Regolamento (UE) 2017/140
Regolamento (UE) 2017/140 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento designa il CODA-CERVA di Bruxelles come laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox, ossia dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino. A tale laboratorio sono attribuiti compiti specifici aggiuntivi, oltre a quelli già previsti per i laboratori di riferimento dell’UE dal regolamento (CE) n. 882/2004. Il testo modifica inoltre l’allegato VII, sezione II, di tale regolamento per inserire il nuovo laboratorio nell’elenco ufficiale. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) e attribuzione di compiti aggiuntivi, con modifica dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito dei controlli ufficiali in materia di mangimi, alimenti e salute e benessere degli animali disciplinati dal regolamento (CE) n. 882/2004. Riguarda in particolare i laboratori di riferimento dell’UE per la salute degli animali e gli animali vivi, nonché i laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox negli Stati membri. Ha efficacia in tutta l’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; la designazione riguarda il Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA di Bruxelles (Belgio).
Designazione del laboratorio di riferimento UE per le malattie da virus Capripox
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali in materia di mangimi, alimenti e salute e benessere degli animali. La Commissione rileva l’esigenza di un laboratorio di riferimento dell’UE specificamente dedicato alle malattie causate dai virus Capripox, cioè dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino, considerate patologie per le quali sono necessari risultati analitici e diagnostici accurati.
Ambito e finalità della designazione
La designazione riguarda il Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA di Bruxelles, individuato come laboratorio di riferimento dell’Unione per il settore in questione. Il ruolo del laboratorio si inserisce nella rete dei laboratori di riferimento dell’UE già prevista dal regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare per la salute animale e gli animali vivi.
Compiti generali e coordinamento con i laboratori nazionali
Oltre alle funzioni generali previste dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio deve favorire i contatti con i laboratori nazionali degli Stati membri e proporre metodi ottimali di diagnosi. In questa prospettiva, il testo attribuisce rilievo alla caratterizzazione genomica, all’analisi filogenetica e alla conservazione dei ceppi virali, anche per agevolare il supporto diagnostico nell’Unione e, se necessario, la ricostruzione epidemiologica dei casi.
Materiali di riferimento, armonizzazione diagnostica e prove comparative
Il laboratorio deve costituire e mantenere una raccolta aggiornata di ceppi e isolati dei virus Capripox, oltre a sieri e altri reagenti necessari alla diagnosi, se disponibili. Deve inoltre armonizzare le diagnosi e garantire l’idoneità degli esami nell’Unione mediante prove comparative interlaboratorio e esercizi esterni di garanzia della qualità, trasmettendo periodicamente i risultati alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali designati.
Supporto diagnostico e assistenza nei focolai
Tra i compiti centrali figura l’assistenza attiva ai laboratori nazionali nella diagnosi delle malattie, compresa la ricezione di isolati virali per la diagnosi confermativa e la caratterizzazione del virus. Il laboratorio deve anche contribuire alle indagini e agli studi epidemiologici e comunicare senza indugio gli esiti delle attività svolte alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali competenti.
Formazione, cooperazione internazionale e rapporto con l’OIE
Il regolamento valorizza anche la funzione di formazione e aggiornamento professionale. Il laboratorio deve facilitare corsi, seminari e attività di perfezionamento per i laboratori nazionali e per gli esperti, partecipare a convegni internazionali sulla standardizzazione dei metodi analitici, collaborare con laboratori di paesi terzi in cui le malattie sono diffuse e riesaminare, con cadenza annuale insieme ai laboratori nazionali, i requisiti dei test previsti dal codice sanitario per gli animali terrestri e dal manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’OIE. Deve inoltre assistere la Commissione nel riesame delle raccomandazioni OIE e aggiornare sull’evoluzione epidemiologica delle malattie da Capripox.
Modifica dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004
Per recepire la nuova designazione, l’articolo 2 modifica l’allegato VII, sezione II, del regolamento (CE) n. 882/2004, aggiungendo il punto 19 relativo al laboratorio di riferimento UE per le malattie causate dai virus Capripox, con sede presso il CODA-CERVA e le relative indicazioni organizzative e territoriali.
Entrata in vigore
L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Designazione del laboratorio di riferimento UE
L’articolo 1 designa il Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA di Bruxelles, in Belgio, come laboratorio di riferimento dell’Unione nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino).
Compiti e responsabilità aggiuntivi
L’allegato attribuisce al laboratorio una serie di compiti specifici, oltre alle funzioni generali di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004: coordinamento tecnico con i laboratori nazionali, proposta di metodi diagnostici ottimali, caratterizzazione genomica e filogenetica, conservazione di ceppi virali, armonizzazione delle diagnosi, prove comparative interlaboratorio, supporto scientifico alla Commissione, assistenza diagnostica negli focolai, formazione e cooperazione internazionale.
Supporto ai laboratori nazionali e gestione dei materiali di riferimento
Il laboratorio deve conservare e fornire sieri standard e altri reagenti di riferimento, come virus, antigeni inattivati o linee cellulari, per uniformare gli esami diagnostici negli Stati membri; inoltre deve fornire assistenza attiva nella diagnosi e nella conferma dei focolai e comunicare senza indugio i risultati alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali designati.
Formazione, cooperazione scientifica ed aggiornamento internazionale
Tra i compiti figurano l’organizzazione di formazione e seminari, la partecipazione a convegni internazionali, la collaborazione con laboratori di paesi terzi, il riesame dei requisiti di prova del codice sanitario OIE e del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, nonché l’assistenza alla Commissione nel riesame delle raccomandazioni OIE e l’aggiornamento sull’evoluzione epidemiologica delle malattie.
Modifica del regolamento (CE) n. 882/2004
L’articolo 2 inserisce nell’allegato VII, sezione II, del regolamento (CE) n. 882/2004 un nuovo punto 19 relativo al laboratorio di riferimento UE per le malattie da virus Capripox, con indicazione della struttura, dell’unità operativa e dell’indirizzo a Bruxelles.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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