Regolamento (UE) 2017/141
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi in acciaio inossidabile da saldare testa a testa provenienti dalla Cina e da Taiwan. La Commissione conclude che tali importazioni erano oggetto di dumping, causavano un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che non vi erano ragioni sufficienti di interesse dell'Unione per escludere l'adozione delle misure. Il testo fissa aliquote differenziate per singole imprese e per tutte le altre società, disciplina le condizioni per eventuali riesami individuali e prevede requisiti antifrode per l'applicazione dei dazi individuali.
Istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi in acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, con specifiche caratteristiche tecniche (gradi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321, 321H o equivalenti, diametro esterno massimo <= 406,4 mm, spessore pareti <= 16 mm, rugosità non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti), originari della RPC e di Taiwan, classificati ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 e ai corrispondenti codici TARIC. Sono previste aliquote individuali per alcune imprese esportatrici e un dazio residuo per tutte le altre società; per alcuni operatori cinesi non inclusi nel campione ma cooperanti è prevista un'aliquota media ponderata. Non si applica ai prodotti esclusi dalla definizione del prodotto, in particolare accessori a bassa rugosità (Ra < 0,8 micrometri) e accessori flangiati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazi antidumping definitivi su accessori per tubi in acciaio inossidabile da saldare testa a testa
Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. La misura trae origine da un'inchiesta avviata nel 2015 e si fonda sulle conclusioni della Commissione circa l'esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e tale pregiudizio.
Ambito del prodotto e delimitazione del perimetro applicativo
Il prodotto interessato è descritto in modo molto tecnico: accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, con gradi corrispondenti ad AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H o equivalenti, diametro esterno massimo non superiore a 406,4 mm, spessore pareti non superiore a 16 mm e rugosità non inferiore a 0,8 micrometri. Il prodotto deve essere non flangiato, finito o non finito, ed è classificato ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel dispositivo.
La Commissione chiarisce inoltre, nel corso dell'inchiesta, che due categorie sono escluse dall'ambito del prodotto:
- gli accessori a bassa rugosità, definiti come accessori con rugosità media (Ra) inferiore a 0,8 micrometri;
- gli accessori flangiati, distinti per tecnica di fabbricazione e destinazione d'uso.
Procedura e principali questioni istruttorie
L'inchiesta è stata aperta con avviso pubblicato il 29 ottobre 2015 a seguito di denuncia presentata da un comitato dell'industria dell'Unione, sostenuta da produttori rappresentanti tra il 37 % e il 48 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione affronta varie contestazioni sulla legittimazione del denunciante, sulla rappresentatività del campione e sulla definizione del prodotto, respingendole in larga parte.
La Commissione ha fatto ricorso al campionamento per produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori. Per Taiwan e per la RPC sono state selezionate società campione; nel caso cinese il campione iniziale comprendeva quattro società o gruppi di società rappresentanti circa il 35 % delle esportazioni cinesi nell'Unione e il 79 % delle esportazioni dei collaboranti. Alcune imprese hanno cessato la collaborazione nel corso dell'inchiesta e la Commissione ha applicato, nei loro confronti, l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, fondando le conclusioni sui dati disponibili.
Il periodo dell'inchiesta sul dumping è il 1° ottobre 2014 - 30 settembre 2015; il periodo in esame ai fini del pregiudizio va dal 1° gennaio 2012 alla fine del periodo dell'inchiesta.
Definizione del prodotto simile e questioni tecniche
La Commissione conclude che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Taiwan e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base, e quindi costituiscono un unico prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Sono respinte le argomentazioni secondo cui i prodotti conformi a norme diverse, come EN/DIN e ASME/ANSI, dovrebbero essere trattati separatamente: la Commissione osserva che le differenze sono limitate e che i prodotti restano in concorrenza. Analogamente, la Commissione esclude dal perimetro i prodotti a bassa rugosità e quelli flangiati, in ragione delle loro caratteristiche fisiche, produttive e di mercato.
Dumping: Taiwan
Per Taiwan la Commissione constata che due produttori hanno collaborato. Poiché nessuno dei due aveva vendite interne del prodotto simile, il valore normale è stato costruito ex articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, utilizzando in un caso gli importi effettivi di SGAV e profitto relativi a vendite interne di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, e nell'altro caso un metodo alternativo fondato sui dati disponibili e verificati.
Il prezzo all'esportazione è stato determinato sui prezzi realmente pagati o pagabili per le vendite all'esportazione nell'Unione. Dopo gli adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito, sconti e commissioni, la Commissione ha calcolato i margini di dumping individuali:
- King Lai Hygienic Materials Co., Ltd.: 0,0 %;
- Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd.: 5,1 %;
- dazio residuo per Taiwan: 12,1 %.
La Commissione respinge la richiesta del denunciante di elevare il dazio residuo al 34,8 %, ritenendo corretto l'uso dei migliori dati disponibili raccolti e verificati durante l'inchiesta.
Dumping: Repubblica popolare cinese e paese di riferimento
Per la RPC nessun produttore esportatore che ha collaborato ha chiesto il trattamento di economia di mercato. Di conseguenza il valore normale è stato determinato sulla base di un paese di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Dopo aver esaminato diversi potenziali paesi terzi, la Commissione sceglie Taiwan come paese di riferimento, ritenendo non adeguati i dati di altri produttori esteri per la limitata corrispondenza dei tipi di prodotto o per l'insufficienza delle informazioni fornite.
Per la costruzione del valore normale per la RPC, la Commissione usa dati taiwanesi e li adegua per differenze nelle materie prime, nel grado dell'acciaio e nelle dimensioni/forme dei prodotti. Poiché in Taiwan mancano vendite interne comparabili per entrambi i produttori collaboranti, il valore normale viene costruito aggiungendo al costo di fabbricazione le SGAV e un profitto equo, con adattamenti specifici per rendere comparabili i costi di società specializzate e società standard. La Commissione giunge a una media ponderata di margine di dumping pari a 41,9 % per i produttori cinesi collaboranti nel campione e fissa un dazio residuo del 64,9 % per le altre società cinesi.
I margini individuali risultano:
- Zhejiang Good Fittings Co., Ltd.: 55,3 %;
- Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd.: 48,9 %;
- Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd.: 30,7 %;
- Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd.: 30,7 %;
- media ponderata delle società cinesi cooperanti non campionate: 41,9 %;
- dazio residuo: 64,9 %.
La Commissione respinge anche le censure procedurali e sostanziali connesse alla scelta di Taiwan come paese di riferimento e all'utilizzo di dati di riferimento per l'adeguamento dei costi.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
La Commissione stima che l'industria dell'Unione sia composta da almeno sedici produttori e che la produzione totale dell'Unione sia passata da circa 8 967 tonnellate nel 2012 a 8 272 tonnellate nel periodo dell'inchiesta. La capacità produttiva diminuisce sensibilmente e l'utilizzo degli impianti resta basso, intorno al 42 %.
Le vendite nell'Unione calano dell'11 % nel periodo in esame, mentre il consumo dell'Unione cresce del 3 %. La quota di mercato dell'industria dell'Unione scende dal 57,1 % al 51,6 %. Anche l'occupazione diminuisce in modo marcato e la redditività si deteriora, pur mostrando un lieve recupero nel periodo dell'inchiesta rispetto agli anni precedenti. La Commissione ritiene che il complesso di tali indicatori dimostri un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione stabilisce che il nesso causale tra dumping e pregiudizio sussiste. Le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan aumentano in volume e in quota di mercato, mentre i prezzi medi di importazione diminuiscono. I prezzi di tali importazioni risultano sottoquotati rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione in misura molto significativa.
Sono esaminati anche altri fattori potenzialmente rilevanti: importazioni da paesi terzi, risultati delle esportazioni dell'industria dell'Unione, basso utilizzo degli impianti e importazioni non oggetto di dumping da Taiwan. La Commissione ritiene che nessuno di questi fattori, singolarmente o cumulativamente, interrompa il nesso causale o spieghi il pregiudizio accertato.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione verifica se esistano motivi contrari all'adozione delle misure. Conclude che non vi sono ragioni tali da escludere i dazi. L'industria dell'Unione, presente in dieci Stati membri e con circa 500 dipendenti diretti, dovrebbe beneficiare del ripristino di condizioni concorrenziali e di un miglioramento della redditività.
