Cassazione Civile, Ordinanza n. 02108/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il cittadino straniero aveva convenuto l’avvocato davanti al Tribunale di Brescia chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità professionale, sostenendo che il difensore gli avesse impedito di proporre tempestivamente ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Brescia. Quel giudizio presupposto riguardava: a) il diniego della liquidazione anticipata della contribuzione previdenziale prevista per il lavoratore extracomunitario che rientri nel Paese d’origine; b) il mancato accredito, nel conto assicurativo, dei contributi dovuti dal datore di lavoro per il periodo di illegittimo licenziamento, con contestazione dell’esclusione dei contributi versati da altri datori di lavoro. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che, in base a una prognosi di soccombenza, il ricorso per cassazione non avrebbe avuto esito favorevole. La Corte d’appello confermava. Nel ricorso per cassazione il danneggiato proponeva quattro censure: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; 2) violazione della disciplina contributiva e dell’art. 18 Stat. lav., assumendo che l’INPS avrebbe dovuto accreditare i contributi dovuti dal datore di lavoro licenziante anche in presenza di altri rapporti di lavoro e che la Corte territoriale avesse errato nel giudizio prognostico; 3) violazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, sostenendo che non fosse necessario un effettivo abbandono del territorio italiano per ottenere la liquidazione anticipata dei contributi; 4) omessa pronuncia sulla domanda relativa alla responsabilità professionale per omessa corretta informazione sul termine per ricorrere per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio motivazionale non è deducibile quando la sentenza sia comunque giunta a un esito giuridicamente corretto, e comunque la motivazione non era apparente. Ha respinto il secondo motivo osservando che la giurisprudenza richiamata sul permanere dell’obbligo contributivo del datore di lavoro in caso di illegittimo licenziamento riguarda il rapporto tra datore ed ente previdenziale, non impone all’INPS di versare di propria iniziativa contributi non corrisposti e non fonda la pretesa azionata. Ha dichiarato manifestamente infondato il terzo motivo, poiché la liquidazione anticipata dei contributi ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone cessazione dell’attività lavorativa e trasferimento definitivo dal territorio nazionale, circostanze escluse in fatto. Ha giudicato inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, poiché la prognosi di mancata vittoria del ricorso non proposto era stata corretta. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso sono stati scrutinati distinguendo tra violazioni di legge, nullità processuali e vizio di omesso esame; il vizio motivazionale è stato ritenuto non deducibile quando la decisione sia comunque corretta in diritto.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo.
art. 111 Cost.
Richiamato per il requisito costituzionale della motivazione e per il principio di ragionevole durata del processo.
Invocato dalla Corte per affermare la possibilità di correggere la motivazione quando la soluzione giuridica sia esatta.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di accredito contributivo nel caso di rapporti simultanei; la Corte ha ritenuto la censura infondata nel caso concreto.
Richiamato per sostenere la persistenza dell’obbligo contributivo in caso di illegittimo licenziamento e reintegrazione; la Corte ha chiarito che tale disciplina riguarda il rapporto datore-ente previdenziale e non fonda la pretesa verso l’INPS di accreditare contributi non versati.
artt. 4, 35 e 38 Cost.
Richiamati dal ricorrente in chiave sistematica a sostegno della tutela previdenziale e lavoristica.
Richiamati per fondare la pretesa risarcitoria e la quantificazione del danno da responsabilità professionale.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La liquidazione anticipata della contribuzione è ammessa solo se il lavoratore extracomunitario abbia cessato l’attività lavorativa e lasciato definitivamente il territorio nazionale; nel caso concreto tali presupposti mancavano.
Il motivo di omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è utilmente deducibile quando la sentenza di merito, pur eventualmente sintetica o non impeccabile sul piano argomentativo, abbia comunque raggiunto una soluzione giuridicamente corretta sulla questione controversa.
- La responsabilità professionale del difensore per mancata impugnazione tempestiva va valutata mediante giudizio prognostico sull’esito verosimile del rimedio non proposto; se il ricorso pretermesso sarebbe stato comunque infondato o inammissibile, manca il nesso causale tra condotta del professionista e danno lamentato.
- La giurisprudenza che afferma la persistenza dell’obbligo contributivo del datore di lavoro in caso di illegittimo licenziamento riguarda il rapporto tra datore di lavoro ed ente previdenziale e non consente di trasformare l’INPS in soggetto obbligato a riconoscere contributi non effettivamente versati in assenza di specifica base normativa.
- La liquidazione anticipata della contribuzione previdenziale per lavoratore extracomunitario richiede, secondo la disciplina applicabile, sia la cessazione dell’attività lavorativa sia il trasferimento definitivo fuori dal territorio nazionale; in mancanza di tali presupposti la domanda va respinta.
- La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile quando la questione non avrebbe comunque potuto condurre a un diverso esito della controversia per difetto di interesse concreto all’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →