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Legge

L.R. Toscana 10/2010

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

Normativa regionaleL.R. Toscana 10/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, per il territorio toscano, le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), definendo competenze, fasi procedurali, partecipazione, monitoraggio e oneri istruttori. Si applica ai procedimenti avviati secondo le date di trasmissione dei documenti preliminari o delle istanze previste dalla legge e dalle norme statali richiamate.

Disciplina di VAS, VIA, AIA e AUA in Toscana

Disciplina regionale di VAS, VIA, AIA e AUA in Toscana

La legge disciplina, per la Regione Toscana e per gli enti territoriali toscani competenti, i procedimenti di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione unica ambientale. Il testo consolida le regole procedurali, i ruoli amministrativi, la partecipazione del pubblico, il monitoraggio e gli oneri istruttori, nel raccordo con la normativa statale e con le leggi regionali richiamate.

Finalità e principi generali

Il provvedimento persegue un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute, favorendo l’integrazione delle considerazioni ambientali nell’elaborazione, adozione e approvazione di piani, programmi e progetti. La disciplina regionale si fonda sui principi di sviluppo sostenibile, precauzione, prevenzione, correzione dei danni alla fonte e “chi inquina paga”, oltre che sui principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Ambito di applicazione della VAS

La VAS si applica ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali, quando possano avere impatti significativi sull’ambiente o sul patrimonio culturale. È obbligatoria, in particolare, per i piani e programmi settoriali o territoriali che costituiscono quadro di riferimento per progetti assoggettati a VIA o a verifica di assoggettabilità, nonché per quelli che richiedono valutazione di incidenza.

Sono inoltre soggette a VAS le modifiche ai piani e programmi rientranti in tali categorie, salvo le modifiche minori nei casi previsti. Per le varianti formali o redazionali che non incidano sulla disciplina già valutata, è prevista una verifica di assoggettabilità semplificata con risposta dell’autorità competente entro trenta giorni.

Esclusioni e casi particolari in materia di VAS

Sono esclusi dal campo di applicazione della legge i piani e programmi finanziari o di bilancio, i piani di protezione civile per situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e i piani di gestione forestale o equivalenti di ambito locale redatti secondo criteri di gestione forestale sostenibile.

Per i piani regolatori portuali e i piani di sviluppo aeroportuale, nonché per le loro modifiche e per i progetti da realizzarsi nell’ambito degli stessi, si applicano le disposizioni speciali richiamate dalla legge statale. Non è necessaria la VAS per la localizzazione delle singole opere che comportino variante agli strumenti urbanistici, quando la disciplina regionale lo prevede espressamente.

Procedura di VAS: avvio, verifica e fase preliminare

Il procedimento di VAS si inserisce nel procedimento di formazione del piano o programma e deve iniziare contestualmente all’avvio di quest’ultimo, con conclusione prima dell’approvazione. L’avvio coincide con la trasmissione del documento preliminare all’autorità competente, sia nei casi di verifica di assoggettabilità sia nei casi di VAS vera e propria.

La verifica di assoggettabilità richiede un documento preliminare contenente le informazioni utili a valutare gli impatti significativi sull’ambiente. L’autorità competente avvia le consultazioni entro dieci giorni dal ricevimento e conclude la verifica entro novanta giorni dalla trasmissione, disponendo l’assoggettamento o l’esclusione dalla VAS con motivazione e, se necessario, raccomandazioni preventive.

La fase preliminare serve a definire portata e livello di dettaglio del rapporto ambientale. Il documento preliminare è trasmesso con modalità telematiche ai soggetti competenti in materia ambientale e la consultazione si conclude entro quarantacinque giorni, salvo diversa comunicazione dell’autorità competente.

Rapporto ambientale, consultazioni e decisione nella VAS

Il rapporto ambientale è redatto dall’autorità procedente o dal proponente e deve descrivere e valutare gli impatti significativi su ambiente, patrimonio culturale e paesaggistico e salute, individuare le alternative ragionevoli, indicare misure di prevenzione, riduzione e compensazione e definire gli indicatori e il monitoraggio. Deve essere accompagnato da una sintesi non tecnica.

Le consultazioni prevedono la pubblicazione sul sito istituzionale della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e dell’avviso al pubblico. Chiunque può presentare osservazioni entro quarantacinque giorni. L’autorità competente esprime il parere motivato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni.

Il piano o programma approvato è accompagnato da una dichiarazione di sintesi che descrive il processo decisionale, il modo in cui sono state integrate le considerazioni ambientali e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle consultazioni e del parere motivato.

Monitoraggio e informazione nella VAS

Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, per individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti e adottare misure correttive. Il piano o programma deve individuare responsabilità, ruoli e risorse per il monitoraggio, che può avvalersi di ARPAT.

