Regolamento (UE) 2019/1022
Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali del Mar Mediterraneo occidentale, fondato sull'approccio precauzionale, sugli obiettivi del rendimento massimo sostenibile (MSY) e sull'approccio ecosistemico. Introduce un regime di gestione dello sforzo di pesca, misure tecniche di conservazione, regole per l'obbligo di sbarco e meccanismi di salvaguardia quando gli stock scendono sotto i valori di riferimento. Il testo disciplina inoltre cooperazione regionale, monitoraggio, poteri delegati della Commissione e modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per rendere ammissibili talune misure di arresto temporaneo e definitivo. L'applicazione è progressiva, con un avvio del regime di sforzo di pesca dal 1o gennaio 2020 e delle principali salvaguardie biologiche dal 1o gennaio 2025.
Piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, con disciplina dello sforzo di pesca, misure tecniche, obbligo di sbarco e modifiche al FEAMP.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca commerciale degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, anche al di fuori delle acque dell'Unione in tale area. Riguarda in particolare i principali stock bersaglio elencati all'articolo 1, paragrafo 2 (nasello, triglia di fango, gambero rosa mediterraneo, scampo, gambero viola e gambero rosso) nelle specifiche sottozone CGPM indicate, nonché gli stock oggetto di catture accessorie e gli altri stock demersali privi di dati sufficienti. Include anche l'attuazione dell'obbligo di sbarco per le specie soggette a tale obbligo nelle attività di pesca demersali e talune misure tecniche applicabili a qualunque stock nel Mar Mediterraneo occidentale. Le disposizioni sul regime di gestione dello sforzo di pesca si applicano dal 1o gennaio 2020; le disposizioni su intervalli FMSY e misure di salvaguardia per gli stock sotto il BPA si applicano dal 1o gennaio 2025.
Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale
Il regolamento istituisce un quadro pluriennale di gestione della pesca volto a conservare e sfruttare in modo sostenibile gli stock demersali del Mar Mediterraneo occidentale. La scelta normativa risponde alla necessità, emersa nei considerando, di ridurre livelli di mortalità da pesca ritenuti eccessivi, di coordinare le misure adottate a livello nazionale e di allineare la gestione ai principi della politica comune della pesca, agli obblighi internazionali di conservazione e agli obiettivi ambientali dell'Unione.
Ambito materiale e stock interessati
L'articolo 1 delimita con precisione gli stock oggetto del piano: gambero viola, gambero rosa mediterraneo, gambero rosso, nasello, scampo e triglia di fango, con indicazione delle relative sottozone della CGPM. Il regolamento si estende anche agli stock catturati come catture accessorie nella pesca di tali specie e ad altri stock demersali per i quali manchino dati sufficienti. Il campo di applicazione comprende le attività di pesca commerciale svolte nelle acque dell'Unione e quelle effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione nel Mediterraneo occidentale.
Definizioni funzionali alla gestione
L'articolo 2 introduce definizioni essenziali per l'attuazione del piano. In particolare, identifica il perimetro geografico del Mar Mediterraneo occidentale mediante le GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, definisce gli intervalli di FMSY e i valori di riferimento di conservazione BPA e BLIM, e chiarisce nozioni operative come stock più vulnerabile, gruppo di sforzo di pesca, gruppo di stock e giorno di pesca. La disciplina tecnica fa così dipendere la gestione da parametri scientifici misurabili e da unità amministrative direttamente utilizzabili dagli Stati membri.
Obiettivi di conservazione e approccio ecosistemico
L'articolo 3 collega il piano agli obiettivi della PCP: applicazione dell'approccio precauzionale, mantenimento degli stock sopra livelli in grado di produrre l'MSY, riduzione dei rigetti e attuazione dell'obbligo di sbarco. Il piano è inoltre costruito secondo un approccio basato sugli ecosistemi e deve essere coerente con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, nonché con la normativa sulla tutela degli uccelli selvatici e degli habitat naturali e delle specie protette. Le misure devono essere adottate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.
