Regolamento (UE) 2019/1148
Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2019/1148 sostituisce il precedente regime sui precursori di esplosivi e introduce un sistema più armonizzato di restrizioni, licenze e controlli lungo la catena di approvvigionamento. I privati non possono acquistare, introdurre, detenere o usare i precursori soggetti a restrizioni oltre i valori limite, salvo licenza nazionale per alcuni prodotti e nei limiti previsti. Operatori economici e mercati online devono informare, verificare l’identità e lo status dei clienti, segnalare le transazioni sospette e denunciare sparizioni e furti significativi entro 24 ore. Il regolamento modifica anche REACH per il nitrato di ammonio, disciplina deleghe alla Commissione, clausole di salvaguardia nazionali e prevede l’abrogazione del regolamento (UE) n. 98/2013 dal 1º febbraio 2021.
Norme armonizzate sull’immissione sul mercato, la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione, l’uso e la segnalazione di precursori di esplosivi, con restrizioni per i privati e obblighi per operatori economici e mercati online.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele o sostanze che le contengono. Incide su operatori economici, mercati online, utilizzatori professionali e privati nell’Unione, con disciplina specifica per la vendita offline e online, per le licenze nazionali eventualmente mantenute o istituite dagli Stati membri e per la segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi. Sono espressamente esclusi alcuni prodotti e settori: articoli ai sensi del regolamento REACH, articoli pirotecnici, articoli pirotecnici per usi non commerciali da parte di forze armate/autorità di contrasto/vigili del fuoco, equipaggiamento pirotecnico marittimo, articoli pirotecnici per l’industria aerospaziale, capsule a percussione per giocattoli e medicinali legittimamente resi disponibili a privati su prescrizione medica.
Regolamento (UE) 2019/1148 sui precursori di esplosivi
Il regolamento mira a rafforzare e armonizzare nell’Unione le restrizioni e i controlli sulle sostanze chimiche che possono essere usate impropriamente per la fabbricazione illecita di esplosivi. La finalità è duplice: ridurre l’accesso dei privati ai precursori più rischiosi e garantire la segnalazione tempestiva di operazioni sospette, sparizioni e furti significativi lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Contesto e rapporto con il precedente regime
Il nuovo testo sostituisce il regolamento (UE) n. 98/2013, ritenuto utile ma non più sufficiente rispetto all’evoluzione della minaccia terroristica e criminale. I considerando evidenziano la necessità di un quadro più uniforme per evitare barriere al mercato interno, rafforzare la sicurezza pubblica e favorire al contempo libera circolazione, concorrenza e innovazione. Il regolamento si innesta anche sul REACH, sulla protezione dei dati personali e su strumenti di cooperazione penale e doganale già esistenti.
Ambito di applicazione e nozioni rilevanti
Il regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II, nonché alle miscele e sostanze che le contengono. Restano escluse categorie specifiche, tra cui articoli REACH, articoli pirotecnici e determinati impieghi settoriali (forze armate, autorità di contrasto, vigili del fuoco, industria aerospaziale, equipaggiamento marittimo, capsule a percussione per giocattoli e medicinali soggetti a prescrizione). Le definizioni centrali sono quelle di "operatore economico", "utilizzatore professionale", "privato", "mercato online", "precursore di esplosivi soggetto a restrizioni" e "precursore di esplosivi disciplinato".
Restrizioni per i privati e regimi di licenza
La regola generale è il divieto per i privati di acquistare, introdurre, detenere o usare i precursori soggetti a restrizioni oltre i valori limite dell’allegato I. Gli Stati membri possono però mantenere o istituire regimi di licenza per alcuni precursori e soltanto nei limiti consentiti dall’allegato I; per alcuni prodotti, come clorati e perclorati di potassio e sodio, le licenze non sono ammesse. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le misure adottate, che vengono pubblicate in un elenco ufficiale.
Rilascio, durata e controllo delle licenze
Il rilascio della licenza richiede la valutazione della necessità dimostrabile, della legittimità dell’uso, dell’esistenza di alternative meno pericolose, dei precedenti del richiedente e delle condizioni di custodia. L’autorità competente deve negare la licenza in presenza di dubbi ragionevoli sulla finalità lecita. La licenza può essere limitata a uso singolo o multiplo e non può durare più di tre anni. È possibile imporre diritti amministrativi nei limiti del costo di istruttoria, sospendere o revocare la licenza e prevedere mezzi di impugnazione secondo il diritto nazionale. È inoltre ammesso il riconoscimento di licenze rilasciate da altri Stati membri.
Obblighi lungo la catena di approvvigionamento e vendite online
Gli operatori economici devono informare i destinatari delle restrizioni o dell’obbligo di segnalazione, assicurare la formazione del personale e, per le vendite a utilizzatori professionali, ad altri operatori economici o a privati con licenza, verificare identità, status e uso previsto. Per i privati con licenza, la verifica riguarda identità e validità della licenza e la quantità acquistata. I mercati online non sono considerati operatori economici in senso pieno, ma devono informare i propri utenti e adottare misure che li aiutino a rispettare i propri obblighi; inoltre sono soggetti agli obblighi di individuazione e segnalazione delle transazioni sospette con procedure adattate all’ambiente digitale.
