Prescrizioni del Garante n. 338 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro RCS Mediagroup S.p.A. per la permanenza online di un articolo di cronaca con la sua immagine e i suoi dati identificativi, nonché per la richiesta di deindicizzazione e rettifica. L'Autorità ha ritenuto legittimo il trattamento a fini giornalistici e la conservazione nell'archivio online, valorizzando l'interesse pubblico della notizia e il principio di essenzialità dell'informazione. Ha preso atto dell'aggiornamento dell'articolo e della deindicizzazione già effettuati dall'editore, ma ha dichiarato infondato il reclamo, ritenendo non sussistenti i presupposti per ordinare ulteriori misure.
Reclamo contro RCS Mediagroup S.p.A. per articolo di cronaca, immagine e deindicizzazione di notizia giudiziaria riguardante l'interessato
Reclamo contro RCS Mediagroup S.p.A. per articolo di cronaca, immagine e deindicizzazione
Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da un interessato nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A., editore del �Corriere della Sera�bb, relativo alla pubblicazione di un articolo su una vicenda giudiziaria che lo riguardava, comprensivo della sua immagine e dei suoi dati identificativi. Il procedimento trae origine anche dalla richiesta di rimozione, rettifica e deindicizzazione del contenuto online.
Fatti e svolgimento del procedimento
L'interessato ha lamentato che l'articolo, pur riferendosi a un fatto per lui lesivo della reputazione, sarebbe stato pubblicato senza consenso e senza adeguata considerazione dell'evoluzione della vicenda giudiziaria. Ha sostenuto che la permanenza online del contenuto, insieme alla diffusione dell'immagine, avrebbe inciso sulla sua riservatezza e sul contesto familiare, con riflessi anche sui figli minori.
L'editore ha replicato che la notizia riguardava fatti veri e di interesse pubblico, pubblicati in tono rispettoso, e che l'immagine era stata utilizzata in un contesto giornalistico legittimo. Ha inoltre riferito di aver più volte chiesto all'interessato di trasmettere la documentazione relativa alla definizione del procedimento penale per poter valutare un aggiornamento della notizia e un'eventuale deindicizzazione.
Trattamento esaminato e richieste dell'interessato
Il trattamento oggetto di esame riguardava:
- la pubblicazione online dell'articolo di cronaca;
- la diffusione del nome, cognome e immagine dell'interessato;
- la conservazione del contenuto nell'archivio digitale della testata;
- la sua reperibilità tramite motori di ricerca esterni;
- la richiesta di rettifica e cancellazione.
Nel corso del procedimento, l'interessato ha chiarito che il procedimento penale si era concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, già definitiva prima o comunque molto vicina nel tempo alla gestione del reclamo, ma non ha mai prodotto copia del provvedimento giudiziario. Ha insistito sulla permanenza del pregiudizio derivante dalla notizia e ha contestato l'effettività della deindicizzazione.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento giornalistico
L'Autorità ha richiamato la disciplina speciale prevista per i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, evidenziando che essi sono leciti anche in assenza di consenso, purché rispettino i diritti e la dignità delle persone coinvolte e il principio dell'essenzialità dell'informazione, ai sensi degli artt. 136 e ss. e 102, comma 2, lett. a), del Codice e dell'art. 6 delle Regole deontologiche.
Nel caso concreto, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione dei dati identificativi e dell'immagine fosse riconducibile al legittimo esercizio del diritto di cronaca, in presenza di un interesse pubblico alla vicenda giudiziaria. Ha inoltre osservato che la tutela dei minori evocata dall'interessato non era pertinente, poiché l'articolo non li riguardava né li menzionava.
Archivio online, aggiornamento della notizia e deindicizzazione
Il Garante ha ritenuto legittima la permanenza dell'articolo nell'archivio online della testata, qualificandola come forma di archiviazione di interesse storico-documentaristico compatibile con la cronaca, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), GDPR, e rientrante nella limitazione al diritto di cancellazione prevista dall'art. 17, par. 3, lett. d), GDPR. Ha richiamato, in questo contesto, la funzione storica degli archivi giornalistici online.
L'Autorità ha poi preso atto che, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato nel corso del procedimento, RCS Mediagroup S.p.A. aveva provveduto ad aggiornare l'articolo con una nota finale relativa alla sentenza di patteggiamento e ad effettuare la deindicizzazione rispetto ai principali motori di ricerca. Le contestazioni dell'interessato sull'asserita persistente reperibilità in rete non sono state ritenute adeguatamente dimostrate.
Esito e competenza dell'Autorità
Sulla base degli elementi acquisiti, il Garante ha dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. Ha precisato che le richieste di rettifica ex art. 8 della legge n. 47/1948 e la domanda di risarcimento del danno esulano dalla propria competenza.
Il provvedimento non contiene sanzioni né prescrizioni ulteriori; il Garante si limita a prendere atto delle misure già adottate dall'editore per l'aggiornamento dell'articolo e per impedirne l'indicizzazione esterna.
Punti principali
Oggetto del reclamo
L'interessato contestava a RCS Mediagroup S.p.A., editore del Corriere della Sera, la pubblicazione di un articolo relativo a vicende giudiziarie che lo riguardavano, comprensivo di immagine, dati personali e riferimenti alla vicenda penale. Chiedeva la rimozione dei dati e dell'immagine, la rettifica delle informazioni ritenute inesatte o non pertinenti e la deindicizzazione dai motori di ricerca.
Difese dell'editore e svolgimento istruttorio
La società ha sostenuto che l'articolo riferisse fatti veri e di interesse pubblico, pubblicati nel rispetto del diritto di cronaca, e ha chiesto all'interessato di trasmettere la documentazione relativa alla definizione del procedimento penale per valutare un eventuale aggiornamento. Solo nel corso del procedimento il reclamante ha indicato che la vicenda si era conclusa con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza però produrre copia del provvedimento.
Valutazione del Garante sul trattamento giornalistico
L'Autorità ha richiamato la disciplina speciale dei trattamenti per finalità giornalistiche, in particolare gli artt. 136 e ss. e 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché il principio di essenzialità dell'informazione di cui all'art. 6 delle Regole deontologiche. Ha ritenuto che la pubblicazione del nome, cognome e immagine dell'interessato fosse avvenuta nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, in presenza di un rilevante interesse pubblico alla conoscenza della vicenda.
Archivio online, aggiornamento e deindicizzazione
Il Garante ha ritenuto legittima la conservazione dell'articolo nell'archivio online della testata quale finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, compatibile con la cronaca ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), del GDPR e con i limiti al diritto di cancellazione di cui all'art. 17, par. 3, lett. d). Ha inoltre rilevato che l'editore, sulla base delle informazioni rese dal reclamante nel procedimento, ha aggiornato la notizia inserendo una nota sul patteggiamento e ha deindicizzato l'articolo dai principali motori di ricerca.
Esito del procedimento
Il Garante ha dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del GDPR, prendendo atto delle misure adottate da RCS Mediagroup S.p.A. per l'aggiornamento dell'articolo e l'inibizione dell'indicizzazione esterna. Ha inoltre precisato che le richieste di rettifica ex art. 8 l. n. 47/1948 e di risarcimento dei danni esulano dalla propria competenza.
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