Regolamento (UE) 2017/143
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/143 della Commissione, del 26 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di settore. I valori sono fissati nell'allegato per ciascun codice NC e, ove previsto, per paese terzo di origine. L'atto si applica immediatamente dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi negli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione, ai fini del prezzo di entrata, per taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato del regolamento, con distinzione per paese terzo di origine secondo la nomenclatura dei paesi. I valori sono utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/143 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 quale disciplina di riferimento per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si chiarisce che il sistema dei valori forfettari all'importazione deriva dai criteri definiti in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e serve a supportare il meccanismo del prezzo di entrata applicabile ai prodotti di cui all'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente le importazioni di specifici prodotti ortofrutticoli individuati per codice NC nell'allegato. I valori sono differenziati, quando previsto, in base al paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi applicabile nel diritto UE; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Contenuto precettivo
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione rilevanti ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato. L'allegato elenca, per ciascun codice NC interessato, il relativo valore forfettario in EUR/100 kg, distinguendo tra diverse origini (ad esempio IL, MA, SN, TR, EG, TN, JM, CN, US, CL, ZA) e la categoria residuale "ZZ".
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie, deroghe o sanzioni nel testo fornito; l'effetto pratico è l'immediata applicazione dei valori pubblicati per il calcolo del prezzo di entrata.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC di ortofrutticoli e per varie origini Paese terzo, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e criterio di fissazione
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono determinati quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati dell'Uruguay Round.
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