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Ordinanza

Ordinanza n. 3051/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202605145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di destituzione dal servizio adottato dal Capo della Polizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ha disposto la sua destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 4 e 6, d.P.R. 737/1981, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della contestazione del provvedimento disciplinare e delle ulteriori conseguenze pregiudizievoli connesse all’atto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, non ha ravvisato i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento, valorizzando soprattutto l’assenza di un danno grave e irreparabile. Sebbene la destituzione sia un provvedimento di particolare gravità, il ricorrente è in quiescenza dal 2022; pertanto, un’eventuale sospensione non determinerebbe la sua riammissione in servizio. Le residue conseguenze prospettate hanno natura economica e il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare che esse non possano attendere la definizione del giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7, nn. 1, 2, 4 e 6 d.P.R. 737/1981

    La norma è indicata quale base normativa del provvedimento disciplinare di destituzione impugnato; l’ordinanza cautelare non ne esamina in dettaglio l’interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare e costituisce la base processuale per la valutazione dei presupposti della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, la gravità astratta del provvedimento impugnato non è sufficiente: occorre dimostrare un pregiudizio concreto e irreparabile derivante dalla sua immediata esecuzione.
  • Quando il destinatario di un provvedimento disciplinare di destituzione è già collocato in quiescenza, la sospensione cautelare dell’atto non determina, di per sé, la riammissione in servizio e non giustifica la misura in assenza di ulteriori specifici pregiudizi irreparabili.
  • I pregiudizi di natura meramente economica, in mancanza di elementi concreti che ne dimostrino l’irreparabilità o l’insuscettibilità di adeguata reintegrazione, sono normalmente destinati ad attendere la definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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