Prescrizioni del Garante n. 325 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato da Pluriass S.r.l. nella gestione di una pratica di rimborso assicurativo connessa all’annullamento di un viaggio di istruzione di una minore per motivi sanitari. La società, pur operando nell’ambito di un rapporto in cui risultava designata responsabile del trattamento da UnipolSai, ha fornito all’interessato informative e moduli di consenso difformi rispetto a quelli messi a disposizione dalla compagnia, qualificandosi di fatto come titolare. L’Autorità ha ravvisato la violazione degli artt. 28 e 5, par. 1, lett. a) GDPR, ha disposto la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno, senza applicare ulteriori misure correttive o sanzionatorie esplicitate nel testo fornito.
Pluriass S.r.l.: trattamento illecito per errata qualificazione del ruolo privacy e informative non corrette in una pratica di rimborso assicurativo per viaggio di istruzione con dati sanitari di minore
Pluriass S.r.l. - trattamento illecito nella gestione di una pratica di rimborso assicurativo con dati sanitari di minore
Il provvedimento riguarda Pluriass S.r.l., agenzia mandataria di UnipolSai Assicurazioni S.p.a., nell’ambito della gestione di una richiesta di rimborso collegata all’annullamento di un viaggio di istruzione per motivi sanitari che coinvolgeva una minore. L’istruttoria è stata avviata a seguito della segnalazione del genitore dell’interessata.
Fatti all’origine della segnalazione
Il reclamante ha riferito che, per ottenere il rimborso della quota del viaggio non effettuato, la scuola aveva indicato come gestore della pratica la società Pluriass. Per istruire il sinistro, veniva chiesta la firma di un modulo privacy da parte di uno dei genitori, stante la minore età della figlia, e successivamente anche la produzione di documentazione sanitaria relativa al ricovero.
Attività istruttoria e posizioni delle parti
A seguito della richiesta di informazioni ex art. 157 Codice privacy, Pluriass ha spiegato di operare come intermediario assicurativo e, per i trattamenti connessi all’attività di gestione delle polizze e dei sinistri, come responsabile del trattamento designato da UnipolSai con accordo del 31/08/2020. Secondo la società, la garanzia assicurativa per l’annullamento del viaggio richiedeva la presentazione di certificazione di pronto soccorso o altra documentazione medica idonea a dimostrare l’infortunio o la malattia imprevedibile, mentre la documentazione inizialmente prodotta non consentiva di verificare la patologia; per questo era stata richiesta la cartella clinica.
UnipolSai ha confermato l’assetto di titolarità/responsabilità, richiamando l’accordo con le agenzie e le istruzioni contenute nella "Guida alla Privacy nelle Agenzie". Ha inoltre riferito che l’informativa e il consenso utilizzati nel caso concreto non erano quelli predisposti dalla compagnia, ma un modello autonomo dell’agenzia, e che la mancata trasmissione dell’informativa di compagnia era dipesa da un errore di compilazione non rilevato dall’agenzia.
Profili di non conformità rilevati
Il Garante ha rilevato che Pluriass, pur essendo designata responsabile del trattamento per i trattamenti riconducibili all’intermediazione e gestione assicurativa, si era qualificata nell’informativa come titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 GDPR. Tale qualificazione era incompatibile con l’accordo del 31/08/2020, che imponeva alla società di consegnare agli interessati le informative predisposte da UnipolSai e di sottoporre loro le richieste di consenso secondo le istruzioni della compagnia.
Inoltre, la società non aveva informato tempestivamente UnipolSai della richiesta di informazioni pervenuta dall’Autorità, in contrasto con l’accordo tra le parti. Il Garante ha quindi considerato la condotta come violazione degli obblighi del responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR e, per effetto della fornitura di informazioni non corrette sull’identità del titolare, anche del principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR.
Valutazione conclusiva del Garante
L’Autorità ha ritenuto che le difese della società non fossero idonee a superare i rilievi formulati in avvio del procedimento. Ha pertanto dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Pluriass in relazione alla gestione della pratica del reclamante, limitatamente ai profili connessi al mancato rispetto delle istruzioni del titolare e alla non corretta informazione resa all’interessato.
Misure disposte e regime di impugnazione
Il provvedimento dispone:
- la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Non risultano applicate nel testo fornito sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni operative specifiche. Il provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine della segnalazione
La vicenda origina dalla segnalazione del genitore di una minore, che aveva chiesto il rimborso del costo di un viaggio di istruzione non fruito a causa di un ricovero ospedaliero. La scuola aveva indicato che il rimborso sarebbe stato gestito da Pluriass S.r.l., richiedendo la firma di un modulo privacy e successivamente ulteriore documentazione medica, inclusa la cartella clinica.
Ruoli privacy e assetto contrattuale
Pluriass ha rappresentato di operare come agenzia mandataria di UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e, per i trattamenti connessi all’intermediazione e gestione delle polizze, come responsabile del trattamento designato con accordo del 31/08/2020. Nel corso dell’istruttoria è emerso però che l’informativa fornita al genitore qualificava la società come titolare del trattamento, in contrasto con l’assetto contrattuale e con le istruzioni della compagnia.
Contestazioni sull’informativa e sul consenso
Il Garante ha rilevato che Pluriass aveva consegnato al reclamante un modello di informativa e un modulo di consenso difformi da quelli predisposti da UnipolSai, in violazione dell’accordo che imponeva di utilizzare la modulistica della compagnia e di sottoporre agli interessati le relative richieste di consenso. È stata inoltre evidenziata la mancata comunicazione tempestiva alla compagnia dell’apertura dell’istruttoria dell’Autorità, in violazione delle istruzioni contrattuali.
Valutazione del Garante
L’Autorità ha concluso che la società, in qualità di responsabile del trattamento, non si è conformata alle indicazioni del titolare e ha fornito informazioni non corrette all’interessato, incidendo sul requisito di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR. Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito ai sensi degli artt. 28 e 5, par. 1, lett. a) GDPR.
Esito del provvedimento
Il Garante ha rilevato l’illiceità del trattamento ai sensi dell’art. 143 Codice privacy, ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità. Il testo non riporta una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni operative specifiche.
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