Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2414/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Determinazione dirigenziale di registro di area n. 140 e registro generale n. 404 del 29 luglio 2025 con cui la Comunità Montana Triangolo Lariano, in qualità di Centrale Unica di Committenza, ha aggiudicato in via definitiva a DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l. (C.F. e P. I.V.A. 03533220129) la “procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Erba (CO) per 5 anni” (C.I.G. B723A51781); b) della Determinazione dirigenziale n. 523 del 4 agosto 2025 con cui il Comune di Erba ha decretato la presa d'atto dell'aggiudicazione della “gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Erba per 5 anni periodo 09/2025-08/2030 - CIG B723A51781” disposta dalla Comunità Montana Triangolo Lariano (C.U.C.) con la determinazione Registro di Area n. 104 registro generale n. 404 del 29 luglio 2025 in approvazione del report della gara n. 202413087; c) della Determinazione dirigenziale di registro di area n. 169 e registro generale n. 472 del 12 settembre 2025 con cui la Comunità Montana Triangolo Lariano, in qualità di Centrale Unica di Committenza, ha convalidato la Determinazioni n. 140 del 29 luglio 2025; d) di tutti i verbali di gara e in particolare di quello del 22 luglio 2025 nella parte in cui la commissione giudicatrice ha omesso di verificare la congruità dei costi della manodopera esposti in offerta da DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l.; e) per quanto occorrer possa, in parte qua, della nota prot. n. 0034485/2025 del 17 settembre 2025; f) del bando nei limiti di cui in ricorso; g) del disciplinare di gara nei limiti di cui in ricorso; h) del capitolato speciale di appalto e relativi allegati nei limiti di cui in ricorso; i) del disciplinare - e segnatamente degli artt. 9, 14, 16 e 24 dello stesso - nell'ipotesi in cui il combinato disposto di tali disposizioni non dovesse essere interpretato nel senso che l'allegazione all'offerta tecnica del progetto di riassorbimento e delle concrete modalità con le quali il concorrente avrebbe inteso assicurare la stabilità occupazionale e la clausola sociale non costituiscano adempimenti previsti a pena di esclusione; l) per quanto occorrer possa del bando tipo ANAC n. 1/2023 nel caso in cui le disposizioni contenute agli artt. 9, 14, 16 e 24 dello stesso non dovessero essere interpretate nel senso prospettato al punto che precede; m) del disciplinare - e segnatamente dell'art. 23 dello stesso - nella parte in cui non ha previsto ai sensi dell'art. 100, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 la necessità di sottoporre a verifica dell'anomalia l'offerta che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa; n) del contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei “gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Erba per 5 anni periodo 09/2025-08/2030 - CIG B723A51781” ove nelle more fosse stato sottoscritto tra il Comune di Erba e DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l.; o) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dalle Amministrazioni intimate in relazione alla gara d'appalto di cui qui si controverte; e per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, c.p.a. del contratto di appalto ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra il Comune di Erba e la controinteressata nonché per la condanna i. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento dell'aggiudicazione, esclusione dalla gara di DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l. e scorrimento della graduatoria ovvero, per il caso in cui il contratto di appalto fosse già stato sottoscritto tra il Comune di Erba e la controinteressata, per il subentro della ricorrente nell'esecuzione dello stesso previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del c.p.a. (e con espressa riserva di proporre separata azione e/o domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario nell'ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica così come richiesto con il presente ricorso); ii. delle Amministrazioni intimate, nel caso in cui fosse accertata l'illegittimità dell'omessa verifica da parte del Comune di Erba della congruità dei costi della manodopera e della capienza complessiva dell'offerta di DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l., al risarcimento del danno in forma specifica con annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata e con ordine di riedizione della verifica della congruità dei costi della manodopera e dell'anomalia dell'offerta della controinteressata. B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l. il 3.11.2025: - per l'annullamento dei verbali di ammissione di Eureka S.r.l., valutazione ed attribuzione del punteggio alla predetta società (verbale n. 1 del 15.07.2025, n. 2 e 3 del 17.07.2025, n. 4 del 22.07.2025, n. 5 del 24.07.2025, n. 6 del 25.07.2025, n. 7 del 29.07.2025) in relazione alla “procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Erba (CO) per 5 anni” (C.I.G. B723A51781), di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; - di tutti i successivi provvedimenti con i quali si approvano gli atti di gara, in particolare la determina di aggiudicazione n. 140 del 29-07-2025 resa dalla Comunità Montana Triangolo Lariano, in qualità di Centrale Unica di Committenza, limitatamente alla ritenuta validità dell’offerta e conseguente ammissione di Eureka S.r.l., all’attribuzione di punteggio e collocazione della stessa al 2 posto nella graduatoria finale; e per la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale proposto da Eureka S.r.l. per difetto di legittimazione e per carenza di interesse. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EUREKA S.R.L. il 17.11.2025: o) degli stessi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo alla luce delle risultanze della produzione documentale depositata in giudizio dalla difesa di DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l. il 20 ottobre 2025; p) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dalle Amministrazioni intimate in relazione alla procedura selettiva di cui qui si controverte; e per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, c.p.a. del contratto di appalto ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra il Comune di Erba e la controinteressata nonché per la condanna i. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento dell'aggiudicazione, esclusione dalla gara di DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l. e scorrimento della graduatoria ovvero, per il caso in cui il contratto di appalto fosse già stato sottoscritto tra il Comune di Erba e la controinteressata, per il subentro della ricorrente nell'esecuzione dello stesso previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del c.p.a. (e con espressa riserva di proporre separata azione e/o domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario nell'ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica così come richiesto con il presente ricorso); ii. delle Amministrazioni intimate, nel caso in cui fosse accertata l'illegittimità dell'omessa verifica da parte del Comune di Erba della congruità dei costi della manodopera e della capienza complessiva dell'offerta di DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l., al risarcimento del danno in forma specifica con annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata e con ordine di riedizione della verifica della congruità dei costi della manodopera e dell'anomalia dell'offerta della controinteressata.