Quanto agli importatori e agli utilizzatori, la Commissione ritiene che l'impatto negativo sia limitato, anche perché esistono fonti alternative di approvvigionamento in altri paesi terzi e l'industria dell'Unione dispone di capacità produttiva residua. È inoltre respinta la richiesta di esenzione collegata a un regime di perfezionamento passivo, ritenendosi che i prodotti importati nel quadro di tale regime siano in concorrenza diretta con quelli dell'industria dell'Unione e che l'impatto finanziario del dazio sia contenuto.
Livello delle misure e dazi definitivi
La Commissione applica il criterio del dazio inferiore al margine di dumping o al margine di pregiudizio, secondo l'impostazione risultante dal regolamento di base. Per fissare il livello dei dazi, determina un prezzo non pregiudizievole aggiungendo al costo di produzione dell'industria dell'Unione un profitto di riferimento fissato al [7-12 %], ritenuto coerente con la redditività del 2012.
I margini di undercutting e i margini di pregiudizio sono molto elevati; tuttavia le aliquote definitive coincidono, in molti casi, con i margini di dumping. Il dispositivo finale stabilisce:
- Taiwan: King Lai 0,0 %; Ta Chen 5,1 %; tutte le altre società 12,1 %;
- RPC: Zhejiang Good Fittings 55,3 %; Zhejiang Jndia 48,9 %; Suzhou Yuli 30,7 %; Jiangsu Judd 30,7 %; media ponderata per le società cooperative non campionate 41,9 %; tutte le altre società 64,9 %.
Regole di applicazione e prevenzione dell'elusione
Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate nel regolamento. Le altre società, comprese quelle collegate ma non nominate, sono soggette al dazio applicabile a "tutte le altre società".
Per i produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione è prevista la possibilità di ottenere un trattamento individuale successivamente, se dimostrano cumulativamente: assenza di esportazioni durante il periodo dell'inchiesta, assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure e esportazioni effettive successive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare in quantità significativa nell'Unione.
Per evitare elusioni, le importazioni che beneficiano di dazi individuali devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni del regolamento. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio per tutte le altre società.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto interessato è definito in modo tecnico e preciso (accessori per tubi da saldare testa a testa, in acciaio inossidabile austenitico, con determinati gradi, dimensioni e rugosità). Sono esclusi gli accessori a bassa rugosità (Ra < 0,8 micrometri) e gli accessori flangiati.
Determinazione del dumping
Per Taiwan il valore normale è stato costruito in assenza di vendite interne comparabili; per la RPC il valore normale è stato costruito usando Taiwan come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Sono fissati margini di dumping individuali e residuali, con valori pari, tra gli altri, a 5,1 % per Ta Chen, 12,1 % per il dazio residuo di Taiwan, 55,3 % per Zhejiang Good Fittings, 48,9 % per Zhejiang Jndia, 30,7 % per Suzhou Yuli e Jiangsu Judd, 41,9 % per la media ponderata delle società cinesi cooperanti non campionate e 64,9 % per il dazio residuo cinese.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e che tale pregiudizio è causato dalle importazioni oggetto di dumping da Cina e Taiwan. Gli altri fattori esaminati (importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria UE, scarso utilizzo degli impianti, importazioni non oggetto di dumping da Taiwan) non interrompono il nesso causale.
Interesse dell'Unione
La Commissione ritiene che non vi siano validi motivi per concludere che l'istituzione dei dazi non sia nell'interesse dell'Unione. Le misure sono considerate favorevoli alla ripresa dell'industria dell'Unione e gli effetti negativi su importatori e utilizzatori sono ritenuti limitati e mitigati dalla disponibilità di fonti alternative.
Aliquote dei dazi e applicazione individuale
Sono stabilite aliquote individuali per specifiche società taiwanesi e cinesi e un dazio per tutte le altre società. Per i produttori esportatori cinesi non campionati che dimostrino determinate condizioni post-inchiesta è prevista la possibilità di essere aggiunti all'elenco delle società soggette al dazio medio ponderato. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente menzionate.
Condizioni antifrode e fatturazione
Per beneficiare dei dazi individuali, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida conforme ai requisiti del regolamento; in difetto, si applica il dazio per tutte le altre società.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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