Mortalità per pesca, FMSY e flessibilità gestionale
L'articolo 4 rappresenta il cuore biologico del regolamento. Stabilisce che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca deve essere raggiunto gradualmente entro il 2020 ove possibile e comunque entro il 1o gennaio 2025, e successivamente mantenuto entro gli intervalli di FMSY. Il Consiglio, nel fissare lo sforzo massimo consentito, deve orientarsi sull'intervallo disponibile per lo stock più vulnerabile; tuttavia il regolamento consente sia limiti inferiori agli intervalli sia, a condizioni rigorose, limiti superiori quando tutti gli stock siano sopra il BPA e ciò serva a gestire la multispecificità, evitare danni seri agli stock o ridurre la volatilità annuale dello sforzo entro il 20 %. Se non esistono dati scientifici sufficienti per determinare gli intervalli FMSY, si applica il regime precauzionale dell'articolo 12.
Valori di riferimento e misure di salvaguardia
L'articolo 5 impone la disponibilità dei valori di riferimento BPA e BLIM. L'articolo 6 prevede un meccanismo di reazione automatica al deterioramento dello stock: sotto il BPA devono essere adottate misure correttive per riportare rapidamente la biomassa sopra i livelli compatibili con l'MSY; sotto il BLIM, le misure si intensificano e possono includere la sospensione della pesca diretta e una riduzione più incisiva dello sforzo di pesca. La scelta delle misure dipende dalla gravità, durata e ripetizione della situazione di depauperamento.
Regime di gestione dello sforzo di pesca
L'articolo 7 istituisce un vero e proprio sistema di gestione dello sforzo per le reti da traino nelle zone e categorie dimensionali indicate nell'allegato I. Ogni anno il Consiglio fissa lo sforzo massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo e Stato membro. Per il primo quinquennio il regolamento impone una riduzione iniziale del 10 % nel primo anno e, complessivamente, una riduzione massima del 30 % dal secondo al quinto anno, con possibilità di integrare la diminuzione con altre misure di conservazione. Il periodo di riferimento è la media dei giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, calcolata sulle navi attive.
Obblighi degli Stati membri e controlli amministrativi
L'articolo 9 affida agli Stati membri l'implementazione operativa del regime: assegnazione dello sforzo alle navi o ai gruppi di navi secondo i criteri dell'articolo 17 della PCP, eventuale trasferimento di giorni di pesca tra gruppi della stessa zona con fattore di conversione scientificamente fondato, rilascio delle autorizzazioni di pesca, mantenimento degli elenchi delle navi autorizzate e controllo della capacità complessiva. Per le reti da traino si impone anche un limite massimo di 15 ore per giorno di pesca e cinque giorni a settimana, derogabile fino a 18 ore per il tempo di transito. Gli elenchi delle navi devono essere trasmessi entro tre mesi dall'entrata in vigore e poi ogni anno entro il 30 novembre.
Raccolta dati e reporting
L'articolo 10 disciplina la trasmissione dei dati relativi allo sforzo di pesca alla Commissione. I dati devono essere aggregati per mese, includere lo Stato membro, il gruppo di sforzo, il periodo di riferimento e il numero totale di giorni di pesca, e devono essere inviati entro il 15 di ogni mese in formato XML Schema Definition basato su UN/CEFACT P1000-12. Il regolamento rafforza così il legame tra gestione, controllo e monitoraggio scientifico.
Misure tecniche, zone chiuse e tutela degli habitat
L'articolo 11 introduce un divieto annuale di tre mesi all'uso delle reti da traino entro sei miglia dalla costa, salvo la zona più profonda dell'isobata di 100 metri. Gli Stati membri determinano il periodo più pertinente sulla base di dati scientifici e possono istituire ulteriori zone vietate alla pesca se ciò riduce almeno del 20 % le catture di novellame di nasello. Entro il 17 luglio 2021 devono essere create ulteriori zone di tutela se vi sono prove di concentrazioni elevate di novellame, di taglie inferiori alla soglia minima e di aree di riproduzione. L'articolo prevede anche il possibile intervento delegato della Commissione per le zone che coinvolgano pescherecci di più Stati membri.
