Regolamento (UE) 2025/1269
Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il quadro giuridico per ELAN, il sistema elettronico dedicato alle formalità non doganali in agricoltura, sviluppato come modulo indipendente di TRACES e interconnesso con EU CSW-CERTEX. Esso disciplina quali documenti agricoli devono essere gestiti nel sistema, chi vi può accedere e per quali finalità, con particolare attenzione alla cooperazione tra Commissione, autorità nazionali, autorità dei paesi terzi e dogane. Stabilisce inoltre regole puntuali sulla conservazione dei documenti e dei dati personali, con un periodo massimo di archiviazione di 10 anni e una decorrenza differita delle norme di conservazione al 19 gennaio 2026.
Creazione e funzionamento del sistema elettronico ELAN per la gestione delle formalità non doganali in agricoltura e dei documenti connessi agli scambi con i paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica ai documenti utilizzati per l’espletamento delle formalità non doganali necessarie agli scambi con paesi terzi dei prodotti agricoli rientranti nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda in particolare i documenti redatti o trasmessi in ELAN, i diritti di accesso al sistema, l’accessibilità ai dati, la conservazione e l’archiviazione dei documenti e la finalità del trattamento dei documenti elettronici. Sono esclusi, per espressa previsione, alcuni documenti specifici elencati all’articolo 4, lettera b), come il certificato di esportazione dell’allegato XIV.2, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e il certificato di ispezione dell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri; le disposizioni sull’articolo 7 (conservazione e archiviazione) decorrono però solo dal 19 gennaio 2026.
Regolamento delegato (UE) 2025/1269: sistema elettronico ELAN per le formalità non doganali in agricoltura
Il regolamento dà attuazione integrativa al regolamento (UE) n. 1308/2013 istituendo un quadro giuridico per ELAN, il sistema elettronico destinato a gestire le formalità non doganali connesse agli scambi con paesi terzi di prodotti agricoli. La finalità dichiarata è semplificare e rendere più sicura la cooperazione tra autorità competenti, favorendo la digitalizzazione dei documenti e l’interconnessione con EU CSW-CERTEX e con TRACES.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i documenti necessari per le formalità non doganali nel commercio estero di prodotti rientranti nei settori dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In concreto, disciplina i documenti da creare o trasmettere in ELAN, i diritti di accesso al sistema, l’accessibilità dei dati, la conservazione e l’archiviazione e la finalità del trattamento dei documenti elettronici. I documenti sono resi disponibili a EU CSW-CERTEX in formato elettronico tramite interconnessione con ELAN.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, sono definiti ELAN, EU CSW-CERTEX, TRACES, i titoli di importazione ed esportazione, le autorità emittenti nazionali, le autorità emittenti di paesi terzi e le autorità doganali. Le definizioni servono a delimitare i soggetti competenti e il perimetro operativo del sistema, in coerenza con la disciplina di settore già applicabile ai diversi documenti agricoli.
Documenti gestiti da ELAN
ELAN consente il rilascio, la trasmissione, la conservazione e l’estrazione di:
- titoli di importazione ed esportazione disciplinati dai regolamenti delegato (UE) 2016/1237 e di esecuzione (UE) 2016/1239;
- certificati di autenticità, certificati IMA 1, certificati di ammissibilità, titoli di esportazione e certificati di esportazione disciplinati dai regolamenti delegati (UE) 2020/760 e (UE) 2020/1987 e dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, con alcune esclusioni puntualmente indicate;
- certificati di origine richiesti per specifici contingenti tariffari;
- documenti rilasciati da paesi terzi di cui all’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;
- certificati di autenticità per il riso Basmati di cui all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Ruolo e obblighi della Commissione
La Commissione deve garantire il funzionamento, la manutenzione, il supporto e gli aggiornamenti o sviluppi necessari di ELAN e della relativa infrastruttura informatica. Inoltre, ha accesso a tutti i documenti disponibili nel sistema nella misura necessaria a monitorare lo scambio di dati, informazioni e documenti e a individuare eventuali non conformità alla normativa dell’Unione applicabile ai documenti gestiti.
Accesso ai dati, rettifica e limiti di accesso
Le autorità emittenti nazionali, le autorità emittenti di paesi terzi e gli organismi competenti a rilasciare certificati di conformità possono accedere ai documenti da essi prodotti o trasmessi, nonché ai documenti rilasciati agli operatori economici del proprio territorio o trasferiti a questi ultimi. Possono anche annullare o rettificare i documenti solo se e nei limiti in cui la normativa UE applicabile al singolo documento lo consenta.
Le autorità emittenti nazionali possono accedere anche ai documenti rilasciati da autorità di paesi terzi che costituiscono condizione preliminare per il rilascio di un titolo di importazione, e devono modificarne lo status in ELAN quando richiesto dalla normativa applicabile. Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso a tutti i documenti necessari ai controlli sulle merci presentate per l’immissione in libera pratica o per lo svincolo all’esportazione.
