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Provvedimento

Deliberazione n. 345 del 04/06/2025

Provvedimento del 4 giugno 2025

Garante Privacy345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni d’urgenza già adottate il 28 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di segnalazioni rese ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy in materia di possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso. Le misure urgenti miravano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a conservarne l’eventuale acquisizione in chiaro solo per finalità probatorie e per un periodo limitato. Il provvedimento riguarda quindi l’intervento rapido dell’Autorità nei casi di c.d. revenge porn e la successiva ratifica dei provvedimenti adottati dal dirigente competente.

Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per segnalazioni di revenge porn

Ratifica di misure d’urgenza per segnalazioni di revenge porn verso Facebook, Meta e Telegram

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati il 28 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 144-bis del Codice privacy relativa ai casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che il materiale a contenuto sessualmente esplicito possa essere diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali;
  • il medesimo art. 144-bis, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.

Segnalazioni e richiesta di intervento

Sono state protocollate presso l’Ufficio del Garante due segnalazioni con cui la persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità verso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.

Provvedimenti d’urgenza adottati il 28 maggio 2025

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, nn. 179 e 180 del 28 maggio 2025, con le seguenti misure:

  • ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 4 giugno 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 179/2025 e 180/2025, adottati dal dirigente competente il 28 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma si limita alla ratifica delle misure urgenti adottate per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, ove necessario, la conservazione probatoria in forma non identificativa e per il tempo strettamente indicato.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, di trovarsi in una delle ipotesi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento dell’Autorità verso Facebook, Instagram e Telegram.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 179 e 180 del 28 maggio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi.

Conservazione a fini probatori e cautele

La prescrizione imponeva che l’eventuale materiale acquisito in chiaro fosse conservato per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati, e che tali misure fossero comunicate tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 4 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 179/2025 e 180/2025 adottati dal dirigente competente nei confronti delle tre società destinatarie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliprovvedimenti d’urgenzapubblica amministrazione

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