Giustizia amministrativa202503697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara per la gestione quinquennale dei servizi cimiteriali del Comune di Erba, presa d’atto comunale, atto di convalida e atti di gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione all’impresa controinteressata, deducendo principalmente: la mancata esclusione dell’aggiudicataria per omessa dichiarazione dell’impegno a garantire la stabilità occupazionale e per mancata allegazione del progetto di riassorbimento del personale previsto dalla lex specialis; l’illegittima omessa verifica della congruità dei costi della manodopera e dell’anomalia dell’offerta, considerato che l’aggiudicataria aveva indicato costi del personale pari a euro 630.000,00, inferiori ai costi stimati dalla stazione appaltante in euro 747.278,50; ulteriori censure, formulate con motivi aggiunti, sulla sostenibilità economica dell’offerta, sui minimi salariali, sul costo del personale e sull’utile dichiarato. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente contro l’ammissione e la valutazione dell’offerta della seconda classificata, deducendo, tra l’altro, eccessiva secretazione dell’offerta tecnica, non equivalenza del CCNL applicato, inattendibilità dei costi della manodopera, difformità dell’organizzazione del personale, violazione della separazione tra offerta tecnica ed economica, carenza dei requisiti di capacità tecnica e mancata iscrizione alla white list.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che, quando entrambe le impugnazioni hanno natura escludente, gli interessi delle parti siano equivalenti e il ricorso incidentale non debba essere esaminato in via preliminare. Ha accolto il motivo relativo alla clausola sociale: gli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023 e gli artt. 9, 15.1, 16 e 24 del disciplinare imponevano ai concorrenti sia la dichiarazione di impegno a garantire la stabilità occupazionale sia l’allegazione di un progetto di assorbimento con le concrete modalità di attuazione. Tali elementi costituivano componenti essenziali dell’offerta, non sanabili mediante soccorso istruttorio né mediante condotte successive all’aggiudicazione. L’aggiudicataria non aveva prodotto né la dichiarazione né il progetto; l’assunzione successiva dei lavoratori dell’impresa uscente non poteva sanare retroattivamente la carenza, né la convalida poteva regolarizzare un’offerta priva di elementi essenziali. Il TAR ha inoltre accolto le censure sull’omessa verifica dei costi della manodopera e dell’anomalia: il ribasso diretto dei costi rispetto alla stima della stazione appaltante costituiva elemento specifico idoneo a imporre un’istruttoria sulla congruità, sul rispetto dei minimi salariali e sulla sostenibilità complessiva dell’offerta. I motivi aggiunti relativi al merito tecnico-economico dell’offerta sono stati invece dichiarati inammissibili, poiché avrebbero richiesto una valutazione originaria di poteri discrezionali non ancora esercitati dall’amministrazione. È stata respinta l’istanza di verificazione o CTU. Il ricorso incidentale è stato respinto: la secretazione non impediva alla commissione di conoscere integralmente l’offerta; le censure sull’equivalenza del CCNL e sull’anomalia dell’offerta della seconda classificata erano inammissibili perché non precedute da valutazione amministrativa; l’organizzazione del personale risultava compatibile con il capitolato; non vi era prova della commistione tra offerta tecnica ed economica; i requisiti di capacità tecnica risultavano documentati o comunque autodichiarati, mentre la domanda di rinnovo della white list era equiparabile alla domanda di iscrizione prevista dal disciplinare. Sono stati annullati gli atti impugnati, in particolare l’aggiudicazione e la convalida. La domanda di subentro è stata dichiarata improcedibile perché il contratto non era stato ancora sottoscritto. Le spese sono state poste a carico della Comunità Montana, del Comune e dell’aggiudicataria, in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato

    Le clausole sociali sulla stabilità occupazionale costituiscono requisiti necessari dell’offerta; la loro concreta attuazione deve essere illustrata dal concorrente secondo quanto richiesto dalla lex specialis.

  • art. 102 d.lgs. 36/2023

    nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti [...] richiedono agli operatori economici di assumere [...] l’impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato

    L’impegno alla stabilità occupazionale deve essere assunto in gara e non può essere sostituito da comportamenti successivi all’aggiudicazione.

  • art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. 36/2023

    I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale

    I costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante possono essere ribassati, ma il concorrente deve dimostrare, nell’eventuale verifica di anomalia, che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che sono rispettati i minimi salariali.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

    I costi della manodopera devono essere indicati nell’offerta economica e costituiscono uno degli elementi da considerare nella valutazione della congruità dell’offerta.

  • art. 110, commi 1 e 4, d.lgs. 36/2023

    le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa

    La presenza di elementi specifici, tra cui un rilevante ribasso dei costi della manodopera rispetto alla stima della stazione appaltante, impone l’attivazione della verifica di anomalia.

  • art. 100, comma 1, d.lgs. 36/2023

    l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara [...] e nei documenti di gara

    La conformità dell’offerta alla lex specialis consente di escludere un’offerta priva di elementi essenziali prescritti dalla disciplina di gara.

  • art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    gli appalti sono aggiudicati previa verifica, fra l’altro, che l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara [...] nonché nei documenti di gara

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l’esclusione per carenza di elementi essenziali dell’offerta richiesti dalla lex specialis.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione valutando per la prima volta la congruità, l’anomalia o altri profili tecnici dell’offerta quando tali poteri non siano stati esercitati.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di subentro nel contratto è improcedibile quando il contratto non è stato ancora sottoscritto.

  • art. 62, comma 9, d.lgs. 36/2023

    La Comunità Montana ha operato quale centrale di committenza nell’interesse del Comune.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata indetta quale procedura aperta.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis impone al concorrente di dichiarare l’impegno a garantire la stabilità occupazionale e di allegare un progetto di assorbimento con le concrete modalità di attuazione della clausola sociale, tali adempimenti costituiscono elementi essenziali dell’offerta; la loro omissione comporta l’esclusione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, convalida o comportamenti successivi all’aggiudicazione.
  • L’assunzione successiva dei lavoratori dell’appaltatore uscente non può regolarizzare ex post la mancanza, nell’offerta, della dichiarazione di impegno e del progetto di riassorbimento, poiché tali documenti consentono alla stazione appaltante di valutare preventivamente la serietà e la sostenibilità dell’impegno occupazionale.
  • Il ribasso dei costi della manodopera rispetto ai valori stimati dalla stazione appaltante non determina automaticamente l’esclusione dell’offerta, ma impone l’attivazione della verifica di anomalia, nella quale l’operatore deve dimostrare l’efficienza della propria organizzazione e il rispetto dei minimi salariali inderogabili.
  • Il giudice amministrativo non può valutare direttamente la sostenibilità o l’anomalia di un’offerta quando la stazione appaltante non abbia previamente esercitato il relativo potere tecnico-discrezionale; in tal caso può accertare l’illegittimità dell’omessa verifica e ordinare la riedizione dell’attività amministrativa, ma non sostituirsi all’amministrazione.
  • Quando ricorso principale e ricorso incidentale contestano reciprocamente la validità delle offerte con effetti escludenti, gli interessi delle parti sono tendenzialmente equivalenti; il giudice può esaminare prioritariamente il ricorso principale e dichiarare improcedibile quello incidentale se il primo risulta infondato, oppure esaminare il ricorso incidentale dopo aver accolto il principale.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l’espulsione dell’offerta priva di un elemento essenziale espressamente richiesto dalla lex specialis, poiché la tassatività riguarda le cause di esclusione e non preclude la verifica della conformità dell’offerta ai documenti di gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.