplinari, l'Autorità ha ritenuto di non dover adottare ulteriori misure correttive, ma di procedere con ordinanza-ingiunzione e sanzione amministrativa pecuniaria.

L'importo complessivo irrogato è pari a 75.000 euro, così suddivisi:

  • 25.000 euro per il procedimento avviato sul primo reclamo;
  • 25.000 euro per il procedimento avviato sulla seconda notifica di violazione e sul relativo reclamo;
  • 25.000 euro per il procedimento avviato sulla terza notifica di violazione.

Il Garante ha ritenuto la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell'art. 83 GDPR, tenendo conto tra l'altro della gravità degli accessi, dell'assenza di misure preventive adeguate e del fatto che l'Autorità era già intervenuta in precedenza sul medesimo trattamento.

Criteri di quantificazione della sanzione

Nella quantificazione sono stati considerati, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • conoscenza dell'evento tramite due reclami e due notifiche di violazione;
  • pluralità di interessati coinvolti e accessi non giustificati da motivi clinici;
  • avvio di procedimenti disciplinari e, in un caso, anche penali;
  • inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative preesistenti;
  • successivi interventi correttivi e cooperazione con l'Autorità.

Misure accessorie e impugnazione

Il provvedimento dispone la pubblicazione integrale sul sito del Garante, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento è nato da due reclami e due notifiche di violazione relativi al trattamento svolto tramite il dossier sanitario aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Le segnalazioni riguardavano accessi ripetuti e non giustificati da parte di personale sanitario formalmente autorizzato, ma non coinvolto nella cura dei pazienti interessati. In un caso gli accessi non risultavano collegati a eventi clinico-amministrativi; in un altro erano stati compiuti accessi al dossier del coniuge dell'operatore sanitario a sua insaputa.

Accertamenti istruttori e modifiche dichiarate dall'Azienda

Nel corso dell'istruttoria l'Azienda ha fornito elenchi di accessi, circolari interne, informazioni sulle modalità di autenticazione e sulle motivazioni ammesse per l'accesso, nonché descrizione di alert automatici in corso di attivazione. Ha successivamente modificato la lista delle causali di accesso, eliminato alcune fattispecie, previsto la chiusura dell'accesso al proprio dossier per i dipendenti con profilo sanitario e avviato un gruppo di lavoro per rivedere ruoli, profondità di accesso e monitoraggi. Ha inoltre dichiarato di aver attivato procedimenti disciplinari e, in un caso, anche un procedimento penale.

Valutazioni del Garante sulla configurazione del dossier

L'Autorità ha ritenuto che la configurazione originaria del dossier sanitario consentisse accessi troppo ampi, non limitati ai soli professionisti effettivamente in cura del paziente. In particolare, l'accesso risultava possibile anche in assenza di eventi clinico-amministrativi tracciati, tramite autodichiarazione dell'operatore o altre causali predefinite troppo ampie. Il Garante ha evidenziato che ciò era incompatibile con le Linee guida sul dossier sanitario del 4 giugno 2015 e con il precedente provvedimento del 3 luglio 2014, che già imponeva di limitare l'accesso ai soli sanitari che prendono in cura il paziente e per il tempo del percorso di cura.

Violazioni accertate

Il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione dei principi di: - liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a, GDPR); - minimizzazione dei dati e limitazione della finalità/necessità (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR, richiamato nel contesto istruttorio); - integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f, GDPR); - trattamento di dati relativi alla salute (art. 9 GDPR); - protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25 GDPR); - sicurezza del trattamento e adeguate misure tecniche e organizzative (art. 32 GDPR).

Alert, audit e sicurezza

Un ulteriore profilo critico ha riguardato l'assenza, all'epoca dei fatti, di sistemi efficaci di alert per rilevare accessi anomali o potenzialmente illeciti. Il Garante ha rilevato che l'Azienda ha attivato tali controlli solo dopo l'avvio dell'istruttoria, prevedendo alert sul numero di accessi e sulla presenza di eventi amministrativi/clinici attivi. Ciò ha confermato la necessità di sistemi di monitoraggio idonei a intercettare comportamenti anomali e a supportare successivi audit.

Esito finale, sanzione e pubblicazione

Pur dando atto degli adeguamenti intervenuti e dei procedimenti disciplinari avviati, il Garante ha ritenuto che i rilievi non fossero superati e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 75.000 euro, suddivisa in tre importi da 25.000 euro per i tre procedimenti riuniti. Ha inoltre disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice.

Come è indicizzato

Materiedati sanitarisanzioni gdprmisure di sicurezzaprivacy by designpubblica amministrazionediritti dell'interessato

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