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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30219/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti nell'ambito del concordato in appello. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale indicato le ragioni per cui aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 c.p.p., cioè di non procedere a una verifica/esplicitazione dei presupposti per una eventuale declaratoria di proscioglimento immediato. Il ricorso è stato ritenuto generico e, soprattutto, fondato su una censura non consentita nel perimetro del ricorso avverso la sentenza emessa in concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice; non sono invece proponibili censure relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della sanzione se nei limiti di legge. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la sentenza emessa ai sensi di tale norma è impugnabile in cassazione solo per motivi inerenti alla validità dell'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione del mancato esame dei presupposti per il proscioglimento immediato non è motivo ammissibile di ricorso avverso la sentenza resa nel concordato in appello.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102

    Precedente richiamato per affermare che sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della sanzione, se questa rientra nei limiti legali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo censure relative alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione al contenuto dell'accordo.
  • Non è ammissibile dolersi in cassazione della mancata motivazione sulla non applicazione dell'art. 129 c.p.p. quando la sentenza deriva da concordato in appello, poiché tale profilo esula dai motivi consentiti.
  • Le doglianze sui motivi rinunciati o sulla pena sono inammissibili se la sanzione applicata resta nei limiti edittali e corrisponde a quanto previsto dalla legge.
  • La proposizione di censure generiche e apodittiche nel ricorso per cassazione contribuisce alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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