Regolamento (UE) 2025/849
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/849 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di informazioni alla Commissione e al gruppo di cooperazione in merito all’elenco dei portafogli europei di identità digitale certificati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce le modalità tecniche e procedurali con cui gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni necessarie per l’elenco dei portafogli europei di identità digitale certificati. L’obiettivo è consentire alla Commissione di redigere, pubblicare e aggiornare un elenco affidabile, armonizzato e leggibile meccanicamente, a supporto della fiducia e della trasparenza dell’ecosistema dei portafogli. Il testo precisa inoltre le definizioni fondamentali e dettaglia, in allegato, il contenuto minimo delle informazioni da trasmettere per ciascun portafoglio.
Definisce formati e procedure per la trasmissione alla Commissione e al gruppo di cooperazione delle informazioni sull’elenco dei portafogli europei di identità digitale certificati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione e al gruppo di cooperazione per l’identità digitale europea le informazioni relative ai portafogli europei di identità digitale certificati ai sensi dell’articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 910/2014. Riguarda sia la trasmissione iniziale delle informazioni sia il loro aggiornamento periodico in caso di modifiche, inclusi i cambiamenti dello stato di certificazione. Le informazioni sono destinate all’elenco pubblicato e mantenuto dalla Commissione in formato leggibile meccanicamente; i dati devono essere trasmessi almeno in inglese. Le attività di trattamento di dati personali restano soggette al regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, alla direttiva 2002/58/CE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/849 sulla trasmissione delle informazioni relative ai portafogli europei di identità digitale certificati
Il regolamento attua il regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato, disciplinando le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni necessarie per l’elenco dei portafogli europei di identità digitale certificati. La ratio è assicurare un elenco comune, aggiornato e leggibile meccanicamente, a tutela di trasparenza, fiducia e armonizzazione dell’ecosistema dei portafogli nell’Unione. Il regolamento si innesta nel quadro europeo dell’identità digitale e richiama, per il trattamento dei dati personali, il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE.
Ambito e finalità della disciplina
La disciplina riguarda esclusivamente gli Stati membri, tenuti a trasmettere alla Commissione e al gruppo di cooperazione per l’identità digitale europea le informazioni sui portafogli certificati. Le informazioni servono a consentire alla Commissione di redigere, pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e mantenere un elenco dei portafogli certificati in formato leggibile meccanicamente. Il considerando sottolinea che la trasmissione deve avvenire tramite un canale elettronico sicuro e che i dati vanno forniti almeno in inglese, per facilitarne accessibilità e comprensione da parte della Commissione, del gruppo di cooperazione e del pubblico.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce definizioni essenziali per la corretta compilazione delle informazioni da comunicare. In particolare:
- la "soluzione di portafoglio" comprende software, hardware, servizi, impostazioni e configurazioni, incluse le istanze di portafoglio, le applicazioni crittografiche sicure e i dispositivi crittografici sicuri;
- l’"istanza di portafoglio" è l’applicazione installata e configurata sul dispositivo o ambiente dell’utente;
- l’"unità di portafoglio" è la configurazione unica della soluzione resa disponibile a un singolo utente;
- il "fornitore del portafoglio" è la persona fisica o giuridica che fornisce soluzioni di portafoglio;
- l’"utente del portafoglio" è il soggetto che ha il controllo dell’unità di portafoglio;
- sono poi definiti l’applicazione crittografica sicura, il dispositivo crittografico sicuro, le risorse critiche e il fornitore di dati di identificazione personale.
Trasmissione delle informazioni e aggiornamenti
Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono utilizzare un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione. Le informazioni vanno trasmesse almeno in inglese. Ogni modifica delle informazioni già trasmesse, inclusi i cambiamenti dello stato di certificazione dei portafogli, deve essere comunicata tempestivamente tramite lo stesso canale. La struttura del regolamento mira anche a evitare duplicazioni e a garantire coerenza tra le informazioni nazionali e l’elenco europeo.
Contenuto informativo richiesto dall’allegato
L’allegato disciplina nel dettaglio il contenuto minimo delle comunicazioni. Per ciascun portafoglio fornito e certificato, lo Stato membro deve indicare se la trasmissione riguarda:
- un portafoglio fornito e certificato;
- una modifica di informazioni già trasmesse;
- la richiesta di eliminazione di un portafoglio dall’elenco.
