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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 57 del 02/03/2023

Provvedimento del 2 marzo 2023

Garante Privacy57

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito l’inoltro da parte dell’Ordine degli Avvocati di Cassino al Presidente e a un dirigente del Tribunale di una segnalazione inviata da un’avvocata, contenente dati personali e dati relativi alla salute sua e di un’assistita (positività a SARS-CoV-2). Pur riconoscendo il contesto emergenziale e la finalità dichiarata di tutela della salute pubblica, l’Autorità ha ritenuto che la trasmissione integrale della comunicazione non fosse necessaria e che il destinatario della segnalazione potesse essere informato in forma anonima o sintetica. Il trattamento è stato quindi dichiarato illecito per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, oltre che delle norme sulla base giuridica e sui dati particolari, ma il Garante ha valutato il caso come violazione minore e ha applicato un ammonimento, senza ulteriori misure correttive.

Ordine degli Avvocati di Cassino: ammonimento per comunicazione illecita al Tribunale di dati personali e sanitari contenuti in una segnalazione email di un’avvocata

Ordine degli Avvocati di Cassino: comunicazione illecita di dati sanitari contenuti in una segnalazione

Il provvedimento riguarda l’Ordine degli Avvocati di Cassino e la trasmissione al Tribunale di una email inviata da un’avvocata, contenente informazioni sul contagio da SARS-CoV-2 suo e di un’assistita, in relazione a un’udienza presso il Tribunale di Cassino. Il Garante ha esaminato il caso a seguito di reclamo dell’interessata ai sensi dell’art. 77 GDPR.

Origine del reclamo e fatti contestati

L’avvocata aveva segnalato all’Ordine che, in occasione di un’udienza, ella e un’imputata da lei difesa avevano contratto il virus SARS-CoV-2 e chiedeva all’Ordine di intervenire con chiusura, sanificazione e rispetto dei protocolli. L’Ordine ha poi trasmesso la segnalazione al Presidente e a un dirigente del Tribunale di Cassino, sostenendo che ciò fosse necessario per attivare le misure di competenza dell’ufficio giudiziario e per consentire un’istruttoria sulle criticità denunciate.

I chiarimenti resi dall’Ordine

Nel corso dell’istruttoria l’Ordine ha affermato di avere agito nell’ambito della normativa emergenziale Covid-19, richiamando l’art. 83 del d.l. 18/2020, e di aver ritenuto che il Tribunale fosse l’unico soggetto competente a adottare le misure richieste. Ha inoltre sostenuto che la trasmissione integrale della segnalazione fosse necessaria per consentire un intervento completo e tempestivo e che la comunicazione fosse avvenuta in un contesto istituzionale e riservato.

Valutazioni del Garante sulla base giuridica

L’Autorità ha richiamato i principi applicabili ai soggetti pubblici: il trattamento deve fondarsi su una base giuridica idonea ai sensi dell’art. 6 GDPR e, per i dati particolari come quelli relativi alla salute, deve rispettare anche l’art. 9 GDPR e le disposizioni nazionali di dettaglio. In particolare, la comunicazione di dati personali a terzi da parte di soggetti pubblici è ammessa solo se prevista da legge o regolamento; nel caso di specie, il Garante ha escluso che esistesse una necessità giuridica di trasmettere integralmente la segnalazione.

Ragionevole aspettativa di riservatezza dell’interessata

Secondo il Garante, la reclamante aveva indirizzato la comunicazione esclusivamente all’Ordine, non al Tribunale, e poteva dunque fare affidamento su una ragionevole aspettativa di riservatezza. L’Ordine avrebbe potuto limitarsi a rappresentare in forma anonima o sintetica le criticità emerse, senza rivelare l’identità della mittente o dati idonei a renderla identificabile.

Illiceità del trattamento accertata

Il Garante ha ritenuto che l’inoltro integrale della email abbia comportato una comunicazione illecita di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati. Sono stati richiamati gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 del GDPR, nonché gli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy, nel testo applicabile al momento dei fatti.

Qualificazione della violazione e misura adottata

Pur confermando l’illiceità, il Garante ha considerato il caso come violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP29 sulle sanzioni. Ha valorizzato il fatto che si trattasse di un episodio isolato, con soli due interessati, nel contesto emergenziale pandemico, e che l’Ordine avesse agito in buona fede, verso un soggetto pubblico competente e in forma riservata. In ragione di ciò ha disposto un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ritenendo non necessarie ulteriori misure correttive.

Esito finale

Il Garante ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’Ordine degli Avvocati di Cassino e lo ha ammonito per la violazione delle norme indicate, senza irrogare una sanzione pecuniaria. Il provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un’avvocata contro l’Ordine degli Avvocati di Cassino. L’interessata lamentava che una email inviata all’Ordine, nella quale segnalava un presunto contagio da SARS-CoV-2 in occasione di un’udienza e chiedeva interventi di chiusura, sanificazione e rispetto dei protocolli, fosse stata trasmessa integralmente al Tribunale di Cassino, con diffusione di dati personali e sanitari in assenza di base giuridica.

Difese dell’Ordine e contesto emergenziale

L’Ordine ha sostenuto di aver agito in buona fede, ritenendo di rivolgersi alle sole autorità competenti ad adottare misure organizzative e sanitarie nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Ha richiamato l’art. 83 del d.l. 18/2020, sostenendo che i capi degli uffici giudiziari, sentito il Consiglio dell’Ordine, adottassero le misure organizzative e le linee guida vincolanti, e che la trasmissione integrale fosse necessaria per consentire un’adeguata istruttoria e l’individuazione di eventuali trasgressori.

Valutazione del Garante sulla liceità della comunicazione

Il Garante ha chiarito che l’interessata, indirizzando la segnalazione solo all’Ordine, poteva ragionevolmente attendersi riservatezza, confidando che l’Ordine si attivasse senza rivelarne l’identità o elementi idonei a identificarla. Ha inoltre osservato che l’inoltro della versione integrale non era necessario per sollecitare il Tribunale a garantire il rispetto dei protocolli: l’obiettivo poteva essere raggiunto con una comunicazione anonima o generale, senza trasferire dati personali, e a maggior ragione senza comunicare dati sulla positività al SARS-CoV-2.

Violazioni accertate e norme richiamate

Il trattamento è stato qualificato illecito per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati, nonché per assenza di base giuridica per la comunicazione a terzi da parte di soggetto pubblico. Sono stati richiamati gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, 9 GDPR, oltre agli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy, nel testo vigente ratione temporis. Il Garante ha evidenziato che la trasmissione di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentita solo se prevista da legge o regolamento e che, per i dati relativi alla salute, occorrono specifiche condizioni e misure di garanzia.

Esito finale e criteri della decisione

Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto il caso una violazione minore ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP29 sulle sanzioni amministrative. Ha valorizzato: l’episodio isolato, il numero limitato di interessati, il contesto pandemico e la finalità dichiarata di tutela della salute pubblica, la natura colposa della violazione, la qualifica del destinatario come soggetto pubblico competente, la trasmissione riservata brevi manu, la collaborazione dell’Ordine e l’assenza di precedenti rilevanti. Per questo ha applicato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, senza ulteriori misure correttive.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatodati sanitaripubblica amministrazionerapporti con autorità giudiziariamisure di sicurezza

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