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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 63 del 02/03/2023

Provvedimento del 2 marzo 2023

Garante Privacy63

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un assessore comunale contro un articolo pubblicato da Il Gazzettino che riferiva della sua positività al Covid-19 e di alcuni dettagli connessi alle sue condizioni di salute. La testata ha difeso la legittimità della pubblicazione invocando il diritto di cronaca, l'interesse pubblico alla notizia e il ruolo istituzionale dell'interessato. L'Autorità ritiene che il trattamento sia avvenuto nell'ambito dell'attività giornalistica, nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione e senza eccedere nella diffusione di dati sanitari, anche in considerazione del ruolo pubblico del reclamante e del carattere locale della diffusione. Il reclamo viene quindi dichiarato infondato.

Il Garante dichiara infondato il reclamo contro Il Gazzettino S.p.A. per la pubblicazione di un articolo sulla positività al Covid-19 di un assessore comunale

Il Garante dichiara infondato il reclamo contro la pubblicazione di un articolo sulla positività al Covid-19 di un assessore comunale

Il provvedimento riguarda il reclamo presentato da un assessore comunale contro �Il Gazzettino� per un articolo, pubblicato nell'edizione di Rovigo e disponibile anche online, che dava notizia della sua positivit� al Covid-19 e di ulteriori elementi connessi al suo stato di salute. Il Garante verifica se la diffusione dei dati sanitari fosse compatibile con il diritto di cronaca giornalistica e con il principio di essenzialit� dell'informazione.

Origine del procedimento e contestazioni dell'interessato

Il reclamante ha lamentato una diffusione non consensuale di dati relativi alla salute e ha sostenuto che il contenuto dell'articolo eccedesse la mera notizia, anche perch�e9 riferito a un soggetto noto nell'ambito locale. Secondo il reclamo, il tenore del testo avrebbe trasmesso al lettore messaggi ulteriori e fuorvianti, amplificando gli effetti della vicenda e incidendo in modo sproporzionato sulla sfera privata.

Difese della societ� editrice

Il Gazzettino S.p.A. ha sostenuto che il trattamento era giustificato dal diritto di cronaca, ai sensi dell'art. 137, comma 1, del Codice, e che non era richiesto il consenso dell'interessato. La societ� ha affermato che la notizia era pertinente ed essenziale, in quanto la positivit� al virus di una figura politica locale aveva rilievo pubblico, anche per i riflessi sulla regolare funzionalit� degli organi dell'amministrazione comunale. Ha inoltre escluso riferimenti lesivi della dignit� dell'interessato e sottolineato la diffusione circoscritta all'ambito locale.

Quadro normativo richiamato

L'Autorit� richiama il trattamento dei dati nell'ambito dell'attivit� giornalistica disciplinato dagli artt. 136-139 del Codice e dalle Regole deontologiche di cui all'allegato A1, con particolare rilievo per gli artt. 5, 6 e 10. Vengono inoltre richiamati gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 9 e 85 del GDPR, oltre all'art. 2-quater del Codice. Il Garante ribadisce che i dati relativi alla salute, pur essendo categorie particolari di dati, possono essere trattati a fini giornalistici senza consenso solo nel rispetto dell'essenzialit� dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Valutazione del Garante sulla notizia pubblicata

L'Autorit� colloca l'articolo nel contesto dell'informazione sulla pandemia e sulle misure di contenimento dei contagi. Rileva che il riferimento alla possibile variante Delta e alle condizioni fisiche precedenti l'accertamento della positivit� non comporta, nel caso concreto, un trattamento eccedente dei dati sanitari. Tiene conto del ruolo pubblico dell'interessato nella comunit� locale e della possibile incidenza della sua condizione sulla funzionalit� degli organi comunali.

Esito finale

Il Garante osserva che i dettagli riportati non risultano lesivi della dignit� dell'interessato, che la fotografia era gi�a reperibile su siti istituzionali e di informazione e che la diffusione cartacea era limitata all'ambito locale. Rileva inoltre che non erano state presentate, prima del reclamo, istanze di cancellazione o opposizione ex artt. 15 e ss. GDPR. Per queste ragioni conclude che la pubblicazione �e8 avvenuta nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e senza superare il limite dell'essenzialit� dell'informazione, dichiarando il reclamo infondato.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un assessore comunale contro un articolo de "Il Gazzettino" edizione di Rovigo, pubblicato il 27 luglio 2021 e reperibile anche online. Il reclamante lamentava la diffusione, senza consenso, di dati relativi alla salute, in particolare la notizia della positività al Covid-19 e alcuni dettagli che, a suo dire, avrebbero travalicato la continenza della notizia e amplificato in modo fuorviante la vicenda.

Posizione della testata

La società editrice ha sostenuto che la pubblicazione era lecita in quanto espressione del diritto di cronaca giornalistica, non richiedente il consenso ai sensi dell'art. 137, comma 1, del Codice. Ha inoltre affermato che la notizia era pertinente ed essenziale, di interesse pubblico per il ruolo politico dell'interessato e per i riflessi sulla funzionalità dell'amministrazione locale, con diffusione limitata all'ambito locale.

Norme esaminate dal Garante

L'Autorità richiama gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 9 e 85 GDPR, gli artt. 136-139 e 2-quater del Codice, nonché le Regole deontologiche per l'attività giornalistica, in particolare gli artt. 5, 6 e 10. Viene ribadito che il trattamento di dati particolari per finalità giornalistiche è consentito senza consenso solo nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Valutazione sul diritto di cronaca e sull'essenzialità

Il Garante osserva che l'articolo si inserisce nel contesto dell'informazione di interesse pubblico legata alla pandemia e alle misure di contenimento. Ritiene che il richiamo alla possibile variante Delta e alle condizioni fisiche precedenti l'accertamento della positività non integrino un trattamento eccedente dei dati sanitari, e che il riferimento allo stato di salute fosse giustificato dal ruolo pubblico dell'interessato e dalla possibile incidenza sulla funzionalità degli organi comunali.

Esito del reclamo

L'Autorità considera non lesivi della dignità dell'interessato i dettagli riportati, non eccedente la pubblicazione della fotografia già reperibile su siti istituzionali o di informazione, e rileva che non erano state presentate istanze preventive di cancellazione o opposizione. Conclude che la notizia è stata pubblicata nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e senza superare il limite dell'essenzialità dell'informazione, dichiarando il reclamo infondato.

Come è indicizzato

Materiegiornalismodati sanitaridiritti dell'interessatopubblica amministrazioneessenzialità dell'informazione

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