L.R. Toscana 4/2010
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica il testo unico regionale sul personale: nei concorsi dirigenziali banditi per titoli ed esami si valuta anche il servizio pregresso presso amministrazioni pubbliche. Dal 1° gennaio 2011, prima dei concorsi per posti vacanti, va attivata la mobilità; sono inoltre disciplinate pubblicazione dei posti, domande, verifica della professionalità e condizioni per il trasferimento da altre amministrazioni.
Reclutamento dirigenziale e mobilità del personale nella l.r. 1/2009
Reclutamento dirigenziale e mobilità del personale nella Regione
La legge regionale interviene sul testo unico sul personale della Regione, incidendo sulle modalità di reclutamento dei dirigenti e sulla priorità della mobilità rispetto ai concorsi. La disciplina riguarda l’amministrazione regionale e opera nell’ambito dell’ordinamento del personale regionale.
Reclutamento di personale dirigenziale
Nei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento di personale dirigenziale, oltre alle altre valutazioni previste, deve essere considerato anche il servizio prestato:
- a tempo indeterminato;
- oppure come dirigente con contratto a tempo determinato;
- presso la stessa amministrazione regionale o presso altre pubbliche amministrazioni.
La previsione opera nel rispetto delle percentuali già stabilite dalla normativa richiamata per il reclutamento dirigenziale.
Obbligo di attivare la mobilità prima dei concorsi
A decorrere dal 1° gennaio 2011, prima di avviare procedure concorsuali dirette alla copertura di posti vacanti in organico, l’amministrazione deve attivare le procedure di mobilità previste dalla disciplina regionale richiamata.
Copertura dei posti vacanti tramite trasferimento
L’amministrazione può coprire posti vacanti in organico, per ciascun profilo, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica e allo stesso profilo, in servizio presso altre amministrazioni, purché presentino domanda di trasferimento.
Questa forma di copertura è ammessa nel rispetto delle altre disposizioni richiamate dalla legge e resta subordinata a specifiche condizioni di procedura e di priorità.
Procedura di pubblicità e presentazione delle domande
Entro il primo trimestre di ogni anno, l’amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, indicando:
- eventuali requisiti specifici richiesti;
- per i posti non dirigenziali, i relativi profili professionali.
Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, i dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla stessa qualifica e profilo possono presentare domanda di trasferimento, corredata da un curriculum che evidenzi l’esperienza lavorativa svolta nella qualifica e nel profilo da ricoprire.
Verifica della professionalità e colloquio
La professionalità dei candidati è verificata da un’apposita commissione, della quale fa parte il dirigente alla cui struttura il dipendente deve essere assegnato.
La valutazione si basa:
- sui contenuti del curriculum;
- sul possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti;
- per i dipendenti ritenuti idonei, su un colloquio.
Condizioni per il trasferimento
Il trasferimento da altre amministrazioni è comunque subordinato a due condizioni:
- l’assenza di dipendenti da inquadrare secondo la procedura di mobilità interna richiamata dalla legge;
- il consenso dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.
La procedura di pubblicazione dei posti e raccolta delle domande va svolta contestualmente alle verifiche previste per l’inquadramento dei dipendenti ai sensi della disciplina regionale richiamata.
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