I risultati del monitoraggio e le misure correttive sono trasmessi all’autorità competente e pubblicati sui siti web istituzionali interessati. Le informazioni acquisite entrano nel quadro conoscitivo di eventuali future modifiche e degli atti successivi di pianificazione.

Competenze e autorità competenti per la VAS

Le competenze sono attribuite alla Regione, alle province, ai comuni, agli altri enti locali e agli enti parco regionali, in relazione all’ente che approva il piano o programma. L’autorità competente deve essere distinta dall’autorità procedente, avere adeguata autonomia e possedere competenze in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

Per i piani e programmi approvati dalla Regione, l’autorità competente è il NURV; per gli enti locali e gli enti parco l’individuazione avviene nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa. I comuni possono esercitare le funzioni anche in forma associata.

Partecipazione e raccordi procedurali nella VAS

La legge assicura informazione e partecipazione del pubblico, anche mediante ulteriori modalità partecipative per i procedimenti di competenza degli enti locali, in raccordo con la normativa regionale sul dibattito pubblico. La consultazione deve evitare duplicazioni con altre procedure e può coordinarsi con quelle di deposito, pubblicità e partecipazione previste da leggi di settore.

Per i piani e programmi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale, la verifica di assoggettabilità e la fase preliminare possono essere svolte contemporaneamente, con conclusione entro novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare. Restano coordinate anche le consultazioni sulla proposta di piano o programma adottato.

Procedimenti speciali e coordinamenti nella VAS

La legge disciplina i procedimenti per piani e programmi interregionali, per quelli con effetti su altre regioni e per quelli interistituzionali, prevedendo intese, acquisizione di pareri delle altre autorità competenti e, nei casi di copianificazione tra più enti, un unico procedimento coordinato o modalità di coordinamento tra autorità competenti.

La Regione partecipa anche alle VAS di competenza statale o di altri enti, depositando la documentazione e pronunciandosi con gli atti previsti, previa acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale interessati.

Oneri istruttori in materia di VAS

Per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, di VAS e per il monitoraggio, quando il proponente sia diverso dall’autorità procedente, è dovuto un contributo a copertura dei costi istruttori. La misura massima è pari a 500 euro per la verifica di assoggettabilità, 1.000 euro per la VAS e 300 euro per le attività istruttorie di monitoraggio; se la VAS segue una precedente verifica sul medesimo piano o programma, l’onere massimo per la VAS è di 500 euro.

Valutazione di impatto ambientale: ambito e soggetti

La disciplina VIA si applica, nel quadro della normativa statale, ai progetti elencati negli allegati III e IV della parte seconda del d.lgs. 152/2006, nonché ai progetti specificamente assoggettati dal Consiglio regionale e a quelli che risultino tali in esito alla verifica di assoggettabilità. La legge disciplina anche i procedimenti facoltativi di confronto, concertazione e fase preliminare collegati al provvedimento autorizzatorio unico regionale.

La competenza è regionale per la generalità dei progetti di allegato III e IV, salvo le competenze comunali e degli enti parco regionali per le ipotesi specificamente elencate. Nei casi di impatti su più comuni, è competente il comune maggiormente interessato; per i progetti integralmente ricadenti nei parchi regionali o nelle aree contigue, la competenza è dell’ente parco, salvo i casi riservati alla Regione.

Verifica di assoggettabilità e valutazione preliminare nella VIA

Per i progetti dell’allegato IV, il proponente presenta istanza di avvio della verifica di assoggettabilità con lo studio preliminare ambientale. L’autorità competente può chiedere contributi istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale e, se la valutazione di incidenza è negativa, dispone l’assoggettamento a VIA.

È prevista anche una valutazione preliminare per modifiche a progetti già autorizzati, realizzati o in corso di realizzazione. L’autorità competente stabilisce se le modifiche siano sostanziali o non sostanziali, tenendo conto anche degli impatti cumulativi; se sono sostanziali, il progetto è sottoposto a VIA.

Studio di impatto ambientale e partecipazione nella VIA

Lo studio di impatto ambientale deve considerare gli esiti dell’eventuale verifica di assoggettabilità, descrivere la relazione con norme, vincoli e piani e programmi, e contenere un allegato sulle ricadute socio-economiche del progetto sul territorio, con attenzione agli effetti occupazionali e ai benefici economici diretti e indiretti.

Le procedure partecipative in materia di VIA si svolgono secondo la disciplina del titolo III. Per i progetti di allegato III e IV, gli istituti partecipativi della legge regionale sulla partecipazione si concludono prima della presentazione dell’istanza di VIA, salvo i casi in cui siano richiesti volontariamente o imposti per finanziamenti regionali.