By-catch e stock con dati insufficienti
L'articolo 12 dispone che gli stock oggetto di catture accessorie e quelli per i quali non esistono dati sufficienti siano gestiti secondo l'approccio precauzionale. Le misure, incluse quelle tecniche dell'articolo 13, devono essere definite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili.
Misure tecniche delegate e obbligo di sbarco
L'articolo 13 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento con misure tecniche: caratteristiche e uso degli attrezzi, modifiche o dispositivi supplementari, limitazioni o divieti su attrezzi e aree, taglie minime di riferimento e misure sulla pesca ricreativa. L'articolo 14 prevede poi atti delegati per definire le modalità dettagliate di attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock interessati e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca demersali.
Cooperazione regionale, modifiche e valutazione
L'articolo 15 applica la procedura di regionalizzazione della PCP alle misure degli articoli 11-14 e disciplina i tempi per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri interessati. L'articolo 16 consente adeguamenti del piano in caso di variazioni nella distribuzione geografica degli stock e, se necessario, la modifica dell'elenco degli stock considerati. L'articolo 17 impone un monitoraggio con indicatori di F/FMSY, biomassa riproduttiva e indicatori socioeconomici, e prevede una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 luglio 2024 e poi ogni tre anni.
Delega di potere e controllo istituzionale
L'articolo 18 regola la durata quinquennale della delega alla Commissione per gli atti delegati previsti dagli articoli 11-14 e 16, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. È possibile la revoca in qualsiasi momento; la Commissione deve consultare gli esperti degli Stati membri prima dell'adozione e notificare gli atti al Parlamento e al Consiglio, che dispongono di due mesi per sollevare obiezioni, prorogabili di altri due mesi.
Collegamento con il FEAMP e modifiche al regolamento 508/2014
Gli articoli 19 e 20 collegano il piano ai finanziamenti del FEAMP. Le misure di arresto temporaneo adottate per raggiungere gli obiettivi del piano sono considerate ammissibili ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014. Inoltre, il regolamento modifica l'articolo 34 del regolamento 508/2014 per consentire il sostegno alle spese connesse alle misure di arresto definitivo adottate per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1022, ammissibili dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
Entrata in vigore e decorrenza
L'articolo 21 stabilisce l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ai fini applicativi, il regime di sforzo di pesca decorre dal 1o gennaio 2020, mentre le regole sugli intervalli FMSY e le misure di salvaguardia per gli stock sotto il BPA si applicano dal 1o gennaio 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del piano e ambito oggettivo/soggettivo
L'articolo 1 istituisce un piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Il piano si applica a sei stock principali elencati per nome e sottozone CGPM, agli stock catturati come by-catch nella pesca di tali stock e a qualsiasi altro stock demersale per il quale manchino dati sufficienti. Si applica alle attività di pesca commerciale nelle acque dell'Unione e alle navi dell'Unione fuori dalle acque dell'Unione nel Mediterraneo occidentale. Il regolamento specifica inoltre l'attuazione dell'obbligo di sbarco e, all'articolo 13, misure tecniche applicabili a qualunque stock.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, il Mar Mediterraneo occidentale mediante le GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM; gli stock considerati; lo stock più vulnerabile; gli intervalli di FMSY; i valori FMSY, MSY FLOWER e MSY FUPPER; i valori di riferimento BLIM e BPA; il gruppo di sforzo di pesca; il gruppo di stock; e il giorno di pesca come periodo continuativo di 24 ore o parte di esso in cui la nave si trova nell'area ed è fuori dal porto.
Obiettivi del piano
L'articolo 3 collega il piano agli obiettivi della PCP di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013: approccio precauzionale, ricostituzione e mantenimento degli stock sopra i livelli in grado di produrre l'MSY, riduzione dei rigetti e attuazione dell'obbligo di sbarco, approccio ecosistemico e coerenza con la normativa ambientale UE, in particolare la direttiva 2008/56/CE e gli obiettivi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.
