Prescrizioni del Garante n. 339 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di una interessata contro RCS Mediagroup S.p.A. relativo a un articolo del Corriere della Sera con il suo nome, la sua immagine e informazioni su una vicenda giudiziaria. La reclamante chiedeva rimozione, rettifica e deindicizzazione, lamentando lesione della riservatezza, della reputazione e un pregiudizio per i figli minori. Il Garante ha ritenuto legittimo il trattamento per finalità giornalistiche e la conservazione nell’archivio online, valorizzando l’interesse pubblico e l’essenzialità dell’informazione; ha inoltre preso atto dell’aggiornamento della notizia e della deindicizzazione già effettuati dall’editore. Il reclamo è stato dichiarato infondato.
Reclamo contro RCS Mediagroup S.p.A. per rimozione, rettifica e deindicizzazione di un articolo giornalistico con foto relativo a vicenda giudiziaria
Reclamo contro RCS Mediagroup S.p.A. per articolo giornalistico su vicenda giudiziaria
Il provvedimento riguarda un reclamo proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A., editore del Corriere della Sera, per la pubblicazione di un articolo con nome, immagine e riferimenti a una vicenda giudiziaria concernente la reclamante. Quest’ultima chiedeva rimozione, rettifica, aggiornamento e deindicizzazione, assumendo una lesione della riservatezza, della reputazione e un pregiudizio per i figli minori.
Fatti e sviluppo del procedimento
La reclamante aveva inoltrato una richiesta preliminare all’editore, chiedendo la rimozione dell’articolo e sostenendo che l’immagine fosse stata pubblicata senza consenso e senza interesse pubblico. L’editore aveva risposto ritenendo l’articolo fondato su fatti veri e di pubblico interesse e aveva chiesto la produzione della documentazione attestante la definizione del procedimento penale, per poter valutare un eventuale aggiornamento o la deindicizzazione.
Nel contraddittorio dinanzi al Garante, la reclamante ha insistito sulla necessità di rimuovere l’articolo e sulla violazione del diritto all’oblio, affermando che il procedimento si era concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e che la permanenza online del contenuto, a distanza di tempo, fosse sproporzionata. RCS Mediagroup S.p.A. ha replicato di avere appreso solo in seguito, mediante fonti aperte e poi tramite le dichiarazioni rese nel procedimento, dell’intervenuta definizione giudiziaria, e ha comunque dichiarato di aver aggiornato la notizia e inibito l’indicizzazione esterna.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha richiamato la disciplina speciale per i trattamenti svolti per finalità giornalistiche, in particolare:
- gli artt. 136 e ss. del Codice privacy;
- l’art. 102, comma 2, lett. a), del Codice;
- l’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche;
- l’art. 137, comma 3, del Codice, in relazione al principio di essenzialità dell’informazione;
- l’art. 5, par. 1, lett. b), del GDPR, per la finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico;
- l’art. 17, par. 3, lett. d), del GDPR, quale limite al diritto di cancellazione in presenza di archivi giornalistici.
Ha inoltre richiamato il principio per cui il trattamento giornalistico è lecito anche senza consenso, purché rispetti diritti, libertà fondamentali e dignità degli interessati, e la giurisprudenza in tema di archivio online e funzione storico-documentaristica.
Valutazioni sulla pubblicazione dell'immagine e dei dati identificativi
L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione del nome, del cognome e dell’immagine della reclamante fosse avvenuta nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, in presenza di un interesse del pubblico alla vicenda e senza violazione del principio di essenzialità dell’informazione. Ha escluso che la generica allegazione relativa a un pregiudizio per i figli minori potesse incidere sulla valutazione, osservando che l’articolo non riguardava i minori né li menzionava.
In relazione alla fotografia, il Garante ha preso atto della difesa dell’editore secondo cui l’immagine non ritraeva la persona in situazioni umilianti o di costrizione, richiamando il principio secondo cui immagini di persone coinvolte in gravi fatti di rilevanza penale possono essere pubblicate, nei limiti del rispetto della dignità della persona.
Rimozione, aggiornamento e deindicizzazione
Quanto alla richiesta di rimozione integrale dell’articolo, il Garante ha escluso che sussistessero i presupposti per disporla, ritenendo legittima la conservazione nell’archivio online del giornale come archivio storico-documentaristico. Ha rilevato che l’articolo aveva ad oggetto una vicenda giudiziaria definita in tempi recenti con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma ciò non comportava, di per sé, l’illegittimità del trattamento.
Sulla deindicizzazione, l’Autorità ha preso atto che RCS Mediagroup S.p.A. l’aveva già disposta, rendendo l’articolo non più visualizzabile tramite motori di ricerca digitando il nome e cognome dell’interessata. Ha tuttavia affermato che, in considerazione dell’attualità della vicenda e dell’interesse della collettività a conoscerla, non vi erano i presupposti per accogliere la richiesta di deindicizzazione come rimedio autonomo imposto dal Garante.
Esito del reclamo e rilievi ulteriori
Il Garante ha dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, prendendo atto delle misure già adottate dall’editore per aggiornare l’articolo e inibirne l’indicizzazione esterna. Ha inoltre precisato che la richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 della legge n. 47/1948 e la domanda di risarcimento dei danni esulano dalla propria competenza.
Infine, il provvedimento ricorda che, ai sensi dell’art. 168 del Codice, chiunque in un procedimento dinanzi al Garante dichiari o attesti falsamente notizie o circostanze o produca atti o documenti falsi ne risponde penalmente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Punti principali
Oggetto del reclamo e richieste formulate
La reclamante ha chiesto al Garante di ordinare a RCS Mediagroup S.p.A., editore del Corriere della Sera, la rimozione dei dati personali e dell’immagine contenuti in un articolo, la rettifica delle informazioni ritenute inesatte o non pertinenti e la deindicizzazione dai motori di ricerca. La contestazione riguardava la pubblicazione di un articolo su una vicenda giudiziaria e la sua permanenza online.
Difese dell'editore e sviluppo del contraddittorio
RCS Mediagroup S.p.A. ha sostenuto che l’articolo era fondato su fatti veri e di interesse pubblico, che la pubblicazione dell’immagine era lecita in quanto non umiliante o coercitiva, e che non era possibile procedere ad aggiornamento o deindicizzazione senza ricevere copia della sentenza di definizione del procedimento. Nel corso del procedimento ha poi dichiarato di aver aggiornato l’articolo con una nota sull’intervenuto patteggiamento e di averne inibito l’indicizzazione esterna.
Valutazioni del Garante sul trattamento giornalistico
L’Autorità ha richiamato la disciplina speciale per i trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, richiamando gli artt. 136 e ss. e 102, comma 2, lett. a), del Codice e il principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche. Ha ritenuto che la pubblicazione del nome, del cognome e dell’immagine della reclamante rientrasse nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, in presenza di interesse pubblico alla vicenda.
Rifiuto della rimozione e legittimità dell'archivio online
Il Garante ha escluso che sussistessero i presupposti per ordinare la cancellazione dell’articolo dall’archivio online, qualificando tale conservazione come archivio storico-documentaristico compatibile con la cronaca giornalistica. Ha richiamato l’art. 5, par. 1, lett. b), e l’art. 17, par. 3, lett. d), del GDPR, oltre alla giurisprudenza di legittimità sull’archivio giornalistico.
Deindicizzazione, attualità della notizia e interesse pubblico
Pur prendendo atto dell’intervenuta deindicizzazione effettuata da RCS Mediagroup S.p.A., il Garante ha osservato che, nel caso concreto, la richiesta di deindicizzazione non poteva essere accolta in modo autonomo, ritenendo tuttora sussistente l’interesse della collettività alla conoscenza della vicenda, anche alla luce della sua recente definizione e della presenza di notizie attuali su ulteriori procedimenti penali collegati ai medesimi fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 4 giu 2025Prescrizioni del Garante n. 338 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Prescrizioni del Garante n. 325 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 317 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 331 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 330 del 04/06/2025
- Provvedimento · 4 giu 2025Prescrizioni del Garante n. 323 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →