Ordinanza n. 62/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -della Determinazione n. -OMISSIS- del 2.3.2026 (notificata il 3.3.2026), con la quale il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata ha disposto, ai sensi dell’art. 47, lett. f), del Codice della Navigazione R.D. n. 327/1942, la decadenza della concessione demaniale marittima, rilasciata al sig. -OMISSIS- con Determinazioni regionali n. -OMISSIS- del 23.6.2015 e n. -OMISSIS- dell’11.5.2020; -della nota prot. n. -OMISSIS- del 23.3.2026 (notificata il 15.4.2026), con la quale il Dirigente dell’Ufficio regionale Demanio Marittimo ha disatteso l’istanza del sig. -OMISSIS- del 23.3.2026, volta ad ottenere l’annullamento della predetta Determinazione n.-OMISSIS- del 2.3.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di decadenza dalla concessione demaniale marittima e successiva nota di diniego dell'annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui il dirigente dell'Ufficio regionale Demanio Marittimo ha dichiarato la decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47, lett. f), del Codice della navigazione, nonché la successiva nota con cui è stata respinta l'istanza di annullamento della decadenza. La controversia cautelare riguarda il superamento dei limiti di occupazione autorizzati: ai concessionari era stato concesso per due volte un termine perentorio di trenta giorni per ridurre l'occupazione del demanio marittimo entro i limiti della concessione. I ricorrenti hanno dedotto di avere smontato, il 18 gennaio 2026, l'intera struttura dell'area scoperta, lasciando soltanto un chiosco di 60 mq e una tettoia di 40 mq, così da ricondurre l'occupazione entro il limite massimo autorizzato di 158 mq.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della determinazione di decadenza. Pur rilevando che ai ricorrenti era stato concesso per due volte un termine perentorio di trenta giorni per regolarizzare l'occupazione e che la riduzione sarebbe stata completata soltanto il 18 gennaio 2026, il Collegio ha ritenuto prevalenti, nella fase cautelare, gli interessi alla prosecuzione del rapporto concessorio. In particolare, ha valorizzato l'avvio della stagione balneare e l'esigenza pubblicistica di assicurare alla collettività, nelle more del giudizio, l'utile fruizione dei servizi turistici. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 47, lett. f), Codice della navigazione, R.D. n. 327/1942
Richiamato quale base normativa della determinazione regionale di decadenza dalla concessione demaniale marittima; l'ordinanza cautelare non ne definisce in via conclusiva l'interpretazione.
art. 45-bis Codice della navigazione, R.D. n. 327/1942
Richiamato per l'autorizzazione della società ricorrente alla gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione demaniale marittima.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
Applicato per disporre l'oscuramento dei nomi e cognomi delle parti ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, anche quando l'amministrazione contesti il superamento dei limiti di occupazione del demanio marittimo e abbia già concesso termini per la regolarizzazione, il giudice deve comparare gli interessi coinvolti e può sospendere la decadenza ove prevalgano provvisoriamente l'interesse alla prosecuzione del rapporto concessorio e l'interesse pubblico alla continuità dei servizi turistici destinati alla collettività.
- Ai fini del bilanciamento cautelare in materia di concessioni demaniali marittime, l'avvio della stagione balneare e l'esigenza di garantire la fruizione collettiva dei servizi turistici possono integrare ragioni idonee a prevalere temporaneamente sull'interesse all'immediata efficacia del provvedimento di decadenza, senza anticipare la decisione sul merito della legittimità dell'atto.
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