Procedimento autorizzatorio unico, conferenza di servizi e inchiesta pubblica

La VIA può confluire nel procedimento coordinato per il provvedimento autorizzatorio unico, che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi richiesti dal proponente. Il procedimento si svolge secondo il modello della conferenza di servizi; l’autorità competente adotta la determinazione motivata conclusiva, che costituisce il provvedimento unico.

L’autorità competente può disporre un’inchiesta pubblica o un sintetico contraddittorio. L’inchiesta pubblica è articolata in audizioni aperte al pubblico, è condotta da un comitato con presidente e commissari, è a carico del proponente e si conclude con una relazione finale pubblicata sul sito istituzionale. Il contraddittorio è più snello e prevede la partecipazione dei soggetti che hanno presentato osservazioni, del proponente e dei progettisti.

Controlli, ottemperanza, modifiche e proroghe nella VIA

I titoli abilitativi sono integrati con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di verifica e di VIA. La legge disciplina la verifica di ottemperanza, il monitoraggio, i controlli sulle condizioni ambientali, l’eventuale istituzione di osservatori ambientali per opere particolarmente rilevanti e l’utilizzo dell’ARPAT per le attività tecniche, di monitoraggio e di accertamento delle violazioni.

Il proponente può chiedere la modifica di prescrizioni divenute inattuabili per ragioni tecniche, gestionali o per mutamento del contesto ambientale. Può altresì chiedere una proroga dei termini del provvedimento, purché l’istanza sia presentata prima della scadenza; la proroga è concessa per il tempo strettamente necessario e, salvo forza maggiore, una sola volta.

Impatti interregionali e partecipazione regionale nei procedimenti statali

Per i progetti localizzati anche in regioni confinanti, la VIA si svolge d’intesa con le altre autorità competenti; se possono produrre impatti rilevanti su altre regioni, devono essere acquisiti i pareri delle relative autorità e dei soggetti ambientali interessati entro i termini previsti. La Regione partecipa inoltre alle procedure statali di VIA tramite la Giunta e la struttura operativa competente.

AIA: autorità competente, controlli e oneri

Per l’autorizzazione integrata ambientale, la Regione è l’autorità competente per rilascio e riesame delle installazioni elencate nell’allegato VIII del d.lgs. 152/2006, nonché per i relativi controlli. Le istanze relative ad attività produttive sono presentate allo SUAP.

La Regione si avvale dell’ARPAT per le funzioni di competenza, e il gestore sostiene le spese per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria e ai controlli. Restano ferme, per il periodo transitorio richiamato dalla legge, le tariffe regionali adottate in attuazione della disciplina statale precedente.

AUA: competenza regionale, procedura e tariffe

Per l’autorizzazione unica ambientale, la Regione è l’autorità competente per rilascio, rinnovo e aggiornamento, nel rispetto del d.p.r. 59/2013. La struttura regionale competente svolge anche le funzioni di controllo, avvalendosi dell’ARPAT, e coordina gli apporti istruttori relativi ai singoli titoli sostituiti dall’AUA.

Le tariffe e gli oneri istruttori, ove non fissati dalla normativa nazionale, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale. La tariffa complessiva copre i costi dell’istruttoria e può essere ridotta per imprese con certificazione ambientale o per piccole e micro imprese; sono indicati anche limiti massimi per i singoli titoli e un importo minimo complessivo di 100 euro.

Raccordi tra VAS, VIA e incidenza ambientale

La legge prevede il raccordo tra VAS e VIA, consentendo l’uso in VIA delle informazioni e analisi contenute nel rapporto ambientale e, viceversa, la verifica di assoggettabilità alla VIA nell’ambito della VAS quando compatibile con la disciplina regionale.

La valutazione di incidenza è integrata nella VAS per i piani o programmi che la richiedano e, per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o VIA, è ricompresa nel relativo procedimento. La disciplina dettaglia anche il coordinamento con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e la necessità di specifica evidenza nelle forme di informazione al pubblico.

Autorizzazione unica ambientale ed energia da fonti rinnovabili

Per i progetti relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica e a VIA o verifica di assoggettabilità, entrambi di competenza regionale, è previsto un unico procedimento coordinato con una sola istanza. La legge disciplina consultazioni, integrazioni documentali, istruttoria VIA e, nei casi di verifica, il relativo termine di conclusione entro sessanta giorni dalla conferenza di servizi per l’AUE.

Disposizioni finali, finanziarie e regime transitorio

La legge contiene norme transitorie per i procedimenti già avviati, stabilendo che si applicano le disposizioni vigenti al momento dell’avvio. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Le disposizioni finanziarie originarie coprivano gli oneri iniziali del nuovo assetto amministrativo, mentre gli esercizi successivi sono rinviati alla legge di bilancio. Il testo è stato ampiamente modificato nel tempo, con numerose abrogazioni di disposizioni ormai superate o sostituite da regimi successivi.

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