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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1268

Regolamento delegato (UE) 2025/1268 della Commissione, del 6 maggio 2025, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/1237 e (UE) 2020/760 a seguito dell’istituzione del sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN)

Normativa europea32025R1268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro dei titoli di importazione ed esportazione agricoli per consentire l’uso del sistema elettronico ELAN, collegato allo sportello unico doganale dell’UE. Adegua le regole su presentazione, compilazione, trasferimento, comunicazioni e controlli dei titoli, sia nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 sia nel regolamento delegato (UE) 2020/760. Le modifiche tengono conto del periodo transitorio e prevedono ancora, in casi limitati, l’uso della carta. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/1237 e (UE) 2020/760 per integrare il sistema elettronico ELAN nelle formalità non doganali agricole e nella gestione dei titoli e dei contingenti tariffari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità emittenti e doganali, agli operatori economici e ai titolari/cessionari di titoli di importazione ed esportazione nel settore agricolo disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda in particolare i documenti e i titoli relativi a importazioni ed esportazioni, i contingenti tariffari soggetti a titoli, nonché specifiche filiere e prodotti come la canapa, l’aglio, l’alcole etilico e il riso. L’applicazione è coordinata con il periodo transitorio previsto dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272; durante tale periodo restano possibili titoli basati sui modelli cartacei previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e, in caso di indisponibilità temporanea di ELAN, l’uso della carta come soluzione di riserva.

Modifica dei regolamenti su titoli agricoli e contingenti tariffari in funzione di ELAN

Il regolamento interviene sul regime dei titoli di importazione ed esportazione agricoli per integrare il nuovo sistema elettronico ELAN, istituito nell’ambito dello sportello unico doganale dell’UE. La finalità è rendere disponibili in formato elettronico alle autorità doganali i documenti necessari per le formalità non doganali, riducendo gli adempimenti cartacei e armonizzando gli scambi tra sistemi nazionali, ELAN ed EU CSW-CERTEX.

Contesto normativo e finalità

Il testo si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2022/2399 sullo sportello unico doganale dell’Unione e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2025/1269 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, che istituiscono ELAN. I considerando evidenziano la necessità di un quadro giuridico adeguato per consentire l’uso dei nuovi modelli di dati elettronici, sostituire progressivamente i modelli cartacei e disciplinare il periodo transitorio, inclusa la possibilità di utilizzare ancora la carta in caso di indisponibilità del sistema.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2016/1237

L’articolo 1 aggiorna innanzitutto le definizioni, introducendo il rinvio alle istruzioni tecniche pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale e alle definizioni dei regolamenti ELAN. Vengono poi adattate le regole sulla presentazione delle dichiarazioni doganali: la dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione può essere presentata dal titolare, dal cessionario o da un rappresentante doganale designato, con riferimento ai dati contenuti nel titolo elettronico o, nel periodo transitorio, nei modelli cartacei.

L’articolo 6 è modificato per chiarire che il trasferimento dei diritti è ammesso a favore di un solo cessionario per titolo e solo per le quantità non ancora imputate; inoltre, se un titolo ELAN1L-AGRIM retrocede al titolare, questi può trasferirlo nuovamente a un altro cessionario unico nei limiti del quantitativo residuo.

L’articolo 8 è sostituito per disciplinare le comunicazioni alla Commissione: oltre ai titoli sostitutivi, restano oggetto di comunicazione forza maggiore, controlli sulla canapa, titoli per l’alcole etilico, quantitativi per il riso, irregolarità, autorità competenti e timbri ufficiali. Per i titoli disponibili in ELAN, le comunicazioni sono richieste solo su domanda della Commissione.

L’articolo 9, relativo alla canapa, viene allineato a ELAN1L-AGRIM: il rilascio del titolo di importazione presuppone la prova del rispetto delle condizioni previste dall’articolo 189, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle eventuali condizioni nazionali. È inoltre soppresso l’articolo 10, poiché per l’aglio non è più necessario il titolo di importazione dal 1° ottobre 2017.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2020/760

L’articolo 2 è riscritto per includere tra le norme applicabili anche i regolamenti UE relativi a ELAN. In questo modo la disciplina dei contingenti tariffari soggetti a titoli viene espressamente coordinata con il nuovo ecosistema elettronico.

L’articolo 5, paragrafo 2, introduce una regola specifica sul ritardo nella presentazione della prova di utilizzo del titolo: se l’immissione in libera pratica o l’esportazione avviene nel periodo di validità del titolo, ma la prova è presentata oltre il termine, la cauzione è incamerata al 3% per ciascun giorno di ritardo. Le verifiche sull’uso dei titoli avvengono direttamente in ELAN, oppure nei sistemi elettronici nazionali durante il periodo transitorio; per i titoli cartacei continua ad applicarsi la disciplina ordinaria.

L’articolo 10 viene semplificato: il quantitativo di riferimento si fonda su una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, senza più richiedere l’indicazione dei numeri di fattura. Il precedente paragrafo 2 è soppresso.

