Deliberazione n. 345 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due determinazioni d’urgenza già adottate il 28 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di segnalazioni rese ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy in materia di possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso. Le misure urgenti miravano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a conservarne l’eventuale acquisizione in chiaro solo per finalità probatorie e per un periodo limitato. Il provvedimento riguarda quindi l’intervento rapido dell’Autorità nei casi di c.d. revenge porn e la successiva ratifica dei provvedimenti adottati dal dirigente competente.
Ratifica di misure d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per segnalazioni di revenge porn
Ratifica di misure d’urgenza per segnalazioni di revenge porn verso Facebook, Meta e Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati il 28 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 144-bis del Codice privacy relativa ai casi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che il materiale a contenuto sessualmente esplicito possa essere diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali;
- il medesimo art. 144-bis, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.
Segnalazioni e richiesta di intervento
Sono state protocollate presso l’Ufficio del Garante due segnalazioni con cui la persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità verso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Provvedimenti d’urgenza adottati il 28 maggio 2025
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, nn. 179 e 180 del 28 maggio 2025, con le seguenti misure:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che fosse acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 4 giugno 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 179/2025 e 180/2025, adottati dal dirigente competente il 28 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma si limita alla ratifica delle misure urgenti adottate per impedire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, ove necessario, la conservazione probatoria in forma non identificativa e per il tempo strettamente indicato.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, di trovarsi in una delle ipotesi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento dell’Autorità verso Facebook, Instagram e Telegram.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 179 e 180 del 28 maggio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori per dodici mesi.
Conservazione a fini probatori e cautele
La prescrizione imponeva che l’eventuale materiale acquisito in chiaro fosse conservato per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati, e che tali misure fossero comunicate tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 4 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 179/2025 e 180/2025 adottati dal dirigente competente nei confronti delle tre società destinatarie.
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