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Sentenza

Sentenza n. 9088/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza Tribunale di Roma n. 3764/2023, pubblicata in data 13/04/2023, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 40170/2022, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202514097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3764/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022, del valore nominale di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3764/2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2021/2022. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale né corrisposto le somme spettanti, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né fornire giustificazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo ritualmente notificato il ricorso e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., in ragione della richiesta di esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Nel merito ha accertato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che l’amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento né giustificato la propria inerzia, benché fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il giudice ha ribadito che l’amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, potendo avere soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando al ricorrente il conseguimento del beneficio e il pagamento delle somme dovute. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa riscontrata in controversie analoghe.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e delle altre pronunce esecutive.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.

  • art. 114 c.p.a.

    È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza e per i poteri del giudice dell’esecuzione.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza comprende la verifica della corretta attuazione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all’anno scolastico 2021/2022, per l’importo nominale di € 500,00

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario e la cui attribuzione deve essere assicurata dal Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, assicurando al vincitore il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia, e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa, difficoltà pratica o insufficienza finanziaria.
  • L’amministrazione non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione del giudicato; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete, cioè sul quomodo, dell’adempimento.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata dimostrazione dell’adempimento e l’assenza di giustificazioni dell’inerzia integrano inottemperanza e legittimano l’accoglimento dell’azione ex artt. 112 e seguenti c.p.a.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
  • La costituzione dell’amministrazione con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né allegare l’avvenuto adempimento del giudicato, non giustifica l’inerzia e lascia integra la fondatezza della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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