Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 331 del 04/06/2025

Provvedimento del 4 giugno 2025

Garante Privacy331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento svolto da un’impresa individuale tramite un impianto di videosorveglianza installato nel locale commerciale, idoneo a riprendere l’area di lavoro dei dipendenti. La violazione consiste nell’aver utilizzato il sistema in assenza della preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro o di un accordo sindacale, in contrasto con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori richiamato dall’art. 114 del Codice. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000, con valutazione di gravità, durata, collaborazione del titolare e assenza di precedenti.

Impresa individuale titolare di videosorveglianza interna al bar: illecita installazione e utilizzo senza preventiva autorizzazione ex art. 4 Statuto dei lavoratori

Impresa individuale - videosorveglianza interna nel locale commerciale senza preventiva autorizzazione

Il provvedimento riguarda un’impresa individuale che ha installato e utilizzato un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, con riprese dell’area in cui lavoravano i dipendenti. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo e di successivi accertamenti della Guardia di Finanza, con successiva istruttoria davanti al Garante.

Fatti e istruttoria

Il reclamo del 6 marzo 2024 lamentava, inizialmente, una telecamera esterna posizionata sul muro condominiale e rivolta anche verso l’ingresso del condominio, ritenuta priva di adeguata informativa. A seguito degli accertamenti, è emerso che la telecamera oggetto di reclamo non era più presente perché rimossa nel mese di maggio, ma era comunque attivo un diverso impianto di videosorveglianza interno al locale.

Dalla verifica dell’8 ottobre 2024 è risultato che l’impianto:

  • riprendeva quasi tutta l’area interna del locale;
  • era attivo 24 ore su 24;
  • era collegato in modalità wi-fi;
  • consentiva la visualizzazione delle immagini solo da remoto tramite l’app installata sul telefono del titolare.

È stata rilevata la presenza di un adesivo informativo vicino all’ingresso con il simbolo della telecamera e l’indicazione di "Area Videosorvegliata", con riferimento alla finalità di sicurezza e all’art. 13 GDPR.

Rapporto con la disciplina lavoristica

L’accertamento ha evidenziato che, rispetto all’installazione e all’uso dell’impianto all’interno del locale, non era stata esibita la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro né un accordo sindacale, in assenza di rappresentanze sindacali. Il titolare ha dichiarato che i dipendenti erano stati informati verbalmente della presenza della telecamera.

Successivamente, il titolare ha rappresentato di avere presentato istanza all’ITL di Udine il 20 dicembre 2024 e di aver ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. 300/1970 con provvedimento del 16 gennaio 2025. È stato inoltre riferito che, in sede ispettiva, era stata applicata una prescrizione con pagamento della somma prevista per la definizione "ora per allora".

Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento

Il Garante ha ricordato che l’uso di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR, anche quando le immagini siano solo visualizzate da remoto senza registrazione. Nel contesto del rapporto di lavoro, il trattamento deve rispettare il principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e la disciplina speciale dell’art. 4 della l. 300/1970, resa applicabile dall’art. 114 del Codice.

È stato precisato che:

  • i sistemi che possono comportare controllo a distanza dei lavoratori sono leciti solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale;
  • l’installazione richiede, in via prioritaria, un accordo con le rappresentanze sindacali;
  • in mancanza di accordo o di rappresentanze, è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato del lavoro;
  • la sola informativa ai dipendenti non è sufficiente a rendere lecito il trattamento.

Il Garante ha quindi ritenuto illecito il trattamento effettuato fino alla data dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, poiché l’impianto era stato attivo dal settembre/ottobre 2022 senza il preventivo titolo abilitativo richiesto.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Ritenuta non applicabile la qualificazione di violazione minore, il Garante ha adottato ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 166 del Codice. La sanzione è stata determinata in euro 2.000 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), GDPR e 114 del Codice.

Nella quantificazione sono stati considerati, ai sensi dell’art. 83 GDPR:

  • la natura, gravità e durata della violazione;
  • la responsabilità connessa al mancato rispetto delle garanzie dell’art. 4 l. 300/1970;
  • l’assenza di precedenti specifici;
  • la cooperazione con l’Autorità e la presentazione dell’istanza all’Ispettorato;
  • le condizioni economiche del contravventore, desunte dal volume d’affari 2024;
  • il pagamento già effettuato per la violazione lavoristica contestata dall’Ispettorato.

Dispositivo

Il Garante:

  • dichiara l’illiceità del trattamento;
  • ordina il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000;
  • ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata nei limiti di legge;
  • dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale;
  • dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

È inoltre richiamata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti ispettivi

Il procedimento nasce da un reclamo del 6 marzo 2024 relativo a una telecamera esterna al locale, ritenuta non correttamente segnalata e inquadrante anche l’ingresso del condominio. L’istruttoria ha poi evidenziato, tramite controllo della Guardia di Finanza dell’8 ottobre 2024, la presenza di un impianto di videosorveglianza interno attivo 24 ore su 24, collegato via wi-fi e consultabile da remoto dal telefono del titolare.

Violazione contestata e quadro normativo

Il Garante ha ritenuto che la videosorveglianza costituisca trattamento di dati personali e, nel contesto lavorativo, debba rispettare il principio di liceità dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e la disciplina speciale dell’art. 4 della l. 300/1970, richiamata dall’art. 114 del Codice. In assenza di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, il trattamento è stato qualificato come illecito.

Esito e sanzione

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento fino al rilascio dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro del 16 gennaio 2025 e ha ingiunto il pagamento di euro 2.000. Nella quantificazione sono stati considerati gravità, durata, contesto lavorativo, modalità di accesso remoto, cooperazione del titolare, assenza di precedenti e condizioni economiche dell’impresa, oltre al fatto che era già intervenuta una sanzione dell’Ispettorato per i profili lavoristici.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzarapporto di lavorosanzioni gdprpubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.