Segnalazioni, contatti nazionali e tempi
Le transazioni sospette devono essere segnalate quando vi siano indicatori di rischio, come incoerenza dell’uso dichiarato, quantità insolite, riluttanza a fornire documenti o pagamenti anomali. Gli operatori economici e i mercati online devono adottare procedure adeguate e proporzionate per l’individuazione; la segnalazione deve avvenire entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto. Ogni Stato membro deve istituire un punto di contatto nazionale, reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per ricevere segnalazioni di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi. Anche sparizioni e furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore dal rilevamento.
Formazione, ispezioni e linee guida
Gli Stati membri devono formare autorità di contrasto, soccorritori e dogane, organizzare campagne di sensibilizzazione almeno annuali e favorire il dialogo con operatori economici e mercati online. Devono inoltre dotarsi di autorità nazionali preposte alle ispezioni con risorse e poteri adeguati. La Commissione deve emanare linee guida aggiornate, in tutte le lingue ufficiali, su ispezioni, vendite a distanza, misure per i mercati online, scambio di informazioni, segnalazione delle transazioni sospette e custodia sicura delle sostanze.
Clausola di salvaguardia e poteri della Commissione
Se uno Stato membro ritiene che una sostanza non inclusa negli allegati, o una sostanza elencata ma a determinate concentrazioni, presenti rischi per la fabbricazione illecita di esplosivi, può imporre restrizioni, divieti o obblighi di segnalazione. Deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri e sensibilizzare gli operatori nazionali. La Commissione può reagire proponendo modifiche agli allegati o, entro 60 giorni, dichiarare la misura non giustificata. In parallelo, la Commissione può modificare gli allegati tramite atti delegati, con delega quinquennale a decorrere dal 31 luglio 2019 e procedura d’urgenza in caso di necessità.
Modifica del REACH, monitoraggio e applicazione transitoria
Il regolamento interviene sul REACH sopprimendo parti della voce sul nitrato di ammonio nell’allegato XVII. Prevede inoltre un sistema di monitoraggio e una relazione annuale degli Stati membri dal 2 febbraio 2022 su transazioni sospette, sparizioni e furti, licenze, sensibilizzazione e ispezioni, distinguendo online e offline quando richiesto. La Commissione deve definire un programma di monitoraggio entro il 1º agosto 2020 e svolgere una valutazione entro il 2 febbraio 2026.
Entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1º febbraio 2021. Il regolamento (UE) n. 98/2013 è abrogato con effetto dalla stessa data. Le licenze già rilasciate restano valide fino alla loro scadenza originaria o, se anteriore, fino al 2 febbraio 2022; i privati possono continuare fino a tale data a detenere, introdurre e usare precursori legalmente acquistati prima del 1º febbraio 2021.
Disposizioni principali
Oggetto e prevalenza di norme più rigorose
Stabilisce norme armonizzate sulla messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso di sostanze o miscele che possono essere impropriamente utilizzate per fabbricare esplosivi, per limitarne la disponibilità ai privati e assicurare la segnalazione di transazioni sospette. Restano impregiudicate eventuali disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione per le sostanze degli allegati I e II.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Si applica alle sostanze degli allegati I e II e alle miscele o sostanze che le contengono. Sono escluse varie categorie di articoli e prodotti pirotecnici, nonché i medicinali rilasciati a privati su prescrizione medica secondo il diritto nazionale.
Definizioni chiave
Definisce, tra l’altro, sostanza, miscela, articolo, messa a disposizione, introduzione, uso, transazione sospetta, privato, utilizzatore professionale, operatore economico, mercato online, precursore di esplosivi soggetto a restrizioni e precursore di esplosivi disciplinato. Rileva anche la definizione di attività agricola.
Restrizioni per i privati e regime di licenze
I precursori soggetti a restrizioni non possono essere messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati. Gli Stati membri possono tuttavia mantenere o istituire un regime di licenze per alcuni precursori e fino ai valori limite della colonna 3 dell’allegato I; devono notificare le misure alla Commissione, che pubblica l’elenco delle misure notificate. Per alcuni prodotti non è consentita alcuna licenza (ad esempio clorato/perclorato di potassio e di sodio, e nitrato di ammonio alle condizioni dell’allegato I).
Rilascio, durata e revoca delle licenze
Gli Stati membri che rilasciano licenze devono valutare la necessità dimostrabile, la legittimità dell’uso, la disponibilità di alternative, i precedenti del richiedente e le modalità di immagazzinamento. La licenza deve essere rifiutata se vi sono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso o dell’intenzione. La validità non può superare tre anni; possono essere previsti uso singolo o multiplo, diritti entro il costo della gestione, sospensione o revoca e ricorsi secondo il diritto nazionale. È possibile il riconoscimento reciproco tra Stati membri; le informazioni su condanne in altri Stati membri sono acquisite tramite la decisione quadro 2009/315/GAI, con risposta entro 10 giorni lavorativi.
