Prescrizioni del Garante n. 65 del 02/03/2023
Provvedimento del 2 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro il Comune di Palo del Colle per la pubblicazione sul sito istituzionale di una delibera di Giunta contenente dati e informazioni idonei a identificarlo, nonostante la sostituzione del nominativo con le sole iniziali. L’Autorità ha ritenuto la diffusione illecita perché non rispettosa dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità e perché priva di adeguate misure tecniche di oscuramento. Considerata la natura colposa della violazione, la collaborazione del Comune e l’assenza di precedenti, il Garante ha scelto l’ammonimento anziché la sanzione pecuniaria.
Comune di Palo del Colle: ammonimento per diffusione online di dati personali in una delibera di Giunta relativa a vicenda di lavoro e giudiziaria
Comune di Palo del Colle - ammonimento per diffusione online di dati personali in una delibera di Giunta
Il provvedimento riguarda il reclamo presentato da un interessato nei confronti del Comune di Palo del Colle per la pubblicazione sul sito istituzionale di una delibera di Giunta contenente dati personali e informazioni di contesto idonee a renderlo identificabile. L’Autorità ha ritenuto il trattamento non conforme alla disciplina privacy e ha adottato un ammonimento, non una sanzione pecuniaria.
Origine del procedimento e fatti contestati
Il Garante ha ricevuto un reclamo con cui veniva lamentata la diffusione online, nell’area istituzionale del Comune, di una delibera di Giunta che riportava le iniziali dell’interessato e ulteriori elementi riferiti alla sua vicenda lavorativa e processuale. Dalla documentazione emergeva che l’interessato aveva già chiesto al Comune la cancellazione dei dati, senza ricevere un riscontro tempestivo.
L’attività istruttoria ha confermato che la deliberazione era ancora liberamente consultabile e scaricabile sul sito web del Comune, con informazioni in grado di consentire l’identificazione del soggetto interessato, anche indirettamente.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento il Garante richiama:
- l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sulla nozione di dato personale;
- l’art. 2-ter del Codice privacy, quale base per la diffusione di dati da parte di soggetti pubblici;
- l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione;
- l’art. 25, parr. 1 e 2, GDPR, su protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;
- gli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR, sul principio di responsabilizzazione.
Sono inoltre richiamate le Linee guida del Garante in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi pubblicati sul web, che chiariscono che la sostituzione del nome con sole iniziali non basta, se persistono elementi di contesto idonei a identificare l’interessato.
Difese del Comune
Il Comune ha sostenuto di aver pubblicato l’atto in base all’art. 124, comma 1, TUEL, valorizzando le finalità di trasparenza amministrativa e la pubblicità degli atti. Ha tuttavia riconosciuto, a posteriori, la possibile lesività della pubblicazione e ha riferito di aver provveduto alla rimozione completa del documento dal sito istituzionale.
L’ente ha anche spiegato il ritardo nella cancellazione con il fatto che la richiesta di esercizio dei diritti era stata inviata al protocollo generale e non direttamente al Responsabile della protezione dei dati, pur essendo presenti sul sito i contatti del RPD.
Valutazioni del Garante sull’identificabilità dell’interessato
L’Autorità ha ritenuto che le sole iniziali non fossero sufficienti a rendere anonimo il soggetto, poiché la delibera conteneva anche ulteriori dati di contesto, tra cui riferimenti al periodo di lavoro, alla qualifica professionale e alle vicende processuali. Tali elementi consentivano la identificazione indiretta dell’interessato, anche all’interno del luogo di lavoro o da persone a lui vicine.
Il Garante ha richiamato il proprio orientamento costante secondo cui l’identificazione comprende anche la potenziale identificabilità tramite correlazione e deduzione, e non solo la possibilità di recuperare nome e indirizzo della persona.
Violazioni accertate
Il Garante ha concluso che il Comune aveva effettuato un trattamento illecito perché:
- non aveva adottato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, fin dalla progettazione, la protezione dei dati e la minimizzazione, in violazione dell’art. 25, parr. 1 e 2, GDPR;
- aveva diffuso dati personali non necessari e sproporzionati rispetto alla finalità di pubblicazione, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.
L’Autorità ha osservato che, in una delibera volta a disporre atti relativi a una vicenda lavorativa e alla costituzione in giudizio dell’ente, era comunque sufficiente indicare gli elementi essenziali della controversia, senza rendere pubblicamente riconoscibile la parte interessata.
Valutazione sanzionatoria e scelta dell’ammonimento
Pur rilevando l’illiceità del trattamento, il Garante ha tenuto conto di circostanze attenuanti:
- il Comune non aveva pubblicato il nominativo completo ma solo le iniziali;
- la condotta era colposa e non dolosa;
- i dati non appartenevano a categorie particolari ex art. 9 GDPR né a dati relativi a condanne penali o reati ex art. 10 GDPR;
- l’episodio riguardava un solo interessato;
- il Comune aveva collaborato nel corso dell’istruttoria e aveva rimosso l’atto;
- non risultavano precedenti violazioni pertinenti.
Alla luce di tali elementi, l’Autorità ha ritenuto sufficiente l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, richiamando anche il considerando 148.
Dispositivo finale
Il Garante:
- ha ammonito il Comune di Palo del Colle per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. b) e c), e 25, parr. 1 e 2, GDPR;
- ha disposto l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all’art. 78 GDPR, agli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e fatto contestato
Il procedimento nasce da un reclamo di un interessato nei confronti del Comune di Palo del Colle. È stata contestata la diffusione online, sul sito istituzionale, di una delibera di Giunta che riportava iniziali, elementi di contesto, riferimenti al rapporto di lavoro e vicende processuali, rendendo l’interessato identificabile. L’interessato aveva già chiesto al Comune la cancellazione dei dati, senza ottenere riscontro immediato.
Valutazioni sulla liceità della pubblicazione
Il Garante ha richiamato l’art. 2-ter del Codice e i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, evidenziando che un obbligo di pubblicazione non consente la diffusione automatica di tutti i dati contenuti nell’atto. Le sole iniziali non erano sufficienti ad anonimizzare il soggetto, soprattutto in presenza di ulteriori informazioni di contesto. È stata ritenuta violata anche la disciplina dell’art. 25, parr. 1 e 2, GDPR, per mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate by design e by default.
Difese del Comune e riscontro del Garante
Il Comune ha invocato la base della pubblicazione nell’art. 124 TUEL e ha sostenuto di aver agito per trasparenza amministrativa, riconoscendo però a posteriori la potenziale lesività della diffusione. Ha inoltre riferito di aver rimosso il documento dal sito e di aver gestito in ritardo la richiesta iniziale perché inviata al protocollo generale e non direttamente al RPD. Il Garante ha considerato tali elementi, ma ha escluso che fossero sufficienti per l’archiviazione.
Esito e conseguenze
Ritenuta l’illiceità del trattamento, il Garante ha applicato l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, anziché una sanzione pecuniaria. La scelta è stata motivata dalla colpa, dal fatto che i dati non riguardavano categorie particolari né reati, dal numero limitato di interessati, dalla collaborazione del Comune e dall’assenza di precedenti violazioni pertinenti. È stata disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
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