Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 62 del 02/03/2023

Provvedimento del 2 marzo 2023

Garante Privacy62

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accolto il reclamo di due interessati contro la diffusione, in un articolo de Il Fatto Quotidiano e in un libro edito da Chiarelettere, di dati identificativi e informazioni sulla loro vita privata collegati alla vicenda giudiziaria del padre. L’Autorità ha ritenuto che tali riferimenti non fossero essenziali ai fini dell’informazione giornalistica, perché eccedenti rispetto alla rievocazione di fatti risalenti e idonei a far apparire i reclamanti coinvolti in una vicenda che riguardava esclusivamente il padre. Accertata la violazione dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e del criterio dell’essenzialità dell’informazione, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento e ha irrogato due sanzioni amministrative pecuniarie, oltre a disporre la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno.

Il Fatto Quotidiano S.p.A. e Chiarelettere Editore S.r.l. sanzionate per diffusione non essenziale di dati personali di due interessati in un articolo e in un libro su una vicenda giudiziaria del padre

Il Fatto Quotidiano e Chiarelettere: diffusione non essenziale di dati personali in ambito giornalistico

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato da due interessati contro la diffusione, in un articolo de Il Fatto Quotidiano e nel relativo libro edito da Chiarelettere, di dati identificativi e informazioni personali collegate alla vicenda giudiziaria del padre. Il provvedimento è stato poi oggetto di impugnazione giudiziaria, con richiamo in epigrafe all’esito del giudizio di primo grado.

Origine del reclamo e contenuto della contestazione

I reclamanti hanno lamentato che, nel contesto di un articolo giornalistico e di un libro a esso collegato, fossero stati pubblicati il loro nome e cognome, il richiamo alle loro attività sportive, al titolo di studio e ad altri elementi della loro vita privata. Secondo gli interessati, tali riferimenti erano stati inseriti per rafforzare l’impatto emotivo del racconto e per suggerire una loro vicinanza e solidarietà nei confronti del padre, coinvolto in una vicenda giudiziaria e descritto negativamente. Essi hanno evidenziato di non avere avuto alcun coinvolgimento nei fatti e di non poter essere considerati personaggi pubblici o persone note.

Domande formulate dagli interessati

I reclamanti hanno chiesto al Garante di imporre la limitazione del trattamento, il divieto immediato di ulteriore diffusione online dei contenuti identificabili, nonché la cancellazione dei dati personali diffusi senza consenso.

Difese dei titolari del trattamento

L’Autorità ha chiesto riscontro alle due società, che hanno sostenuto la legittimità della pubblicazione nell’ambito dell’attività giornalistica. Le società hanno affermato che i riferimenti ai reclamanti fossero pertinenti alla ricostruzione della vicenda, anche alla luce di precedenti articoli e di comportamenti pubblici asseritamente assunti dagli interessati. In particolare, hanno sostenuto che le informazioni diffuse derivassero da fatti e comportamenti resi noti dagli stessi reclamanti o comunque da fonti aperte.

Misure correttive spontaneamente adottate

Pur ribadendo la legittimità della condotta, le società hanno comunicato di aver adottato misure per attenuare gli effetti della pubblicazione: deindicizzazione dell’articolo rispetto alle ricerche effettuate con le generalità dei reclamanti e, per il libro, rimozione degli incisi contestati dall’edizione e-book, con impegno a eliminarli anche dall’edizione cartacea in caso di ristampa.

Inquadramento normativo

Il Garante ha qualificato la vicenda come trattamento effettuato per finalità giornalistiche, con applicazione degli artt. 136-139 del Codice privacy e delle Regole deontologiche relative all’attività giornalistica. Ha richiamato in particolare:

  • l’art. 137, comma 3, del Codice, che subordina la diffusione dei dati personali al criterio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
  • l’art. 5, comma 2, delle Regole deontologiche, che fa salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela quando i dati riguardino fatti resi noti dagli interessati o attraverso comportamenti in pubblico;
  • l’art. 2-quater del Codice, che attribuisce rilievo alla conformità alle Regole deontologiche quale condizione di liceità e correttezza del trattamento;
  • l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, in tema di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati.

Valutazione del Garante sulla diffusione dei dati

L’Autorità ha ritenuto che i riferimenti contenuti nell’articolo e nel libro fossero in contrasto con i principi sopra richiamati. In particolare, ha osservato che:

  • nella rievocazione della vicenda processuale del padre erano stati pubblicati dati identificativi dei reclamanti e particolari della loro vita privata;
  • erano stati richiamati titoli conseguiti, professione svolta e presunti comportamenti tenuti durante il processo del padre;
  • la diffusione, considerato anche il tempo trascorso da oltre dieci anni, risultava eccedente e non essenziale ai fini della corretta informazione sulla vicenda.

Il Garante ha quindi ritenuto che la pubblicazione avesse attribuito ai reclamanti un ruolo nella vicenda criminosa, pur essendo l’unico protagonista il padre, e che ciò integrasse un trattamento illecito.

Violazioni accertate

L’Autorità ha dichiarato che la condotta era in contrasto con:

  • art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
  • art. 137, comma 3, Codice privacy;
  • artt. 5, comma 2, e 6 delle Regole deontologiche.

Esito del reclamo e sanzioni

Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e ha adottato ordinanza-ingiunzione nei confronti delle due società, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto degli artt. 2-quater e 166, comma 2, del Codice e dell’art. 83, parr. 3 e 5, GDPR.

La sanzione è stata determinata tenendo conto dell’art. 83, par. 2, GDPR. Tra le aggravanti sono state considerate la lesività della condotta per dignità e riservatezza degli interessati e la situazione economica dei contravventori; tra le attenuanti la limitata platea dei soggetti coinvolti, le finalità giornalistiche perseguite, le misure correttive già adottate e l’assenza di precedenti analoghi.

L’importo finale è stato fissato in:

  • euro 20.000,00 nei confronti de Il Fatto Quotidiano S.p.A.;
  • euro 2.000,00 nei confronti di Chiarelettere Editore S.r.l.

Ulteriori determinazioni

Il provvedimento dispone inoltre:

  • la pubblicazione integrale sul sito web del Garante, quale sanzione accessoria, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;
  • l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

Infine, viene richiamata la facoltà per i contravventori di definire la controversia mediante pagamento della metà della sanzione entro trenta giorni e la possibilità di proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze dei reclamanti

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da due interessati, che lamentavano la diffusione, da parte de Il Fatto Quotidiano S.p.A. e di Chiarelettere Editore S.r.l., dei loro dati identificativi e di ulteriori informazioni personali in un articolo giornalistico e in un libro dedicati alla vicenda giudiziaria del padre. I reclamanti sostenevano che i riferimenti pubblicati fossero privi di interesse pubblico, non essenziali per il diritto di cronaca e idonei a ledere la loro dignità e identità personale.

Difese dei titolari e misure spontaneamente adottate

Le società hanno sostenuto la rilevanza giornalistica delle informazioni, affermando che i reclamanti fossero riconoscibili come figli del soggetto coinvolto e che avessero assunto pubblicamente posizioni a favore del padre. Hanno inoltre dichiarato la disponibilità a rimuovere gli effetti negativi della pubblicazione, mediante deindicizzazione dell’articolo e, per il libro, eliminazione degli incisi contestati dall’edizione e-book e dalla futura ristampa cartacea.

Valutazione del Garante sulla liceità del trattamento

Il Garante ha ricondotto la fattispecie ai trattamenti per finalità giornalistiche, applicando integralmente gli artt. 136-139 del Codice e le Regole deontologiche per l’attività giornalistica. Ha ritenuto violati l’art. 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR, l’art. 137, comma 3, Codice, nonché gli artt. 5, comma 2, e 6 delle Regole deontologiche, perché la diffusione di nomi, titoli di studio, attività svolte e comportamenti attribuiti ai reclamanti non era essenziale rispetto alla rievocazione della vicenda, risalente di oltre dieci anni, e risultava eccedente rispetto alla finalità informativa.

Sanzione e criteri di quantificazione

Ritenendo il reclamo fondato e il trattamento illecito, l’Autorità ha applicato l’art. 83 GDPR per la quantificazione della sanzione. Ha considerato come aggravanti la lesività della condotta per dignità e riservatezza degli interessati e la situazione economico-professionale dei contravventori; come attenuanti la limitata portata della violazione, le finalità giornalistiche perseguite, le misure correttive già adottate e l’assenza di precedenti analoghi. La sanzione è stata determinata in euro 20.000,00 per Il Fatto Quotidiano S.p.A. e in euro 2.000,00 per Chiarelettere Editore S.r.l.

Ulteriori misure disposte

Il Garante ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul proprio sito web quale sanzione accessoria e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È stata inoltre richiamata la facoltà di definizione agevolata della controversia mediante pagamento della metà della sanzione entro trenta giorni, nonché la possibilità di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Come è indicizzato

Materiegiornalismodiritti dell'interessatominimizzazione dei datisanzioni gdprpubblicazione di dati personali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.