L’articolo 17 è riformulato in modo dettagliato per le notifiche periodiche alla Commissione sui contingenti tariffari: gli Stati membri devono comunicare quantitativi domandati, titoli rilasciati, quantità inutilizzate, assegnazioni senza titolo, quantitativi effettivamente immessi in libera pratica o esportati, dati relativi alla registrazione preventiva LORI e informazioni sui documenti rilasciati da paesi terzi. Se i titoli sono gestiti in ELAN o trasmessi a ELAN, la Commissione può richiederne la comunicazione; per i documenti di paesi terzi disponibili in ELAN, è sufficiente indicare il numero dell’ELAN1L-TCDOC nella sezione pertinente dell’ELAN1L-AGRIM.

Regime transitorio e modalità operative

Il regolamento rinvia espressamente al periodo transitorio dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. Durante tale fase possono continuare a essere usati i modelli cartacei dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e, più in generale, le modifiche introdotte si applicano in coerenza con le norme transitorie sui titoli e sui documenti rilasciati da paesi terzi previste anche dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834.

Interoperabilità e entrata in vigore

I considerando sottolineano che la digitalizzazione incide sui servizi pubblici digitali transeuropei e che è stata svolta una valutazione dell’interoperabilità, con pubblicazione della relativa relazione sul portale "Europa interoperabile". Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione di ELAN nel regime dei titoli agricoli

Vengono aggiornate le definizioni e i riferimenti normativi per collegare il regime dei titoli di importazione ed esportazione al sistema ELAN e alle istruzioni tecniche pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale. Nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 si aggiunge la definizione di "istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea" e si richiamano le definizioni dei regolamenti delegato (UE) 2025/1269 ed esecuzione (UE) 2025/1272.

Presentazione delle dichiarazioni e uso dei titoli elettronici

L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 è riscritto per consentire la presentazione della dichiarazione doganale da parte del titolare, del cessionario o di un rappresentante doganale designato, anche sulla base dei dati contenuti nel titolo elettronico ELAN1L-AGRIM o nei modelli transitori. Si chiarisce la corrispondenza tra le sezioni del nuovo modello di dati e i soggetti legittimati.

Trasferimento dei titoli e retrocessione

L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 viene modificato per precisare che il trasferimento dei diritti può avvenire a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto e solo per le quantità non ancora imputate. Per i titoli rilasciati secondo ELAN1L-AGRIM, se il titolo viene retrocesso al titolare, questi può trasferirlo nuovamente a un altro cessionario unico nei limiti del quantitativo residuo.

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 è sostituito: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, secondo le condizioni stabilite nell’atto di esecuzione ex articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, una serie di informazioni su titoli sostitutivi, forza maggiore, canapa, alcole etilico, riso, irregolarità, autorità competenti e timbri ufficiali. Per i titoli resi disponibili in ELAN la comunicazione avviene su richiesta della Commissione.

Titoli per i prodotti a base di canapa

L’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 è aggiornato per prevedere che l’immissione in libera pratica dei prodotti a base di canapa elencati nelle sezioni C, D e G della parte I dell’allegato sia soggetta a titolo di importazione secondo ELAN1L-AGRIM o le istruzioni pubblicate nella serie C della GU. Durante il periodo transitorio possono essere usati i modelli cartacei dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; il titolo è rilasciato solo se è provata la conformità all’articolo 189, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle condizioni nazionali applicabili.

Soppressione delle disposizioni sull’aglio

È soppresso l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, coerentemente con il fatto che dal 1° ottobre 2017 l’obbligo di titolo di importazione non si applica alle importazioni di aglio.

Norme applicabili nella gestione dei contingenti tariffari

L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/760 è sostituito per includere, tra le norme applicabili, anche i regolamenti delegato (UE) 2025/1269 ed esecuzione (UE) 2025/1272 sul sistema ELAN, oltre al codice doganale dell’Unione, ai regolamenti delegati e di esecuzione già vigenti in materia di titoli e cauzioni.

Svincolo e incameramento delle cauzioni

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760 stabilisce che, se la prova dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione è presentata oltre il termine, la cauzione è incamerata nella misura del 3% per ogni giorno di ritardo. Le autorità competenti verificano l’uso dei titoli direttamente in ELAN o, nel periodo transitorio, nei sistemi elettronici nazionali; se i titoli o estratti sono cartacei, si applica la disciplina ordinaria.

Quantitativo di riferimento e dichiarazione doganale

L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/760 è modificato: il quantitativo di riferimento si determina sulla base di una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. È soppresso l’obbligo di fare riferimento ai numeri di fattura nella dichiarazione doganale.

Notifiche alla Commissione sui contingenti

L’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2020/760 è riscritto per disciplinare le notifiche periodiche degli Stati membri sui quantitativi richiesti, rilasciati, inutilizzati, assegnati senza titolo, immessi in libera pratica o esportati, nonché sui contingenti con registrazione preventiva LORI e sui documenti rilasciati da paesi terzi. Quando i titoli sono gestiti in ELAN o trasmessi a ELAN, le informazioni possono essere richieste dalla Commissione e, se documenti e titoli sono entrambi in ELAN, basta indicare il numero ELAN1L-TCDOC nella sezione pertinente dell’ELAN1L-AGRIM.

Disposizione transitoria

Le modifiche si applicano secondo il periodo transitorio previsto dall’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 e secondo le norme transitorie applicabili ai titoli e ai documenti rilasciati da paesi terzi nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionaledoganecontingenti tariffariinteroperabilità digitale

Testo integrale

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