L.R. Puglia 1/2010
Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia un fondo di solidarietà per erogare un contributo assistenziale una tantum ai familiari di lavoratori, autonomi o subordinati, e di alcune altre categorie deceduti per incidenti sul lavoro. Una quota minima del 50% del fondo finanzia anche sostegni socio-educativi, scolastici e formativi per i figli. I benefici sono riconosciuti per eventi mortali dal 1° gennaio 2010, nei limiti delle risorse annuali.
Fondo di solidarietà per familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti sul lavoro
Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro
La legge istituisce, per la Regione Puglia, un fondo di solidarietà destinato a sostenere i familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro. Il provvedimento ha una finalità assistenziale e di tutela sociale, con efficacia territoriale limitata alla Puglia.
Finalità generali
La Regione persegue l’obiettivo di rimuovere le cause della mortalità sui luoghi di lavoro e di tutelare il diritto alla vita e alla sicurezza nello svolgimento dell’attività lavorativa. La norma si colloca nell’ambito delle politiche sociali regionali.
Contributo assistenziale una tantum
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo assistenziale una tantum, aggiuntivo rispetto a eventuali emolumenti, indennizzi o prestazioni già spettanti in base a obblighi di legge, assicurativi o previdenziali.
Ne possono beneficiare le famiglie di:
- lavoratori autonomi o subordinati residenti in Puglia, vittime di incidenti mortali sul lavoro;
- persone che svolgono esclusivamente, in modo continuativo, gratuito e senza vincolo di subordinazione, attività di lavoro casalingo all’interno della propria famiglia;
- cittadini immigrati residenti o domiciliati in Puglia, deceduti a seguito di incidenti sul lavoro.
Il contributo è riconosciuto anche quando la vittima non sia coperta da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, né dall’assicurazione per gli infortuni domestici.
I beneficiari sono individuati secondo l’ordine previsto dalla disciplina regionale dei servizi sociali: coniuge e soggetti equiparati, figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati; in mancanza, ascendenti fiscalmente a carico; in mancanza anche di questi, fratelli e sorelle minorenni fiscalmente a carico.
Misure di sostegno socio-educativo, scolastico e formativo
Almeno il 50% del fondo è riservato a misure una tantum di sostegno socio-educativo, scolastico, formativo e per il tempo libero in favore dei figli delle vittime di incidenti sul lavoro.
Le risorse non utilizzate per i contributi assistenziali ordinari confluiscono comunque nel finanziamento di tali misure. Possono accedervi i figli:
- residenti in uno dei comuni pugliesi;
- di età non superiore a 25 anni;
- iscritti a servizi per la prima infanzia, a istituti scolastici di ogni ordine e grado, oppure a corsi di formazione professionale o universitari;
- appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia prevista dal regolamento regionale richiamato.
Le spese ammissibili, se effettivamente sostenute e documentate, riguardano iscrizione, frequenza, libri di testo, ausili per studenti con disabilità, mensa, trasporto scolastico e attività formative, sportive o ricreative. Il cumulo delle spese è ammesso solo per nuclei con ISEE pari o inferiore al valore minimo regionale previsto.
Decorrenza e attuazione
I benefici spettano per gli eventi mortali verificatisi a partire dal 1° gennaio 2010 e nei limiti dello stanziamento annuale previsto dalla legge. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare linee di indirizzo per disciplinare modalità di richiesta, erogazione ed entità dei benefici.
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