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Legge

L.R. Toscana 5/2010

Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.

Normativa regionaleL.R. Toscana 5/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana il recupero a fini abitativi dei sottotetti negli edifici residenziali, se previsto dagli strumenti urbanistici comunali. Stabilisce requisiti tecnici, limiti dimensionali e igienico-sanitari, oneri e regime edilizio. Prevede anche, per i casi ammessi, la possibilità di realizzare nuovi solai o abbassare quelli esistenti per volumi già legittimi al 27 febbraio 2010.

Recupero abitativo dei sottotetti in Toscana

Recupero abitativo dei sottotetti in Toscana

La legge regionale disciplina, nel territorio della Toscana, il recupero dei sottotetti a fini abitativi negli edifici a destinazione residenziale. L’obiettivo è favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente e l’efficienza energetica, nel rispetto della pianificazione comunale.

Ambito di applicazione e definizione di sottotetto

La disciplina si applica ai sottotetti degli edifici residenziali, cioè ai volumi soprastanti l’ultimo piano compresi nella sagoma di copertura, quando questa sia prevalentemente inclinata. Il recupero è ammesso solo per volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione e solo se espressamente consentito dagli strumenti urbanistici comunali.

Qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento

Gli interventi di recupero dei sottotetti sono qualificati come ristrutturazione edilizia conservativa. La destinazione d’uso residenziale può essere conseguita contestualmente alla realizzazione degli interventi, se ciò è consentito dagli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge.

Gli interventi:

  • sono soggetti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • sono soggetti anche al contributo previsto dalla normativa regionale sul governo del territorio;
  • non sono computati nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali;
  • sono assoggettati alle disposizioni del titolo VII della l.r. 65/2014.

Requisiti tecnici dei sottotetti recuperabili

Il recupero è consentito solo se i locali rispettano specifiche condizioni tecniche.

In particolare, l’altezza media interna netta non deve essere inferiore a:

  • 2,30 metri per gli spazi abitativi;
  • 2,10 metri per gli spazi accessori o di servizio.

Per gli edifici situati in territori montani i limiti si abbassano a:

  • 2,10 metri per gli spazi abitativi;
  • 2,00 metri per gli spazi accessori o di servizio.

Se il soffitto non è orizzontale, restano fermi tali valori medi, ma l’altezza della parete minima non può scendere sotto:

  • 1,50 metri per gli spazi abitativi;
  • 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio;
  • nei territori montani, rispettivamente 1,30 metri e 1,10 metri.

Gli spazi con altezza inferiore possono essere chiusi con opere murarie o arredi fissi e destinati a guardaroba o ripostiglio; la chiusura non è prescritta quando tali spazi si trovino in corrispondenza delle fonti di luce diretta.

È inoltre richiesto un rapporto aeroilluminante pari o superiore a 1/16.

Interventi edilizi consentiti e limiti strutturali

Per garantire l’uso abitativo e il rispetto del rapporto aeroilluminante sono ammessi:

  • l’apertura di finestre;
  • la realizzazione di abbaini;
  • l’installazione di lucernari.

Tali opere devono essere realizzate all’interno della superficie di copertura e comunque entro l’ingombro dell’edificio.

Gli interventi devono avvenire senza modificare:

  • le altezze di colmo e di gronda;
  • le linee di pendenza delle falde.

Ulteriori requisiti igienico-sanitari ed energetici

I progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico e rispettare le prescrizioni tecniche in materia di contenimento dei consumi energetici, nonché le norme nazionali e regionali sugli impianti tecnologici e sull’efficienza energetica. Restano esclusi gli interventi relativi a sottotetti già conformi alla l. 10/1991.

I progetti devono inoltre assicurare prestazioni analoghe a quelle richieste dalle norme igienico-sanitarie statali. Gli strumenti urbanistici comunali devono contenere le prescrizioni obbligatorie necessarie a garantire tali livelli prestazionali, sentite le ASL competenti.

Le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero non si computano ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari previsti per le unità immobiliari residenziali.

Ampliamento di unità immobiliari e divieto di aumento del numero di unità

Il recupero è consentito esclusivamente in ampliamento di unità immobiliari esistenti e non può determinare un aumento del numero delle unità immobiliari.

Ulteriori casi di recupero volumetrico

Per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data del 27 febbraio 2010, e solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il recupero volumetrico è ammesso anche mediante:

  • realizzazione di nuovi solai;
  • abbassamento dei solai esistenti.

Resta fermo il rispetto:

  • delle caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili;
  • delle altezze minime stabilite dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 per i locali diversi dal sottotetto.

Divieto di frazionamento successivo

I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi non possono essere oggetto di successivi frazionamenti.

Ambito territoriale ed efficacia pratica

La disciplina opera esclusivamente in Toscana e dipende, per la sua applicazione concreta, dalla previsione degli strumenti urbanistici comunali. Considerata la sua natura di normativa di recupero edilizio riferita a casi specifici già esistenti o in corso di realizzazione, il contenuto resta utile per la gestione di interventi ancora pendenti o verifiche su titoli edilizi, ma la sua applicazione è oggi condizionata dalla normativa urbanistica comunale e regionale sopravvenuta.

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