Restano esclusi dall’accesso gli altri soggetti e organismi che non abbiano contribuito alla produzione o trasmissione dei dati o che non siano autorità doganali coinvolte nelle pertinenti operazioni di sdoganamento, salvo i casi espressamente previsti. Le autorità competenti dei paesi terzi accedono a ELAN secondo gli articoli 9 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
Conservazione, archiviazione e contenzioso
I documenti sono conservati per un massimo di 10 anni dall’ultimo giorno di validità o, se tale data non è prevista, dalla data di rilascio. Le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le marche temporali e gli scambi elettronici sono conservati per un massimo di 10 anni dalla fine del periodo di conservazione dei documenti, per garantire l’integrità del fascicolo elettronico. Anche i dati personali sono soggetti al medesimo limite massimo decennale.
Se nel periodo di archiviazione è stato presentato un ricorso o avviato un procedimento amministrativo o giudiziario, i documenti possono rimanere archiviati fino alla definizione della controversia o del procedimento. Gli Stati membri possono estrarre e utilizzare i documenti in formato accettato dagli organi giurisdizionali, ma, una volta divenute definitive le decisioni, devono cancellare immediatamente i documenti estratti.
Protezione dei dati e interoperabilità
Il sistema tratta dati personali relativi agli operatori economici, ai funzionari pubblici e agli utenti che interagiscono con ELAN. Il regolamento richiama espressamente l’applicazione sostanziale dei principi del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare quanto a conservazione, accesso, trasmissione, trasferimento e sicurezza dei dati personali.
Poiché la digitalizzazione delle formalità incide sui servizi pubblici digitali transeuropei, è stata effettuata una valutazione dell’interoperabilità ai sensi del regolamento (UE) 2024/903; la relativa relazione deve essere pubblicata sul portale "Europa interoperabile".
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 luglio 2025. La disciplina sulla conservazione e archiviazione di cui all’articolo 7 decorre invece dal 19 gennaio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione di ELAN e collegamento con CSW-CERTEX
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplinando la creazione e il funzionamento di ELAN, sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura. ELAN è sviluppato come modulo indipendente di TRACES ed è interconnesso con il sistema di scambio di certificati dell’Unione doganale (EU CSW-CERTEX) e con i sistemi informatici pertinenti della Commissione, degli Stati membri e dei paesi terzi interessati.
Ambito dei documenti gestiti nel sistema
ELAN consente il rilascio, la trasmissione, la conservazione e l’estrazione di titoli di importazione e di esportazione, di certificati relativi a contingenti tariffari, di documenti rilasciati da paesi terzi necessari per specifiche gestioni import/export e dei certificati di autenticità per il riso Basmati. Sono previsti specifici rinvii ai regolamenti delegati e di esecuzione applicabili, con esclusione di alcune categorie documentali espressamente indicate all’articolo 4, lettera b).
Accesso ai dati e ai documenti
La Commissione ha accesso a tutti i documenti disponibili in ELAN nella misura necessaria per monitorare lo scambio di dati e verificare il rispetto della normativa dell’Unione. Le autorità emittenti nazionali, le autorità emittenti di paesi terzi e gli organismi competenti per i certificati di conformità possono accedere ai documenti da essi redatti o trasmessi e, nei limiti del diritto UE applicabile, possono annullare o rettificare i documenti. Le autorità nazionali hanno inoltre accesso ai documenti rilasciati da autorità di paesi terzi quando costituiscono presupposto per il rilascio di un titolo di importazione. Le autorità doganali accedono ai documenti necessari ai controlli su merci destinate all’immissione in libera pratica o allo svincolo per l’esportazione. Le autorità o gli organismi estranei alla produzione o trasmissione dei dati, e non coinvolti nei controlli doganali pertinenti, non hanno accesso ai documenti, salvo le eccezioni previste.
Conservazione e archiviazione dei documenti e dei dati personali
I documenti sono conservati in ELAN per un massimo di 10 anni dall’ultimo giorno di validità o, se tale giorno non è stabilito dalla normativa pertinente, dalla data di rilascio. Per preservarne l’integrità, firme elettroniche, sigilli elettronici, marche temporali e scambi elettronici sono archiviati per un massimo di 10 anni dalla fine del periodo di conservazione. Anche i dati personali contenuti nei titoli, certificati e altri documenti sono conservati per non più di 10 anni. Se nel periodo di archiviazione è presentato un ricorso o avviato un procedimento amministrativo o giudiziario, i documenti possono restare archiviati fino alla definizione del contenzioso; dopo la definitività degli esiti, gli Stati membri devono cancellare immediatamente i documenti estratti.
Protezione dei dati e interoperabilità
Il regolamento prevede il trattamento di dati personali relativi agli operatori economici, ai funzionari pubblici e agli utenti del sistema, nonché dei dati generati dall’interazione con ELAN. Pur non richiamando espressamente tutti i principi di protezione dati, il testo afferma che i principi del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 fanno parte integrante del quadro normativo, in particolare per conservazione, accesso, trasmissione, trasferimento e sicurezza dei dati. È inoltre prevista una valutazione di interoperabilità ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 e la pubblicazione della relativa relazione sul portale "Europa interoperabile".
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 luglio 2025. L’articolo 7, relativo alla conservazione e archiviazione, si applica invece dal 19 gennaio 2026.
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