Obiettivi specifici di mortalità per pesca e flessibilità FMSY
L'articolo 4 prevede che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca, corrispondente agli intervalli di FMSY, sia raggiunto progressivamente entro il 2020 ove possibile e comunque entro il 1o gennaio 2025, per poi essere mantenuto entro tali intervalli. Il Consiglio, nel fissare lo sforzo di pesca massimo consentito, deve collocarsi entro l'intervallo di FMSY disponibile per lo stock più vulnerabile, salvo la possibilità di fissare livelli inferiori o, se tutti gli stock considerati sono al di sopra del BPA, livelli superiori agli intervalli in casi giustificati (pesca multispecifica, prevenzione di gravi danni agli stock, limitazione delle variazioni annue entro il 20 %). Se non è possibile determinare gli intervalli FMSY per mancanza di informazioni scientifiche, lo stock resta soggetto all'articolo 12 (approccio precauzionale).
Valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia
L'articolo 5 richiede BPA e BLIM, espressi in termini di biomassa riproduttiva. L'articolo 6 prevede che, se la biomassa riproduttiva scende sotto il BPA, siano adottate misure correttive per riportare rapidamente lo stock sopra i livelli MSY, compresa la riduzione dello sforzo entro l'intervallo di FMSY. Se la biomassa scende sotto il BLIM, si adottano ulteriori misure correttive, che possono includere la sospensione della pesca diretta e un'adeguata riduzione dello sforzo. Le misure possono comprendere anche misure degli articoli 7, 8 e 11-14 del regolamento e misure di emergenza di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Regime di gestione dello sforzo di pesca
L'articolo 7 assoggetta tutte le navi che operano con reti da traino nelle zone, nei gruppi di stock e nelle categorie dimensionali dell'allegato I a un regime di gestione dello sforzo di pesca. Ogni anno il Consiglio stabilisce lo sforzo massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo e Stato membro. Per i primi cinque anni si applica una riduzione iniziale del 10 % nel primo anno, salvo alcune GSA già ridotte oltre il 20 % nel periodo di riferimento, e una riduzione complessiva massima del 30 % dal secondo al quinto anno; la riduzione può essere integrata da misure tecniche o altre misure di conservazione per raggiungere l'FMSY entro il 1o gennaio 2025. Il periodo di riferimento è la media dei giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 delle navi attive.
Pesca ricreativa
L'articolo 8 consente al Consiglio di fissare limiti non discriminatori alla pesca ricreativa quando i pareri scientifici mostrano un impatto rilevante sulla mortalità di uno stock. I limiti devono basarsi su criteri trasparenti e oggettivi, anche di natura ambientale, sociale ed economica. Gli Stati membri devono, se del caso, predisporre monitoraggio e raccolta dati per stimare attendibilmente le catture ricreative.
Obblighi degli Stati membri in materia di assegnazione, autorizzazioni e controllo
L'articolo 9 impone agli Stati membri di gestire lo sforzo massimo consentito secondo gli articoli 26-34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Devono definire un metodo di assegnazione alle navi o ai gruppi di navi in base all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono trasferire giorni di pesca tra gruppi della stessa zona geografica con fattore di conversione scientificamente fondato e devono comunicarli entro 10 giorni lavorativi. Per le reti da traino, l'attività non può superare 15 ore per giorno di pesca e cinque giorni alla settimana, salvo deroga fino a 18 ore per il transito. Devono rilasciare autorizzazioni di pesca, evitare aumenti della capacità totale in GT e kW, tenere elenchi aggiornati delle navi autorizzate e trasmetterli entro tre mesi dall'entrata in vigore e poi entro il 30 novembre di ogni anno. Gli Stati membri devono inoltre sorvegliare il rispetto dei limiti e possono promuovere sistemi partecipativi locali.
Raccolta e trasmissione dei dati di sforzo
L'articolo 10 impone la registrazione e trasmissione alla Commissione dei dati sullo sforzo di pesca secondo il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. I dati devono essere aggregati per mese, includere le informazioni dell'allegato II e essere trasmessi entro il giorno 15 di ogni mese in formato XML Schema Definition basato su UN/CEFACT P1000-12.
