Regolamento (UE) 2025/846
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/846 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corrispondenza dell’identità a livello transfrontaliero delle persone fisiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità tecniche e procedurali per verificare in modo univoco l’identità delle persone fisiche nei servizi pubblici online transfrontalieri, quando si utilizzano portafogli europei di identità digitale o mezzi di identificazione elettronica notificati. Definisce quali dati devono essere utilizzati, come gestire esiti positivi o negativi del processo, quali informazioni fornire all’utente e quali registrazioni conservare. La disciplina è pensata per garantire interoperabilità, affidabilità e controllo dell’utente, con un rinvio costante alle specifiche tecniche già sviluppate a livello UE e con applicazione differita al 24 dicembre 2026.
Norme di esecuzione per la corrispondenza dell’identità a livello transfrontaliero delle persone fisiche nell’ambito del regolamento eIDAS, con riferimento a portafogli europei di identità digitale e mezzi di identificazione elettronica notificati.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi del settore pubblico, o agli organismi che agiscono per conto di un organismo del settore pubblico, quando fungono da parti facenti affidamento sulla certificazione in servizi transfrontalieri online. Disciplina i processi di corrispondenza univoca dell’identità per persone fisiche che accedono a servizi pubblici online transfrontalieri tramite portafogli europei di identità digitale o mezzi di identificazione elettronica notificati. Gli Stati membri possono estendere l’uso dei meccanismi anche a parti private facenti affidamento sulla certificazione, applicando per quanto possibile le stesse regole. Restano applicabili il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE; il regolamento si applica dal 24 dicembre 2026 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Corrispondenza dell’identità a livello transfrontaliero delle persone fisiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/846 definisce le modalità operative con cui gli organismi del settore pubblico, o i soggetti che agiscono per loro conto, devono determinare la corrispondenza univoca dell’identità delle persone fisiche nei servizi pubblici online transfrontalieri. La disciplina si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, e si coordina con la raccomandazione (UE) 2021/946 e con i lavori tecnici sull’architettura europea dell’identità digitale.
Ambito e logica del sistema
Il regolamento si applica ai casi in cui un organismo del settore pubblico funge da parte facente affidamento sulla certificazione in relazione a un servizio online transfrontaliero. L’obiettivo è assicurare una corrispondenza univoca dell’identità tramite portafogli europei di identità digitale o mezzi di identificazione elettronica notificati, potendo il processo essere svolto dalla parte che si affida alla certificazione, da un soggetto che agisce per suo conto, da un registro utilizzato da tale parte o da un sistema centralizzato. Gli Stati membri restano liberi di estendere il meccanismo anche alle parti private facenti affidamento sulla certificazione, applicando per quanto possibile le stesse regole.
Dati utilizzabili per il matching
Per i portafogli, il confronto deve basarsi sui dati di identificazione personale obbligatori indicati nella sezione 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977, integrati, se necessario, da dati facoltativi o informazioni supplementari idonei a garantire l’unicità dell’insieme presentato. Per i mezzi di identificazione elettronica notificati, il confronto deve basarsi sugli attributi obbligatori dell’insieme minimo di dati per una persona fisica di cui alla sezione 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, con eventuali informazioni aggiuntive o procedure complementari.
Esito del processo e criteri di unicità
L’esito è positivo quando la corrispondenza è esatta e si riferisce a una sola persona fisica, oppure quando l’operazione conduce a una nuova registrazione utente equivalente a un esito positivo. L’esito è invece negativo se la corrispondenza non è esatta, se riguarda più persone fisiche o se non è possibile garantire l’univocità. Il regolamento chiarisce inoltre che l’esito non deve essere compromesso, per quanto possibile, da differenze di traslitterazione, spaziatura, uso del trattino, concatenazioni e analoghe varianti ortografiche ammesse dal diritto dell’Unione o nazionale.
Sistemi centralizzati e interoperabilità
Per abbinare portafogli o mezzi di identificazione elettronica notificati di altri Stati membri a registrazioni esistenti mediante procedure online, gli Stati membri possono istituire sistemi centralizzati di corrispondenza dell’identità gestiti da organismi pubblici. La disciplina mira a rendere il processo affidabile e interoperabile tra Stati membri, riducendo il rischio di abbinamenti errati o duplicazioni di account. La Commissione richiama espressamente la necessità di riesaminare e aggiornare il regolamento alla luce degli sviluppi tecnologici e delle migliori pratiche.
Informazioni all’utente in caso di esito positivo
Quando il primo processo di corrispondenza ha esito positivo, l’utente deve essere informato dell’accesso al servizio richiesto. Se del caso, deve anche essere informato se è stato registrato come nuovo utente, se è stato abbinato a un utente esistente della parte facente affidamento sulla certificazione o di un registro utilizzato da tale parte e se potrà riutilizzare in futuro il risultato del matching. Le forme di riutilizzo possono consistere nella conservazione di un’associazione in un registro, nel rilascio di un attestato elettronico di attributi dedicato o in altre opzioni alternative rese disponibili dal soggetto che gestisce il processo.
Informazioni all’utente in caso di esito negativo e rimedi
Se il processo non consente una corrispondenza univoca, l’utente deve essere informato del mancato abbinamento e delle eventuali altre opzioni disponibili per ottenere l’accesso al servizio. Le alternative possono includere un diverso mezzo di identificazione elettronica, un portafoglio diverso, l’aggiornamento delle informazioni già registrate o l’integrazione con ulteriori dati. Se i metodi complementari portano a un esito positivo e univoco, si applicano le regole sugli esiti positivi; se invece l’utente non risulta già registrato, la parte facente affidamento sulla certificazione può trattarlo come nuovo utente e registrarlo secondo il diritto o le prassi amministrative nazionali.
