Regolamento (UE) 2017/142
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/142 della Commissione, del 26 gennaio 2017, recante duecentocinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione apporta una modifica tecnica e puntuale al regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone e entità sottoposte a misure restrittive nei confronti di soggetti associati a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La Commissione aggiorna i dati identificativi di Malik Muhammad Ishaq nell’allegato I, sostituendo la precedente voce con una versione che riflette nuove informazioni, tra cui il fatto che la persona è stata uccisa in Pakistan il 28 luglio 2015. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per aggiornare i dati identificativi di una persona inserita nell’elenco sanzionatorio UE collegato a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ordinamento dell’Unione europea, alle persone, ai gruppi e alle entità iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che sono soggetti a congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il presente regolamento di esecuzione interviene in modo circoscritto su una sola voce dell’elenco delle persone fisiche, aggiornandone i dati identificativi; non introduce una disciplina generale nuova né amplia l’ambito soggettivo delle misure restrittive. La modifica è immediatamente rilevante in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/142 della Commissione: modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento interviene come aggiornamento puntuale della lista sanzionatoria UE relativa a persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda. La finalità è mantenere allineato l’elenco europeo con le decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, assicurando l’esattezza dei dati identificativi delle persone inserite nell’allegato I.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede misure restrittive, in particolare il congelamento di capitali e risorse economiche, nei confronti delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato I. Il considerando richiama che il 19 gennaio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU ha modificato una voce del proprio elenco; di conseguenza, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare l’allegato I del regolamento UE.
Ambito di applicazione
L’atto non introduce nuove categorie di soggetti sanzionati, ma modifica una singola voce dell’elenco delle persone fisiche già soggette a congelamento. L’effetto pratico riguarda gli operatori e le autorità degli Stati membri chiamati ad applicare le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, con riferimento alla voce aggiornata di Malik Muhammad Ishaq.
Modifica dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, che sostituisce la voce precedente relativa a Malik Muhammad Ishaq (alias Malik Ishaq). I dati identificativi conservano l’indicazione del nome, dell’alias, dell’indirizzo in Pakistan, della data di nascita approssimativa intorno al 1959, del luogo di nascita (Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan) e della cittadinanza pakistana.
Il nuovo testo della voce aggiunge due elementi rilevanti:
- l’informazione che il soggetto è stato ucciso in Pakistan il 28.7.2015;
- il riferimento alla data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 881/2002, fissata al 14.3.2014.
Effetti giuridici e applicazione temporale
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, senza necessità di recepimento.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento ha rilievo soprattutto in chiave di compliance sanzionatoria: occorre verificare che i sistemi di screening e le procedure interne riflettano l’elenco aggiornato dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Pur trattandosi di una modifica limitata a una voce, l’aggiornamento dei dati identificativi è essenziale per evitare errori nell’individuazione del soggetto e nell’applicazione delle misure restrittive previste dal diritto dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce relativa a Malik Muhammad Ishaq (alias Malik Ishaq), i cui dati identificativi vengono aggiornati: rimangono indicati nome, alias, indirizzo in Pakistan, data di nascita approssimativa, luogo di nascita e cittadinanza pakistana; viene inoltre confermato che è disponibile una foto per la Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU, e si aggiunge che è stato ucciso in Pakistan il 28.7.2015. È aggiornato anche il riferimento alla data di designazione, indicata ora ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 881/2002, con data 14.3.2014.
Base giuridica e motivazione dell’intervento
Il regolamento è adottato sulla base del TFUE e del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Nei considerando si spiega che l’allegato I contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di capitali e risorse economiche e che il 19 gennaio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato una voce del proprio elenco, rendendo necessario l’adeguamento dell’allegato I del regolamento UE.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 gen 2017Regolamento (UE) 2017/140
- Regolamento · 26 gen 2017Regolamento (UE) 2017/141
- Regolamento · 26 gen 2017Regolamento (UE) 2017/143
- Regolamento · 26 gen 2017Regolamento (UE) 2017/144
- Regolamento · 26 gen 2017Regolamento (UE) 2017/1475
- Regolamento · 25 gen 2017Regolamento (UE) 2017/129
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →