Provvedimenti ex art. 110 del Codice n. 73 del 02/03/2023
Provvedimento del 2 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 GDPR, al trattamento di dati personali per uno studio multicentrico, retrospettivo e osservazionale su accessi in emergenza-urgenza per patologia neuropsichiatrica infantile promosso dall’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L’Autorità ritiene corrette le basi giuridiche invocate, inclusa l’impossibilità di acquisire il consenso per sforzo sproporzionato, ma formula condizioni stringenti sulle tecniche di anonimizzazione, sulla pubblicazione dell’informativa e sulla verifica delle singolarità nei dataset. È inoltre richiesto che i centri partecipanti operino come autonomi titolari e che i trattamenti inizino solo dopo i pareri favorevoli dei rispettivi comitati etici.
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: parere favorevole con condizioni per studio multicentrico retrospettivo su accessi in emergenza neuropsichiatrica infantile
Studio multicentrico su accessi in emergenza neuropsichiatrica infantile
Il Garante ha esaminato l’istanza di consultazione preventiva presentata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per uno studio multicentrico, retrospettivo, osservazionale ed epidemiologico, no profit, denominato "Analisi accessi in emergenza-urgenza per patologia NPI". Il trattamento riguarda dati sanitari di minori e si fonda sulla necessità, dichiarata dal titolare, di operare senza consenso per impossibilità di informare gli interessati o per sforzo sproporzionato.
Quadro normativo applicato
Il provvedimento richiama il GDPR, in particolare gli artt. 5, 9, 14, 24, 25, 32, 35, 36 e 89, nonché l’art. 110 del Codice privacy e le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. Il Garante ribadisce che la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica può essere svolta senza consenso solo quando ricorrono le condizioni tassative previste dalla norma nazionale, con parere favorevole del comitato etico competente e previa consultazione dell’Autorità.
Istruttoria e contenuto dello studio
L’Azienda ha inizialmente trasmesso la DPIA, poi integrata con protocollo di ricerca, pareri etici e chiarimenti richiesti dall’Ufficio. Lo studio mira a valutare gli effetti della pandemia e del distanziamento sociale sugli accessi in pronto soccorso per patologie neuropsichiatriche infantili, con analisi di trend, variabili socio-demografiche, ricoveri e fenomeni di accesso recidivante. I dati previsti includono età, genere, CAP di residenza, data di accesso, tipologia e descrizione dell’episodio, precedenti diagnosi e trattamenti, nonché informazioni aggregate per centro e settimana.
Impossibilità di acquisire il consenso e informative
Il Garante ritiene adeguatamente documentato lo sforzo sproporzionato che deriverebbe dal contattare individualmente tutti i soggetti e i genitori: l’Azienda ha stimato un impegno minimo di 437 giorni di personale a tempo pieno, fino a 2,3 anni per l’acquisizione teorica di tutti i consensi, oltre all’impatto sulla frequenza scolastica dei minori. Viene però escluso che il solo rischio di bias di selezione costituisca giustificazione sufficiente, trattandosi di una ragione non prevista tra quelle rilevanti ai sensi delle Prescrizioni. Per gli interessati non contattabili, l’informativa ex art. 14 GDPR deve essere resa pubblica anche sui siti istituzionali dei centri coinvolti.
Valutazione su anonimizzazione e minimizzazione
L’Autorità riconosce che l’Azienda ha impostato il trattamento secondo i principi di minimizzazione e privacy by design, anche facendo ricorso a pseudonimizzazione e analisi di dati aggregati. Tuttavia, precisa che l’aggregazione non equivale automaticamente ad anonimizzazione, soprattutto in uno studio multicentrico in cui i dati confluiscono presso un soggetto centralizzato. Per questo impone: ridefinizione delle classi di equivalenza con numerosità minima di almeno 20 unità; riduzione significativa del numero di statistiche aggregate rispetto alle variabili considerate; rimozione delle singolarità emerse successivamente e tracciamento degli eventi, con nuova valutazione del rischio al raggiungimento dell’1% di singolarità sul dataset.
Ruoli, sicurezza e avvio del trattamento
Sono confermati i ruoli di titolari autonomi in capo ai centri partecipanti e all’AOU promotrice, mentre il fornitore del sistema informativo è nominato responsabile esterno del trattamento. Il Garante valuta positivamente le misure tecniche e organizzative descritte nella DPIA, compresa la protezione dei database, la cifratura e la conservazione separata delle informazioni aggiuntive, ritenendole idonee a presidiare integrità e riservatezza. Resta fermo che l’avvio dei trattamenti presso i centri partecipanti è subordinato all’ottenimento dei rispettivi pareri favorevoli dei comitati etici territorialmente competenti.
Esito finale
Il Garante esprime parere favorevole al trattamento per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica, ma lo subordina a quattro condizioni operative relative ad anonimizzazione, pubblicazione dell’informativa e monitoraggio del rischio di re-identificazione. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma definisce prescrizioni vincolanti per la prosecuzione e la condivisione dei risultati dello studio.
Punti principali
Oggetto dello studio e dati trattati
Lo studio, no profit, multicentrico, retrospettivo, osservazionale ed epidemiologico, mira a valutare l’impatto della pandemia da Covid-19 e delle misure di distanziamento sugli accessi in emergenza per patologie neuropsichiatriche infantili, nonché a descrivere trend, popolazioni vulnerabili, ricoveri e fenomeni di recidiva. Sono previsti dati relativi a circa 6.000-10.000 pazienti minori, con raccolta di dati identificativi inizialmente pseudonimizzati e successiva analisi in forma aggregata/anonima.
Base giuridica e impossibilità di acquisire il consenso
Il Garante ritiene correttamente rappresentata l’applicabilità dell’art. 110 del Codice e dell’art. 9, par. 2, lett. j) GDPR per la ricerca scientifica in ambito medico, in presenza di impossibilità di informare gli interessati o di sforzo sproporzionato. È stato valorizzato il carico organizzativo stimato per contattare tutti i pazienti e per ottenere anche l’assenso dei minori, oltre alla natura non finanziata dello studio. Non è invece considerato sufficiente, da solo, il richiamo al rischio di bias di selezione.
Misure su anonimizzazione, pubblicazione e sicurezza
L’Autorità osserva che i dati trasmessi dai centri non possono essere considerati automaticamente anonimi solo perché aggregati, soprattutto in ragione della centralizzazione presso il promotore e delle variabili trattate. Impone quindi di rafforzare le tecniche di generalizzazione e aggregazione, con soglia minima di 20 unità per classe di equivalenza, numero di statistiche aggregate significativamente inferiore rispetto alle variabili e obbligo di rimozione delle singolarità con monitoraggio del rischio di re-identificazione. È inoltre richiesto di pubblicare l’informativa ex art. 14 GDPR anche sui siti istituzionali dei centri partecipanti.
Ruoli dei soggetti coinvolti e avvio dei trattamenti
Il provvedimento riconosce i centri partecipanti come autonomi titolari del trattamento e l’AOU promotrice come titolare del trattamento per lo studio. È confermato il ricorso a un responsabile esterno per il sistema informativo. I trattamenti necessari alla ricerca possono iniziare solo dopo il rilascio dei pareri favorevoli dei comitati etici territorialmente competenti.
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