Regolamento (UE) 2025/842
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/842 della Commissione, del 6 maggio 2025, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene con una rettifica mirata di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’ambito dell’EU ETS. La Commissione constata errori nella versione francese e in quella svedese, introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, che incidono sulla sostanza di alcune disposizioni tecniche. La rettifica ha effetto solo su tali lingue e non altera il contenuto delle altre versioni linguistiche.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle versioni linguistiche francese e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, limitatamente alle correzioni indicate negli allegati richiamati. La rettifica riguarda il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE e incide su specifiche disposizioni tecniche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493. Non modifica le altre versioni linguistiche del regolamento 2018/2066.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/842 della Commissione interviene come atto correttivo di specifiche versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nel quadro della direttiva 2003/87/CE. La Commissione rileva che alcuni errori, introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, incidono sulla sostanza di disposizioni tecniche e possono riflettersi su obblighi e diritti degli operatori economici.
Base giuridica e contesto normativo
L’atto è adottato ai sensi della direttiva 2003/87/CE, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 30 septies, paragrafo 5. Il regolamento si colloca nel sistema UE di scambio di quote di emissione e riguarda regole tecniche di monitoraggio e comunicazione delle emissioni.
Correzioni introdotte
La rettifica concerne esclusivamente le versioni francese e svedese del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
- Nella versione francese, viene corretto l’allegato III bis, sezione 1, punto 8, nella definizione di «ultimo piano di volo».
- Nella versione svedese, viene corretto l’allegato VII, tabella, voce «Effluenti gassosi ai fini dell’articolo 43, paragrafo 4», seconda colonna, in relazione alla frequenza minima delle analisi.
- Sempre nella versione svedese, viene corretto l’allegato X, sezione 1, punto 8, lettera a), per quanto riguarda le unità di misura da utilizzare nelle informazioni da comunicare.
La Commissione precisa espressamente che le altre versioni linguistiche non sono interessate dalla rettifica.
Effetti temporali e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori soggetti al sistema ETS, il rilievo principale è interpretativo e linguistico: la rettifica mira a ripristinare la corretta formulazione di alcune disposizioni tecniche nelle versioni francese e svedese, evitando incertezze applicative su definizioni, frequenza delle analisi e unità di misura da impiegare nelle comunicazioni.
Disposizioni principali
Rettifica delle versioni francese e svedese
La Commissione rettifica la versione francese dell’allegato III bis, sezione 1, punto 8, relativa alla definizione di «ultimo piano di volo», nonché la versione svedese dell’allegato VII, tabella, voce «Effluenti gassosi ai fini dell’articolo 43, paragrafo 4», seconda colonna, sulla frequenza minima delle analisi, e dell’allegato X, sezione 1, punto 8, lettera a), sulle unità di misura da usare nelle informazioni da comunicare. La rettifica è necessaria perché gli errori, introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, incidono sulla sostanza delle disposizioni e possono influire su diritti e obblighi degli operatori economici.
Ambito limitato della rettifica
La Commissione precisa che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Base giuridica e conformità procedurale
Il regolamento è adottato sulla base della direttiva 2003/87/CE, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 30 septies, paragrafo 5. Le misure risultano conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, formulato prima dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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