Conservazione delle registrazioni e tutela dei dati personali
Per ogni processo di corrispondenza dell’identità, sia positivo sia negativo, devono essere conservate registrazioni adeguate concernenti il processo e il suo esito. Le informazioni includono i valori forniti dall’utente e dalla parte facente affidamento sulla certificazione, la data e l’ora, l’eventuale documentazione prodotta nei metodi complementari e, se del caso, gli identificatori o numeri di account utilizzati. Le registrazioni devono essere conservate per un minimo di 6 mesi e un massimo di 12 mesi a fini di sicurezza, con possibili proroghe se richieste dal diritto dell’Unione o nazionale, anche per la gestione di contestazioni e reclami. Il regolamento impone di considerare fin dalla progettazione i principi di sicurezza e tutela della vita privata.
Applicazione nel tempo e diritto applicabile
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 24 dicembre 2026. In materia di trattamento dei dati personali si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e, se pertinente, la direttiva 2002/58/CE; per le istituzioni e gli organismi dell’Unione rileva inoltre il regolamento (UE) 2018/1725. La disciplina è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce le norme per determinare la corrispondenza dell’identità a livello transfrontaliero delle persone fisiche da parte di organismi del settore pubblico o di organismi che agiscono per loro conto. La disciplina deve essere aggiornata periodicamente tenendo conto degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro svolto sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946, in particolare dell’architettura e del quadro di riferimento.
Processo di corrispondenza univoca dell’identità
L’articolo 2 impone agli Stati membri di garantire, nei servizi transfrontalieri online offerti da organismi del settore pubblico, l’uso di un processo idoneo a ottenere una corrispondenza univoca dell’identità. Il matching può essere effettuato dalla parte facente affidamento sulla certificazione, da un soggetto che agisce per suo conto, da un registro utilizzato dalla parte o da un sistema centralizzato, mediante richiesta, ricezione e convalida delle informazioni pertinenti.
Dati da utilizzare con portafogli e identificazione elettronica notificata
Per i portafogli, devono essere utilizzati i dati di identificazione personale obbligatori di cui alla sezione 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977, più eventuali dati facoltativi necessari a garantire l’unicità dell’insieme presentato. Per i regimi di identificazione elettronica notificati, si usano gli attributi obbligatori dell’insieme minimo di dati per una persona fisica di cui alla sezione 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, con eventuali informazioni supplementari o procedure complementari.
Criteri di esito positivo o negativo e tolleranza delle varianti
L’esito è positivo se la corrispondenza è esatta e riferita a una sola persona fisica, oppure se il risultato porta a una nuova registrazione utente equivalente a un processo positivo. L’esito è negativo se la corrispondenza non è esatta, riguarda più persone o non consente di garantire l’univocità. Il regolamento prevede inoltre che, per quanto possibile, l’esito non sia alterato da differenze di traslitterazione, spazi, trattini, concatenazioni o altre varianti ortografiche ammesse dal diritto UE o nazionale.
Sistemi centralizzati e possibilità per soggetti privati
Gli Stati membri possono utilizzare sistemi centralizzati di corrispondenza dell’identità, gestiti da organismi del settore pubblico, per abbinare mezzi di identificazione elettronica notificati o portafogli di altri Stati membri a registrazioni esistenti tramite procedure online. Se gli Stati membri consentono anche a parti private facenti affidamento sulla certificazione di eseguire il processo, devono applicarsi per quanto possibile i meccanismi e le procedure del regolamento.
Obblighi in caso di esito positivo
Quando il primo processo di corrispondenza ha esito positivo, l’utente deve essere informato dell’accesso ottenuto al servizio richiesto. Se del caso, l’utente deve essere informato anche se è stato registrato come nuovo utente, se è stato abbinato a un utente esistente della parte facente affidamento sulla certificazione o di un registro utilizzato da tale parte, e sulle opzioni per riutilizzare in futuro il risultato del matching. Tali opzioni includono la conservazione di un’associazione in un registro, il rilascio di un attestato elettronico di attributi dedicato o altre soluzioni alternative riutilizzabili.
Obblighi in caso di esito negativo e processi complementari
Se l’esito è negativo, l’utente deve essere informato che i dati non sono stati abbinati in modo univoco e che possono essere disponibili altre opzioni o altri metodi per ottenere l’accesso al servizio. Le alternative possono includere l’uso di un diverso mezzo di identificazione elettronica o portafoglio, l’aggiornamento delle informazioni registrate o l’integrazione con informazioni supplementari. Se i metodi complementari portano a una corrispondenza positiva e univoca, si applicano gli obblighi previsti per l’esito positivo; se l’utente risulta non precedentemente registrato, può essere trattato come nuovo utente e registrato secondo il diritto o le prassi amministrative nazionali.
Conservazione delle registrazioni e tutela dell’utente
A processo completato, con esito positivo o negativo, devono essere conservate registrazioni sul processo e sul suo esito, incluse le informazioni fornite dall’utente e dalla parte facente affidamento, la data e l’ora, la documentazione rilevante dei metodi complementari e, se del caso, gli identificatori o numeri di account utilizzati. Le registrazioni vanno conservate per almeno 6 mesi e al massimo 12 mesi, salvo proroghe richieste dal diritto dell’Unione o nazionale, anche per la gestione dei reclami. Devono essere presi in considerazione i principi di sicurezza e privacy by design.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 24 dicembre 2026. Tale differimento è collegato, in particolare, ai tempi necessari per la messa a disposizione dei portafogli europei di identità digitale e all’evoluzione dei sistemi di identificazione elettronica notificati.
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