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Legge

L.R. Puglia 5/2010

Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse

Normativa regionaleL.R. Puglia 5/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 5/2010 disciplina la vendita di terreni e fabbricati del demanio regionale e modifica norme su dismissioni immobiliari e tratturi. Prevede criteri di stima, accettazione del prezzo entro 2 mesi, pagamento anche rateale fino a 10 anni e alcune procedure di trasferimento o alienazione. È però integralmente superata/abrogata nei suoi articoli dal 2013-2018, quindi oggi ha rilievo solo storico.

Norme su alienazione di beni demaniali regionali e modifiche in materia di tratturi e beni immobili

Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse

La legge regionale Puglia n. 5 del 25 febbraio 2010 interviene soprattutto sulla disciplina di alienazione di beni regionali e su alcune disposizioni collegate in materia di tratturi e dismissioni patrimoniali. Il testo, per come consolidato, risulta oggi privo di utilità applicativa pratica perché gli articoli sono stati successivamente abrogati.

Alienazione dei beni ex Opera nazionale combattenti e di riforma fondiaria

La legge riscrive la disciplina per la vendita dei terreni agricoli, dei fabbricati rurali e di alcuni fabbricati urbani o extrapoderali appartenenti al patrimonio regionale derivante dall’ex ONC e dalla riforma fondiaria.

Per i terreni agricoli, la vendita è riservata agli attuali conduttori o ai loro eredi. Il prezzo è determinato sulla base dei valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale competente per territorio, riferiti al momento della domanda e alla coltura in atto all’inizio del possesso, con riduzione di un terzo.

Per i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni, il prezzo è dato dal costo di costruzione alle condizioni d’uso esistenti al momento della domanda, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e anch’esso ridotto di un terzo.

Per i fabbricati urbani ed extrapoderali, l’alienazione avviene al prezzo di mercato riferito al momento della domanda, al netto delle migliorie del conduttore e con riduzione di un terzo. Il valore di mercato è stimato dalle strutture regionali competenti e congruito dalla Commissione regionale di valutazione.

Sono esclusi da tali criteri di valutazione alcuni fondi agricoli MAF già oggetto di precedente stima da parte della commissione ministeriale richiamata dalla norma.

Procedura di acquisto, accettazione del prezzo e stipula

Il prezzo determinato dagli uffici regionali conserva validità solo se il richiedente lo accetta entro due mesi dalla comunicazione.

In caso di accettazione:

  • la Giunta regionale delibera la vendita;
  • un dipendente regionale con qualifica dirigenziale viene delegato a rappresentare la Regione Puglia nella stipula dell’atto pubblico.

Pagamento del prezzo e dilazione

Il corrispettivo deve essere pagato in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione fino a 10 anni, con:

  • applicazione degli interessi al tasso legale;
  • iscrizione di ipoteca secondo le modalità di legge.

Modifiche alla disciplina delle dismissioni immobiliari e dei beni dell’ONC

La legge sopprime il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale n. 9/2000 e modifica l’articolo 15 della legge regionale n. 67/1980 eliminando il riferimento ai beni dell’Opera nazionale per i combattenti.

Modifiche sulla disciplina dei tratturi

La legge proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dalla disciplina regionale sulle funzioni amministrative in materia di tratturi.

Inoltre, riscrive la disciplina dei tronchi tratturali prevedendo che:

  • i tronchi destinati a viabilità pubblica possano essere trasferiti gratuitamente ai comuni, con vincolo di destinazione, su domanda e previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione;
  • i tronchi tratturali, quando non sussistano specifici interessi regionali, possano essere alienati ai legittimi utilizzatori, previa domanda e delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione;
  • il prezzo di vendita sia determinato con criteri diversi a seconda della natura del suolo: valore medio di esproprio per i suoli agricoli non migliorati, valore attuale di mercato per gli altri suoli e per quelli agricoli migliorati;
  • i suoli liberi possano essere alienati con procedure di evidenza pubblica, ferma restando per i terreni agricoli la prelazione agraria; il prezzo determinato secondo i criteri indicati costituisce la base d’asta.

Regime di vigenza e attualità

Il testo è indicato come vigente nel consolidato, ma le note segnalano l’abrogazione successiva degli articoli da parte della legge regionale n. 4/2013 e ulteriori interventi successivi. Perciò il provvedimento ha oggi prevalente rilievo storico e non appare normalmente utilizzabile in applicazione pratica attuale.

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