Zone vietate alla pesca
L'articolo 11 vieta l'uso di reti da traino entro sei miglia marine dalla costa, salvo le zone più profonde dell'isobata di 100 metri, per tre mesi ogni anno, in periodi stabiliti da ciascuno Stato membro sulla base dei migliori pareri scientifici. Sono possibili deroghe, se giustificate da vincoli geografici particolari, per istituire altre zone vietate purché determinino una riduzione di almeno il 20 % delle catture di novellame di nasello per ogni sottozona geografica. Entro il 17 luglio 2021 gli Stati membri interessati devono istituire ulteriori zone vietate se vi sono prove di elevata concentrazione di novellame, di taglia inferiore alla minima di conservazione, e di zone di riproduzione; tali zone sono valutate dallo CSTEP e, se riguardano pescherecci di più Stati membri, possono essere stabilite tramite atti delegati della Commissione.
Gestione di by-catch e stock senza dati sufficienti
L'articolo 12 prevede che gli stock oggetto di catture accessorie e gli stock demersali senza dati sufficienti siano gestiti secondo l'approccio precauzionale di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure, comprese quelle tecniche dell'articolo 13, devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili.
Misure tecniche di conservazione delegate
L'articolo 13 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento con misure tecniche di conservazione: caratteristiche e uso degli attrezzi per aumentare la selettività o ridurre l'impatto ecosistemico; dispositivi o modifiche degli attrezzi; limitazioni o divieti di determinati attrezzi o attività in aree/periodi specifici; fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione; misure sulla pesca ricreativa. Tali misure devono contribuire agli obiettivi del piano.
Obbligo di sbarco
L'articolo 14 consente alla Commissione di adottare atti delegati, previa consultazione degli Stati membri, per stabilire modalità dettagliate di attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock di specie presenti nel Mediterraneo occidentale soggetti a tale obbligo e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock del piano.
Regionalizzazione e raccomandazioni comuni
L'articolo 15 estende alle misure degli articoli 11-14 la procedura di cooperazione regionale dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni: per la prima volta entro 12 mesi dal 16 luglio 2019, poi entro 12 mesi da ciascuna valutazione del piano, entro il 1o luglio dell'anno precedente l'applicazione delle misure e in caso di cambiamenti improvvisi della situazione degli stock.
Modifiche del piano in base ai pareri scientifici
L'articolo 16 consente alla Commissione, tramite atti delegati, di modificare le zone e l'allegato I se i pareri scientifici mostrano variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati. La Commissione può anche presentare una proposta di modifica dell'elenco degli stock considerati se ritiene, sulla base dei pareri scientifici, che ciò sia necessario.
Monitoraggio e valutazione
L'articolo 17 dispone che, per la relazione annuale ex articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli indicatori comprendano stime di F/FMSY, biomassa riproduttiva (SSB) e indicatori socioeconomici per gli stock considerati e, ove possibile, per i by-catch. La Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 17 luglio 2024 e poi ogni tre anni sui risultati e sull'impatto del piano.
Poteri delegati della Commissione
L'articolo 18 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sugli articoli 11-14 e 16 per cinque anni dal 16 luglio 2019, con proroga tacita di pari durata salvo obiezione di Parlamento o Consiglio. Il potere può essere revocato in qualsiasi momento. La Commissione deve consultare gli esperti degli Stati membri prima dell'adozione e notificare contestualmente gli atti; l'atto entra in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.
Sostegno FEAMP e modifiche al regolamento (UE) n. 508/2014
L'articolo 19 qualifica le misure di arresto temporaneo adottate per realizzare gli obiettivi del piano come arresto temporaneo ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014. L'articolo 20 modifica l'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014: il sostegno per misure di arresto definitivo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017 salvo quelle adottate per realizzare gli obiettivi del presente piano, e si aggiunge che le spese per misure di arresto definitivo adottate per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1022 sono ammissibili al sostegno FEAMP dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 21 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 1, si applicano dal 1o gennaio 2025; l'articolo 7 dal 1o gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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