Per il portafoglio certificato occorre trasmettere una descrizione completa della soluzione di portafoglio, comprensiva di nome, identificativo unico, dati del fornitore e descrizione della gestione della soluzione. Quest’ultima include, tra l’altro, caratteristiche e progettazione, rilascio, consegna e attivazione, sospensione, revoca e riattivazione, recupero e backup, rinnovo e sostituzione, nonché pratiche di gestione delle registrazioni delle transazioni.
Regime di identificazione elettronica, vigilanza e responsabilità
L’allegato richiede anche una descrizione del regime di identificazione elettronica nell’ambito del quale la soluzione di portafoglio è fornita e certificata. Le informazioni da comunicare comprendono:
- il titolo e l’identificativo unico del regime;
- le autorità responsabili;
- la descrizione della gestione e dell’organizzazione del regime;
- i dati del o dei fornitori di dati di identificazione personale;
- per ciascun fornitore, le serie di dati di identificazione personale fornite e quelle per le quali lo Stato membro garantisce l’unicità.
Devono inoltre essere descritti il regime di vigilanza, ai sensi dell’articolo 46 bis del regolamento (UE) n. 910/2014, e il regime di responsabilità ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 19, dello stesso regolamento, con riferimento sia ai fornitori di dati di identificazione personale sia al fornitore del portafoglio. È richiesta anche una descrizione del processo di registrazione, inclusa la procedura per richiedere l’unità di portafoglio e i dati di identificazione personale, la registrazione degli utenti e, se del caso, il controllo dell’identità delle persone fisiche e giuridiche.
Sospensione, revoca e certificazione
L’allegato impone infine di indicare le politiche applicabili alle autorità responsabili del regime di identificazione elettronica, comprese le modalità di sospensione o revoca dei regimi di identificazione elettronica, degli attestati di unità di portafoglio rilasciati dal fornitore del portafoglio e di qualsiasi altra parte compromessa dei portafogli. Deve essere inoltre trasmesso il certificato e la relativa relazione di valutazione della certificazione conformemente all’articolo 5 quater del regolamento (UE) n. 910/2014.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina i formati e le procedure per la trasmissione alla Commissione e al gruppo di cooperazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni relative all’elenco dei portafogli certificati previsto dall’articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 910/2014. L’elenco deve essere aggiornato periodicamente tenendo conto degli sviluppi tecnologici, della normazione e dei lavori svolti sulla base della raccomandazione (UE) 2021/946, in particolare per quanto riguarda architettura e quadro di riferimento.
Definizioni operative
L’articolo 2 definisce i principali concetti utilizzati nel regolamento, tra cui: soluzione di portafoglio, istanza di portafoglio, unità di portafoglio, fornitore del portafoglio, utente del portafoglio, applicazione crittografica sicura per il portafoglio, dispositivo crittografico sicuro per il portafoglio, risorse critiche e fornitore di dati di identificazione personale. Tali definizioni sono funzionali a identificare con precisione gli elementi tecnici e soggettivi oggetto delle comunicazioni degli Stati membri.
Canale, lingua e aggiornamento delle trasmissioni
L’articolo 3 impone agli Stati membri di trasmettere le informazioni di cui all’allegato alla Commissione e al gruppo di cooperazione tramite un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione. Le informazioni devono essere trasmesse almeno in inglese. In caso di modifiche delle informazioni già inviate, comprese le variazioni dello stato di certificazione dei portafogli, gli Stati membri devono trasmettere le informazioni aggiornate attraverso lo stesso canale.
Contenuto informativo dell’allegato
L’allegato specifica le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere distinguendo tra: portafoglio fornito e certificato, modifica di informazioni già trasmesse e richiesta di eliminazione di un portafoglio dall’elenco. Per un portafoglio fornito e certificato sono richieste, tra l’altro, una descrizione della soluzione di portafoglio (nome, identificativo unico, dati del fornitore, caratteristiche, rilascio, attivazione, sospensione, revoca, recupero, backup, rinnovo, sostituzione e registri delle transazioni), una descrizione del regime di identificazione elettronica associato (titolo, identificativo, autorità responsabili, organizzazione, fornitori di dati di identificazione personale, serie di dati, unicità garantita dallo Stato membro, vigilanza e responsabilità ai sensi degli articoli 46 bis e 5 bis, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 910/2014, nonché processo di registrazione e politiche di sospensione o revoca) e il certificato con la relazione di valutazione della certificazione ai sensi dell’articolo 5 quater del medesimo regolamento.
Entrata in vigore
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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