Informazione lungo la catena di approvvigionamento
Gli operatori economici devono informare i destinatari, a monte e a valle della catena, che la messa a disposizione, introduzione, detenzione o uso dei precursori è soggetta a restrizioni o all’obbligo di segnalazione. Il personale coinvolto nella vendita deve essere consapevole dei prodotti che contengono precursori disciplinati e istruito sugli obblighi del regolamento. I mercati online devono informare i propri utenti dei relativi obblighi.
Verifica dell’identità e dell’uso previsto
Per le vendite a privati con licenza, l’operatore economico verifica per ogni transazione identità e licenza e registra la quantità sulla licenza. Per le vendite a utilizzatori professionali o altri operatori economici, deve acquisire documenti identificativi, dati dell’attività e uso previsto, salvo verifica già effettuata nell’anno precedente e transazione non significativamente diversa. L’operatore valuta la compatibilità dell’uso dichiarato con l’attività del cliente e può rifiutare la transazione, segnalandola ai sensi dell’articolo 9. Le informazioni sono conservate per 18 mesi e rese disponibili alle autorità competenti.
Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti
Operatori economici e mercati online devono segnalare le transazioni sospette tenendo conto di indicatori quali impossibilità di spiegare l’uso previsto, quantità o combinazioni insolite, riluttanza a fornire documenti o uso di metodi di pagamento inconsueti. Ogni Stato membro istituisce punti di contatto nazionali disponibili 24/7. La segnalazione delle transazioni sospette o dei tentativi va effettuata entro 24 ore dalla qualificazione come sospette; analogamente, operatori economici, utilizzatori professionali e privati con licenza devono segnalare entro 24 ore sparizioni e furti significativi.
Formazione, sensibilizzazione e ispezioni
Gli Stati membri devono assicurare formazione a forze di polizia, soccorritori e dogane, organizzare almeno annualmente azioni di sensibilizzazione e promuovere scambi periodici con operatori e mercati online. Devono inoltre istituire autorità nazionali preposte alle ispezioni con risorse e poteri adeguati per l’applicazione degli articoli da 5 a 9.
Linee guida della Commissione
La Commissione deve adottare e aggiornare regolarmente linee guida per facilitare cooperazione, ispezioni, vendite a distanza, misure per i mercati online, scambio di informazioni, identificazione e segnalazione delle transazioni sospette e immagazzinamento sicuro. Le linee guida devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Sanzioni nazionali
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per le violazioni del regolamento, effettive, proporzionate e dissuasive, e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione.
Clausola di salvaguardia nazionale
Se uno Stato membro ritiene che una sostanza non elencata negli allegati, o una sostanza elencata ma a concentrazioni diverse, possa essere usata per fabbricare esplosivi illeciti, può imporre restrizioni, divieti o obblighi di segnalazione. Deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri, sensibilizzare gli operatori e i mercati online e, se del caso, la Commissione valuta modifiche agli allegati o può dichiarare la misura ingiustificata entro 60 giorni. Sono salve le misure nazionali già notificate o informate ai sensi del regolamento (UE) n. 98/2013 prima del 1º febbraio 2021.
Modifica degli allegati e atti delegati
La Commissione può, mediante atti delegati, modificare i valori limite dell’allegato I o aggiungere sostanze all’allegato II, previa consultazione dei portatori di interesse. Ogni atto delegato deve essere supportato da un’analisi sugli oneri per operatori e consumatori. La delega dura cinque anni dal 31 luglio 2019, è tacitamente prorogata, ed è revocabile da Parlamento o Consiglio. È prevista una procedura d’urgenza con efficacia immediata, salva eventuale obiezione.
Modifica del regolamento REACH
Modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sopprimendo i paragrafi 2 e 3 della voce 58 relativa al nitrato di ammonio.
Monitoraggio, comunicazione e valutazione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, dal 2 febbraio 2022 e poi annualmente, dati su transazioni sospette, sparizioni e furti, domande e licenze, azioni di sensibilizzazione e ispezioni, distinguendo online e offline dove richiesto. La Commissione definisce un programma di monitoraggio entro il 1º agosto 2020 e deve svolgere una valutazione entro il 2 febbraio 2026.
Abrogazione, entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento (UE) n. 98/2013 è abrogato con effetto dal 1º febbraio 2021. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º febbraio 2021. Le licenze valide rilasciate ai sensi del vecchio regolamento restano efficaci fino alla scadenza originaria o fino al 2 febbraio 2022 se anteriore; le domande di rinnovo dal 1º febbraio 2021 seguono il nuovo regolamento. I privati possono detenere, introdurre e usare fino al 2 febbraio 2022 i precursori soggetti a restrizioni acquistati legalmente prima del 1º febbraio 2021.
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